TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-10-20, n. 202305717
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 05717/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2020, proposto da:
Sky Services S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza della Repubblica 2;
contro
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito: ENAC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
1) del provvedimento del Direttore Operazioni Sud dell’ENAC, prot. ENAC-TSU del 12/11/2019 n. 0129191-P, col quale è stata ritenuta inammissibile l’istanza di autorizzazione in sanatoria formulata dalla Sky Services S.p.A. con nota prot. 1482/19/MD del 25 giugno 2019.
2) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra i quali le seguenti note ENAC:
a) Direzione Aeroportuale Campania, prot. n. 61697-P del 29 maggio 2019;
b) Direttore Operazioni Sud, prot. n. 60015-P del 24 maggio 2019;
c) Direttore Operazioni Sud, prot. n. 45276-P del 17 aprile 2019;
d) Direzione Aeroportuale Campania, prot. n. 44559-P del 16 aprile 2019;
e) Direttore Operazioni Sud, prot. n. 42000-P del 10 aprile 2019;
f) Direttore Operazioni Sud, prot. n. 34990-P del 26 marzo 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ENAC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2023 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 13 gennaio 2020 e depositato il successivo 17, Sky Service s.p.a. ha impugnato, per l’annullamento, il provvedimento prot. ENAC-TSU del 12 novembre 2019 n. 0129191-P nonché gli atti a questo collegati in epigrafe descritti.
Col suddetto provvedimento la Direzione Operazioni Sud dell’ENAC aveva valutato inammissibile la richiesta di autorizzazione in sanatoria presentata dalla ricorrente con nota prot. 1482/19/MD del 25 giugno 2019.
La richiesta di autorizzazione in sanatoria era relativa alle lavorazioni eseguite presso l’Aeroporto di Capua “Oreste Salomone”, durante il periodo di affidamento in suo favore della concessione dell’infrastruttura.
La ricorrente ha dedotto la seguente articolata censura: violazione e falsa applicazione dell’art. 702 del codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e dell’art. 36 d.p.r. 380/2001; eccesso di potere per contraddittorietà e carenza assoluta di istruttoria; mancato esercizio del potere amministrativo; ingiustizia ed illogicità manifeste.
L’ENAC si è costituita in giudizio con atto depositato il 4 maggio 2020; in data 13 ottobre 2022 ha presentato documentazione, tra cui memoria difensiva con la quale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso atteso che Sky Service avrebbe impugnato tardivamente le valutazioni dell’ente sulla qualificazione degli interventi quali manutenzioni straordinarie anziché ordinarie (cfr. in particolare la nota del 24 maggio 2019) e i conseguenti provvedimenti sino al luglio 2019, tutti manifestanti parere negativo, oltre ad intimare la sospensione dei lavori e chiedere la rimessione in pristino stato dei luoghi alterati dagli interventi in discussione.
ENAC ha altresì eccepito l’inammissibilità per carenza di legittimazione e d’interesse, posto che la società ricorrente non è concessionaria dell’aeroporto né delle aree dove sono stati realizzati gli interventi contestati (salvo il posizionamento di taluni sistemi di videosorveglianza), di conseguenza non avrebbe alcun titolo a mantenere le opere di cui trattasi.
Nel merito ha rilevato l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era stata fissata per la discussione del merito alle udienze pubbliche del 13 aprile 2022 e del 19 ottobre 2022, entrambe rinviate su congiunta richiesta delle parti al fine di consentire ad ENAC ulteriori valutazione sui fatti controversi.
Infine, la causa, inserita quindi nel ruolo dell’udienza pubblica del 21 giugno 2023, è stata trattenuta dal Collegio per