TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-04-29, n. 202105020
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 29/04/2021
N. 05020/2021 REG.PROV.COLL.
N. 11711/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11711 del 2013, proposto da:
M L, impresa individuale Greenergy, rappresentati e difesi dagli Avv.ti S C, R C, con domicilio eletto presso lo studio R C in Roma, via di Monte Fiore, 22;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi
ex leg
e dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della determinazione n. GSE/p20130185913 del 22.09.2013 mediante la quale è stata negata la maggiorazione della tariffa incentivante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 aprile 2021 il Dott. Arturo Levato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. M L è proprietario di un compendio immobiliare sito in Mason Vicentino, in cui insiste un fabbricato rurale, asservito all’azienda agricola Greenergy nella titolarità dello stesso, sulla cui copertura ha provveduto ad installare nei primi mesi dell’anno 2011 un impianto fotovoltaico di potenza pari a 119,60 kw, entrato in esercizio il 30.06.2011.
Espone quindi il ricorrente che il successivo 13.07.2011 trasmetteva al G.S.E. richiesta di concessione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici di cui al titolo II e III del D.M. 5 maggio 2011, recante il c.d. Quarto Conto Energia, unitamente alla richiesta del riconoscimento della maggiorazione sulla componente incentivante della tariffa del 10%, prevista dall’art. 14, comma 1, lett. d) del citato D.M. per gli impianti il cui costo di investimento, per i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea
A tal fine, allegava alla richiesta di concessione una dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per l’applicabilità del premio di cui all’art. 14, indicando una spesa totale per componenti prodotti nell’Unione Europea pari ad euro 224.951,07, superiore quindi alla prescritta soglia del 60%.
Perfezionata con il G.S.E. in data 11.10.2011 la convenzione per il ritiro dell’energia elettrica, all’esponente non perveniva tuttavia alcun riscontro -nel termine di centoventi giorni assegnato al Gestore ex art. 10 D.M. 5 maggio 2011- circa il riconoscimento del regime agevolato, cosicché il 29.12.2011 inoltrava al medesimo Gestore una diffida per il conseguimento della tariffa incentivante.
Con nota del 16.02.2012, il G.S.E. comunicava al ricorrente l’ammissione alla tariffa incentivante prevista dal D.M. 5 maggio 2011, precisando che “ il riconoscimento del premio del 10% di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d) del Decreto 5 maggio 2011, per l’utilizzo di componenti prodotti nell’Unione Europea e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo, è comunque condizionato alla verifica, tuttora in corso, del rispetto dei requisiti previsti al riguardo dal Decreto e dalle relative Regole applicative, pubblicate dal GSE sul proprio sito internet ”, riservandosi quindi, in caso di esito negativo della predetta verifica, di negare la maggiorazione del 10% della tariffa.
In data 11.01.2013 il G.S.E. inviava al ricorrente preavviso, ex art. 10- bis L. n. 241/1990, di rigetto della richiesta di maggiorazione e ciò in base alle Regole Tecniche Applicative sul Quarto Conto Energia, par. 4.5.1.1, rappresentando che l’impianto era stato realizzato con moduli di provenienza mista UE/SEE ed extra UE/SEE, diversamente da quanto dichiarato in sede di richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti.
L’esponente replicava con memoria del 18.01.2013 ma il G.S.E. con provvedimento del 22.09.2013 respingeva la richiesta di riconoscimento della maggiorazione del 10% della tariffa incentivante, poiché non rispettosa delle condizioni di cui all’art. 14, comma 1, lett. d), D.M. 5 maggio 2011 e al par.