TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-12, n. 202402727

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-02-12, n. 202402727
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402727
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 02727/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07084/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7084 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Federica Federici in Roma, alla via delle Milizie n. 140, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Ministero dell'Interno - Commissione Medica per l'Accertamento dei Requisiti Psico-Fisici del Concorso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del verbale di “non idoneità ” (da valere quale esclusione a norma degli artt. 8 e 14 della lex specialis ) relativo al Codice ID-OMISSIS-della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici (a firma del Presidente dott.ssa Pina Spigola) richiesti dal Concorso, per esami e titoli, per l'assunzione di 1148 Allievi Agenti di Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. - 4^ Serie Speciale “Concorsi Ed Esami” – del 26 maggio 2017, con il quale si dichiarava il ricorrente -OMISSIS- “ non idoneo ”, per “[...] deficit della forza muscolare (Handgrip mano dx 35,6 kg) ai sensi dell'art. 3, comma 1, tabella A, del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015 [...]” emesso in data 29 marzo 2018 e in pari data notificato;

-del verbale della Commissione Medica (a firma dell'intera commissione) per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al Servizio di Polizia presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., per il concorso innanzi citato datato 29/03/2018, con il quale il sig. -OMISSIS-è stato giudicato NON IDONEO, in ragione di un “[...] Deficit della forza muscolare (Handgrip mano dx. 35,6 Kg) ai sensi dell'articolo 3 comma 1 tabella A del DPR n. 207 del 17 dicembre 2015 [...]”, non notificato;

-del verbale di esito della prova Handgrip della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici – codice id-OMISSIS-– datato 29/03/2018, a firma del Medico Capo della Polizia di Stato LIACI dott.ssa Antonia, con il quale si dichiarava non superata la prova, riportando i dati relativi alla mano dx dominante “1^ prova 35,8”, “2^ prova 36,3” e “3^ prova 34,8”, con “

MEDIA

35,6”, non notificato;

-nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto e/o conoscibile e, conseguentemente, all'adozione di idonea misura cautelare o all'esito del giudizio, per la riammissione del ricorrente alla procedura e alla rivalutazione da parte di diversa Commissione Medica dell'effettiva forza muscolare ai sensi dell'art. 3, comma 1, tabella A, del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015;

e per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale per le Risorse Umane, n. 333-B/12D.2.17/12217 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018), di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico di cui al provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - per l'assunzione di 1148 Allievi di Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. - 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 40 del 26 maggio 2017, e nello specifico del concorso di cui all'art. 1, lett. a), del Bando, ossia al concorso pubblico per esame a 893 posti;

- della graduatoria finale di merito contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale per le Risorse Umane, n. 333-B/12D.2.17/12217 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018), nella parte in cui non contempla il ricorrente;

- della dichiarazione dei vincitori contenuta nel decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale per le Risorse Umane, n. 333-B/12D.2.17/12217 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4aSerie speciale "Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018), nella parte in cui non contempla il ricorrente tra i vincitori;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto e/o non conoscibile


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I.  Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna il giudizio di “ non idoneità ” conseguente all’esito negativo del test cd. Handgrip (denominato anche “Forza di Presa della Mano”) svolto nell’ambito del concorso di cui all'art. 1, lett. a), del Bando in epigrafe indicato.

I.2 In effetti il ricorrente, superate la prova scritta e quella di efficienza, veniva sottoposto agli accertamenti psico-fisici fra i quali l’esame dinamometrico (Handgrip test).

I.3 A seguito di tali verifiche, tuttavia, la Commissione medica giudicava il sig. -OMISSIS-“NON IDONEO” per “[...] deficit della forza muscolare (Handgrip mano dx 35,6 kg) ai sensi dell’art. 3, comma 1, tabella A, del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015 [...] ”. Tale motivazione recepisce il risultato della prova Handgrip, esame dinamometrico, funzionale alla misurazione della forza muscolare degli arti superiori che, nella mano dx mano dominante, ha dato come esito: 1^ prova: 35,8;
2^ prova: 36,3;
3^ prova: 34,8;
con una MEDIA pari a 35,6.

II. L’esito di tale test è stato pertanto impugnato dal ricorrente con gravame all’esame del Collegio affidato al seguente articolato motivo di censura:

Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 207/2015 - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della lex specialis – Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso, per esami, per 893 posti, aperto ai cittadini italiani, purché in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione – Eccesso di potere per travisamento dei fatti – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell'azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione dei principi di economicità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. per disparità di trattamento.

Deduce il ricorrente l’erroneità dell’accertamento medico effettuato dalla Commissione, producendo, a sua difesa, certificazione medica rilasciata da medico specialista di struttura privata che attesterebbe il possesso del requisito minimo necessario al superamento del Test contestato e comunque assumendo che le condizione imposte, dalle regole di procedura, ai concorrenti per l’accesso alla prova (a digiuno e senza bere nelle quattro ore antecedenti alla stessa) sarebbero tali da inficiare il buon esito della stessa

III. In ragione della pubblicazione della graduatoria medio tempore intervenuta, il ricorrente ha impugnato quest’ultima con i motivi aggiunti notificati in data 9 luglio 2018.

IV. Alla Camera di Consiglio del 25 settembre 2018 l’istanza cautelare formulata dal ricorrente è stata rigettata con ordinanza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.

V. Alla udienza pubblica straordinaria di smaltimento del 19 gennaio 2024 tenutasi da remoto la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

IV. Il ricorso è infondato e va rigettato. Improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, vanno dichiarati, conseguentemente, i motivi aggiunti. Tanto consente di prescindere dalla integrazione del contraddittorio in favore dei tutti i candidati presenti in graduatoria sui quali l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti avrebbe potuto incidere.

IV.1 Infondate sono le censure rivolte al giudizio di inidoneità serbato dalla Commissione medica ed al conseguente provvedimento di esclusione della P.A. resistente.

Preliminarmente, va detto, che il ricorrente, diversamente da quanto riportato nella memoria dell’Avvocatura (che dedica la sua difesa ad un caso, evidentemente diverso che quello di cui al presente ricorso, di inidoneità psicoattitudinale), contesta l’esito del test di Handigrip, ma al fine di supportare la propria tesi, allega documentazione medica proveniente da medico specialista di struttura privata, e non già pubblica. In effetti l'art. 3 del D.P.R. n. 207/2015, recante “ Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2” , prevede che “[...] I candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze armate, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato “A”, correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato. Il predetto allegato “A” costituisce parte integrante del presente regolamento. Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1 [...] ”. La tabella A allegata al predetto Decreto, relativamente al parametro fisico della forza muscolare, richiede un Handgrip in Kg maggiore o uguale a 40.

In recepimento di tale disposizione, l’art. 14 del bando di concorso, rubricato “ Accertamenti psico-fisici ”, precisa che “[...] 4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneità: […] forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile [...]”, “[...] I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato [...] ”.

Sennonchè la Commissione medica ha riscontrato nel ricorrente un deficit della forza, avendo riportato nel test Handgrip mano dx un valore di 35,6 Kg, inferiore a quello richiesto ex lege.

Detto organo, incaricato della visita, ha dunque applicato pedissequamente quanto riportato nel citato D.P.R. n. 207/2015 e dal bando di concorso come innanzi descritti.

Quanto all’esito, più favorevole al ricorrente, della prova alla quale questi si è sottoposto, presso struttura privata, successivamente all’accertamento in sede di concorso, il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale formatosi sulla tendenziale irripetibilità dell’accertamento medico e sulla sua limitata sindacabilità, riferibile essenzialmente alle modalità di accertamento e non agli esiti (cfr. Cds. IV, n. 2623/2010 e 5308/2012). La possibilità di ripetere l’accertamento medico e/o di dare rilevanza agli accertamenti effettuati in tempi e luoghi diversi rispetto alla sede concorsuale (e nel caso qui in esame, il ricorrente - come detto - si era sottoposto ad un esame in struttura privata anche alcuni giorni dopo la visita medica), sottoponendo il giudizio della Commissione medica ad un più incisivo sindacato giurisdizionale, è ricollegabile esclusivamente alla presenza di elementi in forza dei quali sia ragionevolmente possibile dubitare del comportamento corretto dell’amministrazione (v. Cds. IV, n. 8027/2004), che nella fattispecie non sono ravvisabili.

Non coglie, infatti, nel segno quanto dedotto dal ricorrente rispetto alla circostanza che le condizioni imposte dall’Amministrazione ai candidati per la partecipazione alla prova (digiuni e senza bene nelle quattro ore antecedenti) avrebbero compromesso l’esito della prova. E ciò in quanto:

-trattasi di condizioni imposte a tutti i concorrenti che, pertanto, hanno concorso nella medesima condizione fisica in termini di alimentazione ed idratazione;

-lo svolgimento delle prove mediche a digiuno e senza aver bevuto da 4 ore, evidentemente risponde alle stesse esigenze di indagine medica. Con riguardo al test di forza muscolare va da sé che l’idoneità dei candidati, anche avuto riguardo alla funzione che un agente di Polizia deve svolgere, ragionevolmente deve essere valutata pure in condizioni di carenza quali sono quelle in cui, nel corso del suo servizio ed in situazioni emergenziali e repentine, può imbattersi quest’ultimo.

Anche sotto tale aspetto non può assumere rilevanza alcuna la prova di forza muscolare ripetuta dal ricorrente presso la struttura privata, non essendo stato dimostrato che la stessa si sia svolta nelle medesime condizioni (a digiuno e senza bere da quattro ore) alle quali tutti i concorrenti sono stati chiamati a svolgere la medesima prova dinanzi alla Commissione.

Vero è inoltre che l’art. 25, comma 2, della Legge 1° aprile 1981, n. 121, dispone che “… i requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno… ”. L’art. 46, comma 1, della sopra citata legge, dispone che “…gli accertamenti per l’idoneità fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all’Amministrazione della pubblica sicurezza… ”. Alle citate disposizioni di legge è stata data attuazione mediante regolamenti approvati con D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, così come modificato dal D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272 (“Accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), e con D.M. 30 giugno 2003, n. 198 (“Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli).

Il giudizio della Commissione medica, alla stregua della normativa sin qui richiamata, è espressione di discrezionalità tecnica e deve attenersi alle condizioni psico-fisiche dei candidati, come accertate in sede di visita concorsuale, e non è suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità se non entro i ristretti limiti della manifesta contraddittorietà e in quanto sia fondatamente allegata una evidente carenza istruttoria rapportata a comprovati errori e contraddittorietà, circostanze nella specie non adeguatamente rilevate (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 117;
id, n. 4228 del 2020;
id. ordinanza 22 maggio 2020, n. 2841 e id., sent. sez. IV, 2 dicembre 2020, n.7634).

Ciò non determina l’insindacabilità assoluta degli accertamenti in sede concorsuale, attesa la possibilità di contrastare le stesse con l’allegazione di elementi idonei volti ad evidenziare la illogicità e il travisamento dei presupposti;
ed infatti l’interessato deve allegare elementi concreti e convincenti sul piano delle prove, circostanza, come detto, non ravvisabile nel caso di specie sia per la provenienza della certificazione da struttura privata sia perché quanto dedotto dal ricorrente sulle condizioni imposte ai candidati per la partecipazione alla prova non può trovare ragionevole condivisione.

XI. La circostanza che il giudizio gravato con il ricorso introduttivo superi il vaglio di legittimità di questo Giudice, determina, conseguenzialmente, l’improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dei motivi aggiunti, recanti impugnativa della graduatoria in via derivata.

XII. In conclusione il ricorso introduttivo è infondato e va rigettato. Improcedibili sono invece i motivi aggiunti.

XIII. Le spese possono essere compensate, sussistendone giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda.

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