TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-11-13, n. 202420157
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Testo completo
Pubblicato il 13/11/2024
N. 20157/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01000/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1000 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di “Non Idoneità” all'avanzamento al grado di Luogotenente, aliquota straordinaria 01.01.2020, notificato a mani al ricorrente in data 17 novembre 2020, nonché di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque connesso di estremi ignoti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il -OMISSIS- dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di “Non idoneità” al grado di luogotenente, aliquota straordinaria 1.1.2020, notificato in data 17 novembre 2020, fondato sul presupposto che “nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rilevato gravi carenze nelle qualità di basi indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore”.
Ha dedotto i seguenti motivi:
Violazione di Legge ed Eccesso di potere; sviamento di potere ed inosservanza di circolari; per violazione e falsa applicazione dell’art. 2253 bis comma 9-quater lett. a) D.lgs. n. 66/2010; per disparità di trattamento.
L’aliquota per le promozioni del 1 gennaio 2020 sarebbe caratterizzata da “straordinarietà” poiché, seppur rimessa alla ordinaria valutazione della Co.Va. (ex art. 1047 C.O.M.), sarebbe in deroga ai limiti numerici fissati dal comma 3 dell’art. 1295 bis del Codice dell’Ordinamento Militare che prevede “a regime” un avanzamento annuale a Luogotenente di 1/47 dell’organico del ruolo Ispettori dell’Arma, così come indicato dal comma 2 dell’art. 800 C.O.M.
Nell’aliquota straordinaria del 1 gennaio 2020, infatti, il limite numerico all’avanzamento al grado di Luogotenente sarebbe pari ad 1/7 dell’organico di cui all’art. 800 comma 2, come previsto dall’art. 2252, comma 3, del C.O.M.
Tale limite numerico per l’aliquota straordinaria del 1 gennaio 2020 in ogni caso non sarebbe stato applicato posto che, a fronte di una disponibilità per la promozione di 4.422 unità (1/7 di 30.956, ex comma 2 art. 800 C.O.M.), sono stati promossi al grado di Luogotenente “solo” in 3.498 (come da decreto di promozione del 24.11.2020).
La novella di cui all’art. 2253 bis comma 9-quater lett. a), introdotta dal D.lgs. 172/2019, avrebbe inteso consentire agli ex marescialli aiutanti promossi nel 2016 e nel 2017 (tra cui il ricorrente), di recuperare il grado apicale.
Le uniche circostanze impeditive all’avanzamento sarebbero quelle di cui all’art. 1051 C.O.M., come previsto dal comma 10 dell’art. 2253 bis, che non riguarderebbe il ricorrente.
Con il riordino delle carriere delle forze armate (D.lgs. 94 e 95 del 2017), con riferimento ai Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri (ex art. 1291 C.O.M.), sarebbe stato introdotto il nuovo grado “apicale” di Luogotenente che, in precedenza, avrebbe costituito una “qualifica” degli allora “Masups” (oggi marescialli maggiore).
A tal riguardo, quindi, l’art. 2253 bis comma 9-quater lett. a) (applicabile al ricorrente) prevede che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi:
a) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l'aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell'articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter;”.
Il-OMISSIS- è stato giudicato “Non Idoneo” a seguito della valutazione della commissione preposta (ex art. 1047 C.O.M.), impedendogli il riconoscimento del grado apicale di Sottufficiale dell’Arma, sebbene egli avesse raggiunto tale incarico dal 1 gennaio 2017.
L’art. 2253 bis comma 9-quater lett. a) e la Circolare dell’Ufficio Personale Marescialli n. 900006-147/A1-1 del 28 aprile 2020, con riferimento all’aliquota straordinaria del 1 gennaio 2020, richiamerebbero la valutazione di idoneità della CO.Va. per l’avanzamento al grado di Luogotenente, ma occorrerebbe comunque individuare l’intenzione del Legislatore (la ratio legis) con una interpretazione logica e sistematica.
Trattandosi di aliquota straordinaria (del 1 gennaio 2020) volta a restituire il più alto grado di Sottufficiale dell’Arma a chi lo aveva perduto a seguito del riordino, la Co.Va. si sarebbe dovuta limitare ad esprimere un parere solo sulle cause impeditive di cui all’art. 1051 C.O.M., mentre avrebbe svolto una valutazione “ordinaria” che sarebbe difforme rispetto alla ratio legis.
Il provvedimento disciplinare del 2019 (consegna di rigore per due giorni, costituirebbe comunque sanzione