TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-11-14, n. 202317024
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2023
N. 17024/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15576/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15576 del 2022, proposto da
Cooperativa Casa Luminosa – Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, B C, rappresentati e difesi dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
A C, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto di scioglimento per atto di autorità, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell’art. 12 del d.lgs. n. 220/2002, con nomina di Commissario liquidatore, disposta con decreto n. 105/SAA/2022 del 29.9.2022 della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico, notificato in data 6.10.2022 dal Commissario liquidatore e pubblicato in G.U. n. 239 del 12.10.2022; del parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative, in data 12.7.2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di Commissario liquidatore, allo stato non conosciuto; della comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 di avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità del 19.5.2022, da parte della predetta Direzione generale; del verbale di ispezione straordinaria del 5.11.2021 con proposta di scioglimento della Cooperativa per atto d'autorità redatto dagli ispettori incaricati dalla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Cooperativa Casa Luminosa - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, nonché la sig.ra B C, in qualità di socia, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del decreto di scioglimento per atto di autorità, ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies del codice civile e dell’art. 12 del d.lgs. n. 220/2002, con nomina di Commissario liquidatore, disposta con decreto n. 105/SAA/2022 del 29.9.2022 della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico, notificato in data 6.10.2022 dal Commissario liquidatore e pubblicato in G.U. n. 239 del 12.10.2022; del parere espresso dal Comitato Centrale per le Cooperative, in data 12.7.2022, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di Commissario liquidatore, allo stato non conosciuto; della comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 di avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità del 19.5.2022, da parte della predetta Direzione generale; del verbale di ispezione straordinaria del 5.11.2021 con proposta di scioglimento della Cooperativa per atto d'autorità redatto dagli ispettori incaricati dalla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico.
La società ricorrente è “ una cooperativa edilizia costituita nel 1989 con lo scopo di “costruire od acquistare case economiche e popolari da assegnare ai propri soci: - in proprietà (divisa o indivisa), - in godimento (proprietà indivisa); - in locazione”. La Cooperativa svolge la propria attività “senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico ” (cfr. pag. 2); con ha realizzato un programma edilizio riguardante n. 12 alloggi nel Piano di Zona B39 Ponte Galeria del Comune di Roma e, per effetto della deliberazione di Giunta regionale n. 164/2009, è stata ammessa a finanziamento per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata nel Comune di Roma con previsione di costruzione di n. 22 alloggi ed ha successivamente dato la propria adesione al Consorzio Monte Stallonara 2 Bis per l'attuazione di un programma edilizio nel Piano di Zona B69. In particolare l’assegnazione in corso alla Cooperativa riguarda un lotto nel Comparto A del Piano di Zona B69 (Monte Stallonara 2Bis), il tutto per una cubatura di circa 6.160 mc che consentirebbe l'edificazione di altri n. 30 alloggi circa; nel corso degli anni è stata sottoposta ad alcune ispezioni ministeriali e, in particolare, ad un controllo avviato in data 31.1.2019 fino al 5.11.2021, in esito al quale “ gli ispettori hanno proposto direttamente – senza alcuna previa diffida a sanare eventualmente le irregolarità riscontrate – l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’autorità ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c. della Cooperativa, con nomina del liquidatore, per supposto mancato perseguimento dello scopo mutualistico ” (cfr. pag. 3); le principali contestazioni afferiscono ai rilievi secondo cui “(i) la Cooperativa avrebbe già realizzato in passato un programma edilizio di assegnazione di alloggi, (ii) la Cooperativa sarebbe stata mantenuta attiva soltanto per realizzare ulteriori programmi edilizi a favore di futuri soci (i c.d. ‘aspiranti soci’), (iii) sarebbe stato richiesto agli ‘aspiranti soci’ di versare un deposito infruttifero, non restituito poi, a conferma dell’interesse all’ingresso nella platea sociale in caso di realizzazione del programma edilizio, (iv) sarebbero stati così ribaltati in capo agli ‘aspiranti soci’, interessati al programma edilizio, gli oneri di gestione della Cooperativa, mentre i ‘soci storici’ non avrebbero più contribuito, (v) i ‘soci storici’ parteciperebbero, in posizioni amministrative o nelle rispettive platee sociali, ad altre Cooperative edilizie del pari interessate alla realizzazione di programmi edilizi, (vi) non sarebbero state garantite idonee modalità di convocazione dei soci alle assemblee, tanto che alle stesse avrebbero partecipato solo i ‘soci storici’ ” (cfr. pag. 4): rilievi ai quali, in sede procedimentale, la ricorrente ha opposto le proprie controdeduzioni, appuntate sulla circostanza che “ la Cooperativa è da oltre dodici anni in attesa di iniziare il programma edilizio per il quale ha ottenuto il finanziamento della Regione Lazio per esclusiva colpa di Roma Capitale (…), circostanza che ha impedito in questo lasso temporale di realizzare lo scopo mutualistico previsto dallo Statuto; (ii) i versamenti delle risorse finanziarie degli ‘aspiranti soci’ risalgono a oltre dieci anni prima (lasso temporale corrispondente ai ritardi comunali nell’assegnazione delle aree da edificare) e le scritture private, con le quali sono stati costituiti i depositi cauzionali infruttiferi, sono state vagliate e approvate dallo stesso Ministero vigilante; (iii) non risultano ulteriori versamenti da parte dei ‘soci storici’ per l’evidente circostanza che la Cooperativa, di fatto, è rimasta inoperante negli ultimi anni proprio in attesa dello sblocco del Piano di Zona Monte Stallonara 2-bis e gli amministratori, come si evince dall’art. 35, comma 5, dello Statuto (…), hanno operato pro bono; (iv) in ragione dello stallo nel programma edilizio, che ha sospeso la realizzazione dello scopo mutualistico, alle assemblee hanno partecipato solo i ‘soci storici’ e, comunque, le convocazioni sono state effettuate secondo modalità previste dalla legge e dallo stesso Statuto (v. l’art. 30); (v) il denunciato collegamento tra le cooperative edilizie è poi tipico di organizzazioni consortili che operano nell’ambito dell’edilizia popolare ed economica quale espediente pratico per ridurre, nella massima maniera possibile, i costi di gestione ” (cfr. pagg. 4 – 5).
Nonostante il contraddittorio instaurato in sede procedimentale, compendiata dalla presentazione di una memoria integrativa e un’istanza di audizione (6.8.2022), il Ministero ha concluso la verifica emettendo l’impugnato decreto, la cui legittimità è stata censurata per i seguenti motivi:
1°) violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura sanzionatoria; degli artt. 5 e 12 del d.lgs. 220/2002.
La ricorrente ha lamentato che “ la proposta degli ispettori di scioglimento della cooperativa non è stata, intanto, preceduta da alcuna diffida a sanare le irregolarità riscontrate ”, con la conseguenza che il Ministero avrebbe recepito “ acriticamente le conclusioni del verbale dell’ispezione straordinaria ” (cfr. pag. 12).
In altri termini, non sarebbe stato “ per nulla considerato che il provvedimento di scioglimento della cooperativa esplica effetti negativi sulla realizzazione del programma edilizio del Piano di Zona Monte Stallonara 2-bis e sull’interesse generale all’accrescimento del patrimonio abitativo dato che solo l’assegnazione integrale della cubatura consente l’avvio dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione ”; che, comunque, sarebbero state irrogabili “ misure meno afflittive che avrebbero arrecato un minor sacrificio al destinatario del provvedimento draconiano, come, ad esempio, l’adozione di una previa diffida a sanare le irregolarità riscontrate o di un piano di adeguamento della cooperativa ”; che, dunque, l’impugnato