TAR Perugia, sez. I, ordinanza collegiale 2021-06-07, n. 202100421

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza collegiale 2021-06-07, n. 202100421
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202100421
Data del deposito : 7 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2021

N. 00625/2020 REG.RIC.

N. 00421/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00625/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2020, proposto dai signori D J D e T J M, rappresentati e difesi dall’avvocato M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Spoleto, piazza Achille Sansi n. 3, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, nella cui sede in Perugia, via degli Offici n. 14, è ex lege domiciliato, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, il Segretario regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo e la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio non costituiti in giudizio;
;

per l’annullamento

- del provvedimento di diniego alla ammissibilità al contributo, adottato dal Soprintendente, senza data ma comunicata ai ricorrenti attraverso e-mail inviata presso lo Studio di Architettura &
Ambiente, in relazione ai lavori di restauro conservativo sull’immobile sito in Spoleto, loc. Sustrico, denominato “Villa Sustrico”;

- della nota della Soprintendenza senza data che, in relazione alla richiesta di contributi per i lavori di restauro degli affreschi e soffitti decorati presenti sempre presso Villa Sustrico, dichiara il mancato rinvenimento della domanda di contributo da presentare prima della esecuzione dei lavori di restauro;

- di ogni altro atto, connesso, conseguente e/o presupposto;

per l’accesso ai documenti amministrativi richiesti dai ricorrenti in data 28.10.2020;

per il risarcimento del danno subito dai ricorrenti per l’illegittima condotta tenuta dall’Amministrazione resistente in relazione alle istanze presentate in data 26.11.2007 e 12.04.2012 per ottenere l’ammissione al contributo statale per i lavori di restauro conservativo realizzato presso l’immobile sito in Spoleto, Loc. Sustrico, e in data 21.06.2011 per ottenere il contributo per il restauro degli affreschi e dei soffitti decorati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo;

Relatore il dott. D D G nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, celebrata mediante collegamento in videoconferenza da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come da ultimo modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e) , del decreto legge n. 44/2021, come specificato nel verbale;


Considerato che:

- i sigg. D J D e T J M hanno impugnato dinnanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il diniego opposto dall’Amministrazione resistente rispetto alle istanze di concessione dei contributi di cui agli artt. 35 e ss. d.lgs. n. 42/2004 presentate nel 2007 e nel 2011 per gli interventi di consolidamento e restauro relativi all’immobile denominato “Villa Sustrico” in Spoleto;

- il Ministero intimato, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso – sull’assunto che il provvedimento sarebbe conosciuto dai ricorrenti almeno dal 22.04.2020 e che la nota del 23.09.2020 avrebbe carattere meramente confermativo – e, comunque, la sua infondatezza, alla luce del principio, desumibile dall’art. 31, c. 2, del d.lgs. n. 42/2004, di necessaria contestualità della richiesta di contributo rispetto all’istanza di autorizzazione, quale condizione di procedibilità della prima, con conseguente tardività dell’istanza di ammissione al contributo presentata dagli odierni ricorrenti;

- in data 28.10.2020, i sigg. D e M avevano chiesto di poter accedere al fascicolo relativo alla richiesta di contributo;

- il Ministero sostiene che sull’istanza di accesso non si sarebbe formato il silenzio, essendosi l’Amministrazione limitata a rispondere, con nota del 9.12.2020, che le difficoltà legate all’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da COVID-19 non avevano consentito di reperire la documentazione richiesta e che si sarebbe proceduto quanto prima al reperimento degli atti;

- il Ministero sostiene, inoltre, che l’accesso non sarebbe stato comunque di alcuna utilità ai fini dell’istanza, perché manifestamente inammissibile;

- con il ricorso introduttivo del presente giudizio i sigg. D e M hanno incidentalmente chiesto che sia ordinato all’Amministrazione resistente di consentire loro l’accesso al fascicolo relativo alla richiesta di contributo;

Considerato che, impregiudicata ogni valutazione sulle istanze dei ricorrenti e sulle eccezioni e le controdeduzioni del Ministero, in questa sede deve essere decisa la domanda ex art. 116 cod. proc. amm. incidentalmente formulata dai ricorrenti;

Rilevato, a tale ultimo fine, che l’utilità della documentazione richiesta ai fini dello scrutinio circa l’ammissibilità e, eventualmente, la fondatezza del ricorso proposto dai sigg. D e M potrà essere verificata solo in sede di esame del merito;

Ritenuto che la domanda proposta ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. meriti accoglimento, essendo volta all’accesso “difensivo” a documenti detenuti dall’Amministrazione resistente ai quali è collegato un interesse dei ricorrenti diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione in astratto giuridicamente tutelata;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., deve ordinarsi all’Amministrazione resistente di esibire ai ricorrenti i documenti richiesti entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto, infine, che le disposizioni sulle spese della fase possano essere rinviate al definitivo;

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