TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-04-11, n. 202204343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-04-11, n. 202204343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204343
Data del deposito : 11 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2022

N. 04343/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02630/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2630 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

dell'illegittimo silenzio serbato dalla P.A. sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste in favore dei richiedenti asilo.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che nel presente giudizio il ricorrente impugna il silenzio serbato dalle resistenti amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal D.Lgs n. 142 del 2015 ed implementato dal D.L. n. 130/2020, art. 5;

rilevato che, con decreto presidenziale nr. 2022/01639, è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche, al fine di assicurare al ricorrente, nelle more della trattazione collegiale, almeno una sistemazione alloggiativa provvisoria;

rilevato che l’Amministrazione resistente si è costituita nel presente giudizio, rappresentando la sussistenza di considerevoli criticità organizzative, che impediscono un’adeguata previsione delle disponibilità di posti utili e organizzare gli ingressi in accordo con la Questura, poiché la capienza totale è giornalmente condizionata da imprevedibili evenienze, analiticamente circostanziate nel rapporto informativo versato in atti;

rilevato, inoltre, che l’Amministrazione resistente ha rappresentato che il ricorrente è stato definitivamente accolto presso il -OMISSIS-;

rilevato che la difesa del ricorrente, con memoria del 02.04.2022, ha rappresentato che questi è stato definitivamente accolto presso il sopra indicato Centro, chiedendo di dichiararsi cessata la materia del contendere;

ritenuto, pertanto, che deve ritenersi cessata la materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto un provvedimento integralmente satisfattivo;

ritenuto che le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione delle comprovate criticità organizzative rappresentate dall’Amministrazione resistente;

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