TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-10-01, n. 202402721

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. V, sentenza 2024-10-01, n. 202402721
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402721
Data del deposito : 1 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/10/2024

N. 02721/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01181/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2018, proposto da
-OMISSIS-e la Società Cooperativa Edilizia XXI giugno, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati A V A G e G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 cpa presso lo studio dell’avv. M Pusateri in Palermo, via Giuseppe Alessi n. 25;

contro

la Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;

per l'annullamento

dei provvedimenti di diniego,-OMISSIS-, notificati tramite servizio postale e ricevuti il 29 marzo 2018, avente ad oggetto: Richiesta di revisione del vincolo e avviso di adozione di provvedimento negativo art.10 bis della legge 241/90 e s.m.i. in riferimento alle istanze di revisione del vincolo archeologico D.A. -OMISSIS- e alla successiva nota del -OMISSIS- di disponibilità ad eseguire a proprie spese saggi di scavi sulla proprietà al fine di potere accertare l’eventuale presenza di resti archeologici.

Per l’accertamento ed il riconoscimento delle richieste di revisione del vincolo archeologico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2024 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso collettivo-cumulativo indicato in scrutinio, i ricorrenti impugnavano i due provvedimenti (di identico contenuto) indicati in epigrafe, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta rigettava la loro richiesta di revisione del vincolo culturale indiretto imposto con D.A. del -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 128 del d. lgs. n. 42/2004.



1.1 In particolare, in fatto, i ricorrenti premettevano che:

- essi sono proprietari di due terreni contigui, siti nel territorio comunale di Gela;

- detti terreni sono gravati da un vincolo culturale indiretto, disposto ai sensi dell’art. 21 del R.D. n. 1089/39, per effetto del -OMISSIS-, comportante un vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree in titolarità dei ricorrenti;

- per effetto del PRG del Comune di Gela, come risultante dalle varianti apportate dal Commissario ad acta all’uopo nominato in sostituzione del consiglio comunale, le aree in questione ricadono in -OMISSIS-, “ Aree di espansione urbana residenziale pubblica o convenzionata soggetta a prescrizioni esecutive ”;

Essi deducevano ancora:

- di essere intenzionati a fare istanza per l’approvazione di un programma di edilizia convenzionata pubblica, tuttavia impedito dall’insistenza sui terreni interessati del prefato vincolo;

- di aver richiesto, con istanza del 29 marzo 2017, integrata in data 31 agosto 2017, alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta la revisione del vincolo di inedificabilità assoluta disposto con il citato decreto assessoriale, ritenendo l’originaria apposizione del medesimo contraria al disposto di cui all’art. 21 del R.D. n. 1089/39, applicabile ratione temporis , e, inoltre, ritenendo di poter ovviare alla inedificabilità dell’area attraverso l’esecuzione di saggi archeologici fatti dalla stessa istante, al fine di comprovare l’assenza di reperti afferenti al “ -OMISSIS- ”, bene culturale di interesse archeologico al cui servizio fu posto a suo tempo il vincolo indiretto in esame.



1.2 Sennonché, con i provvedimenti impugnati, la Soprintendenza rigettava la richiesta delle ricorrenti di revisione del vincolo sulla base della seguente motivazione: “ … considerato che non sono sopravvenuti elementi di fatto nuovi rispetto a quelli posti come fondamento del provvedimento in argomento, tale da consentire l’esercizio del potere integrativo o modificativo del provvedimento. Questa Soprintendenza ritiene di dover confermare la validità ed efficacia del Decreto Assessoriale n. -OMISSIS-. Per quanto riguarda la disponibilità della ditta proprietaria ad eseguire a proprie spese i saggi di scavo mirati ad accertare l’eventuale presenza di resti archeologici riconducibili al “-OMISSIS-”, con la presente si informa che, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., questa Amministrazione adotterà un provvedimento negativo, in quanto l’eventuale accertamento o meno della presenza di resti archeologici non è indispensabile per assicurare luce, prospettiva e decoro all’insediamento culturale individuato. La ditta in indirizzo, entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della presente comunicazione, può presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti con allegata fotocopia della presente nota. ”.



2. Avverso i predetti provvedimenti, di identico contenuto, i ricorrenti formulavano il seguente, articolato motivo di ricorso:

- “ 1) violazione degli artt.21, 45 e 142 d.lgs. n.42/2004, del principio di proporzionalità, eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta, sviamento, difetto di motivazione e violazione del giudicato di cui agli artt.3 e 21 septies legge 241/90, violazione degli artt. 2 e 7 legge regionale n.10/2000 e 97 cost., eccesso di potere per incompetenza.

2) violazione degli artt.21, 45, 128 e 142 d.lgs. n.42/2004, dei principi di buon andamento e proporzionalità, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, difetto dei presupposti, illogicità manifesta e sviamento;

3) violazione dell’art.21, 45 e 142 d.lgs. n.42/2004, dei principi di buon andamento e proporzionalità, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, difetto dei presupposti, disparità di trattamento, illogicità e sviamento. ”.

In particolare, con il prefato articolato mezzo di impugnazione le ricorrenti assumono in primo luogo la nullità dei provvedimenti impugnati, perché, a loro dire, essi sarebbero stati adottati dalla Soprintendenza in incompetenza assoluta, stante la competenza in materia dell’Assessorato regionale.

A sostegno della censura di nullità per incompetenza, le ricorrenti deducono che la competenza per l’adozione del piano paesistico spetta all’organo politico-amministrativo, id est all’organo assessoriale competente per materia.

Assumono in secondo luogo le ricorrenti che il PRG del Comune di Gela del 2011 ha recepito il vincolo di inedificabilità derivante dalla misura di tutela culturale in termini compatibili con l’esercizio di attività edificatoria.

Inoltre, assumono ancora le ricorrenti, il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta, approvato con D.A. n. 1858 del 2 luglio 2015, ha reinquadrato tutte le aree archeologiche a livello di tutela 3, in ragione dell’accoglimento di ricorsi giurisdizionali proposti da soggetti interessati.

Le ricorrenti ribadiscono ancora come il vincolo di tutela sia stato recepito nel PRG del Comune di Gela in modo da renderlo compatibile con l’esercizio di attività edilizia.

Infine, le ricorrenti lamentano che il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta è stato adottato senza la previa acquisizione della VAS, a loro dire necessaria ai fini per cui è causa.

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