TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-05-17, n. 202401502

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2024-05-17, n. 202401502
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401502
Data del deposito : 17 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2024

N. 01502/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00369/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 369 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati G R, N Z, F G, W M, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 302/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 1.2.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza n. 302/23 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – pubblicata in data 1.2.23 il Giudice del Lavoro condannava:

- il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l.n. 10772015, a decorrere dall’anno scolastico 2015/16 e fino all’anno 2021/22, nel rispetto dei vincoli di legge;

Espone la ricorrente che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero dell'Istruzione che riceveva la notificazione in data 2.5.23 e che decorreva pertanto il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 comma I D. L. 669/96 senza che intervenisse alcun adempimento in relazione alla sentenza citata.

Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza indicata, chiedendo che si ordini al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 302/2023 mediante l'erogazione della Carta Docente per l'importo di Euro 500,00 annui, a decorrere dall’anno scolastico 2015/16 e fino all’anno 2021/22, in favore della ricorrente con contestuale nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione resistente e in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Alla camera di consiglio del 16.5.24 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.

L’amministrazione resistente, costituita in giudizio con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.

Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.

Il ricorso è dunque fondato, sicché deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.

Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta, da porsi a carico dell’amministrazione inadempiente, verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

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