TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-10-02, n. 201410126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-10-02, n. 201410126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201410126
Data del deposito : 2 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01998/2009 REG.RIC.

N. 10126/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01998/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1998 del 2009, proposto da:
V A, rappresentato e difeso dall'avv. A T V, con domicilio eletto presso Antonella Le Rose in Roma, via Cavour, 228/B;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente al pagamento di somme a titolo di illegittima interruzione del rapporto di impiego;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2014 il dott. Domenico Landi;

Nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 7 marzo 2009, depositato nei termini, il Sig. Angelo Vinciguerra ha proposto ricorso per l’accertamento e la declaratoria del suo diritto a percepire, a titolo di restitutio in integrum, il trattamento retributivo per il periodo 30 settembre 2005 – 2 giugno 2008, di durata dell’illegittima interruzione del rapporto d’impiego, con conseguente condanna dell’Amministrazione della Difesa al pagamento del relativo importo, oltre interessi e rivalutazione, oltre il danno morale patito.

Il ricorrente, già Caporal Maggiore dell’Esercito, fa presente di aver chiesto con istanza del 7 settembre 2005 il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, essendo stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare. Invece di accogliere la suddetta istanza il Ministero della Difesa disponeva il collocamento in congedo del ricorrente. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso davanti al T.A.R. Campania, Sede di Napoli, che con sentenza n. 16215 del 5/12 – 12/12/2002 accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati. Peraltro solo in sede di giudizio di ottemperanza l’Amministrazione della Difesa provvedeva a riassumere il ricorrente in data 3 giugno 2008, inquadrandolo nei ruoli civili con la qualifica di operatore di amministrazione.

Non avendo l’Amministrazione corrisposto al ricorrente alcuna retribuzione a partire dal 30 settembre 2005, lo stesso ha proposto il presente gravame per la declaratoria dal suo diritto a vedersi liquidato e corrisposto il trattamento retributivo a titolo di restituito in integrum, corrispondente a quello goduto con l’allora ricoperto grado di 1º Caporal Maggiore o di quello omologo dei ruoli civili.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato la quale insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 2 luglio 2014 la causa è passata in decisione.

Il ricorso si appalesa fondato.

Come esplicitato in punto di fatto, con la sentenza del T.A.R. Campania – Sede di Napoli ivi richiamata, è stato annullato, tra gli altri anche il provvedimento di collocamento in congedo del ricorrente. Pertanto, tale illegittima interruzione del rapporto di servizio determina come conseguenza la reviviscenza del rapporto stesso nella sua pienezza (così detto effetto ripristinatorio), quale si svolgeva e avrebbe dovuto continuare a svolgersi, con tutte le conseguenze di restituito in integrum, anche ai fini retributivi. Va, quindi, riaffermato, secondo una costante giurisprudenza, che l’illegittima interruzione del rapporto di servizio, proprio per il suo carattere sinallagmatico, comporta, se annullato in sede giurisdizionale, il ripristino integrale del rapporto stesso in ogni suo aspetto, compreso quello della retribuzione, che è connaturata alla situazione preesistente (cfr. CONS. STATO – Sez. V – n. 1023 del 6 settembre 1999).

Il ricorso va accolto con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente a vedersi liquidate, a titolo di restituito in integrum, tutte le somme corrispondenti al trattamento retributivo goduto a far tempo dal 30 settembre 2005 e fino al 2 giugno 2008, di durata dell’illegittima interruzione del rapporto di impiego, maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

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