TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2019-10-29, n. 201905149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2019-10-29, n. 201905149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905149
Data del deposito : 29 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2019

N. 05149/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02140/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2019, proposto da
Omega Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento

del provvedimento n. 2019/4663139 del 16/05/2019 con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha illegittimamente rifiutato l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla stessa e in particolare non ha rilasciato la copia conforme all'originale del ruolo nominativo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2019 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone la ricorrente che, essendo venuta in via informale a conoscenza dell’esistenza di pretese tributarie a suo carico, presentava il 1° aprile 2019 una istanza di accesso all’A.D.E.R. con cui chiedeva il rilascio di copia conforme all’originale del ruolo nominativo nonché delle cartelle di pagamento relative al proprio ruolo unitamente alla relative “relate di notifica”.

L’A.D.E.R. con la nota impugnata forniva copia delle relate di notifica, dichiarava di essere nell’impossibilità di rilasciare copra delle cartelle di pagamento in quanto esse sono formate in unico originale che viene inviato al contribuente e forniva copia degli “estratti di ruolo” sostenendone la equipollenza al ruolo nominativo.

Con il ricorso all’esame la ricorrente denuncia che quanto fornitole dall’A.D.E.R. non è satisfattivo e, in particolare, denuncia l’illegittimità della nota nella parte in cui essa ha rifiutato il rilascio di copia conforme all’originale del ruolo nominativo sostenendo che l’estratto di ruolo non può considerarsi equipollente al ruolo nominativo sicchè essa conclude chiedendo che la sezione ordini all’A.D.E.R. l’esibizione di copia conforme dei ruolo nominativi a essa intestati.

L’A.D.E.R. resiste al ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Costituisce infatti costante giurisprudenza di questa sezione su identiche fattispecie che “ non può ritenersi soddisfatto l’interesse del ricorrente per effetto dell’eventuale trasmissione degli estratti di ruolo. La Corte di Cassazione (n. 20784/2017) ha recentemente chiarito la diversità tra estratto di ruolo e ruolo, così statuendo: “Con il termine "ruolo" ed "estratto di ruolo" si indicano due documenti tra loro differenti da un punto di vista sostanziale: infatti, "il "ruolo", come noto ha una sua precisa definizione legislativa, posto che per il vigente testo del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 10, lett. b), esso è "l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario" e che, per l'art. 11 del medesimo D.P.R., "nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi". A norma del successivo art. 12, l'ufficio competente "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi l'ambito territoriale i il ruolo si riferisce";
nel ruolo "devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa;
in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione";
"il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da suo delegato" e "con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo", cioè costituisce titolo esecutivo. Gli estratti di ruolo sono invece degli elaborati informatici formati dall’Ente impositore contenenti, in sintesi, gli elementi della pretesa creditoria. La differenza ontologica tra i due documenti nemmeno può essere superata dalla tendenziale omogeneità contenutistica dei due atti. E’ stato efficacemente evidenziato che non è permesso all'amministrazione, ed al privato che esercita funzioni pubbliche, di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro sebbene equipollente (cfr. sentenza C.d.S., Sez IV, n.2422 del 12.5.2014). D’altro canto, è sufficiente notare che il diritto di accesso ha ad oggetto, alla stregua della disciplina di settore il documento nella sua precisa identità, contenutistica e formale, ed ammettere un’equipollenza solo contenutistica varrebbe ad impedire alla parte interessata la facoltà di far valere, a fini di difesa, tutti quei vizi di confezionamento dell’atto (sottoscrizione, data di consegna del ruolo al concessionario etc..) che solo l’esame del documento in sé può consentire di svolgere compiutamente
” (così letteralmente T.A.R. Campania, sez. VI, 19 dicembre 2018, n. 7248).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, coerentemente ai precedenti della sezione e tenendo presente la serialità di questo tipo di contenzioso.

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