TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-22, n. 202200059

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-22, n. 202200059
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200059
Data del deposito : 22 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2022

N. 00059/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00015/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2020, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati D C e L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati B B e A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la ASL n. 5 Spezzino, non costituita in giudizio;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento

del giudizio di non idoneità espresso dal comitato tecnico per l’avviamento al posto di coadiutore amministrativo di categoria B presso la ASL n. 5 Spezzino.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la signora -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dal Comitato Tecnico presso il Centro per l’impiego della Spezia di cui all’art. 6 comma 2 della legge 12.3.199, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) in relazione alle mansioni richieste dal bando per l’assunzione, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, di 4 coadiutori amministrativi di categoria B riservato agli iscritti nelle liste dei disabili della provincia, indetto dalla A.S.L. n. 5 Spezzino.

A sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione art. 2 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
eccesso di potere per illogicità palese;
eccesso di potere per travisamento dei fatti.

La non idoneità della ricorrente sarebbe stata dichiarata in assenza di un provvedimento espresso di conclusione del relativo procedimento.

2. Violazione e falsa applicazione dei criteri di selezione degli idonei disposti dal Comitato Tecnico con verbale del -OMISSIS-.

Il giudizio di non idoneità sarebbe in contrasto con i criteri generali, formulati nella seduta del -OMISSIS-, al cui rispetto il Comitato Tecnico si era autovincolato.

3. Violazione falsa applicazione degli artt. 1 e segg. della L. 12.3.1999 n. 68, in particolare artt. 7, 8 e 9. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti.

Censura, sotto il profilo tecnico, il giudizio di inidoneità, instando affinché il Tribunale disponga sul punto una consulenza tecnica d’ufficio o una verificazione.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Liguria ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la prima controdeducendo sul merito del ricorso, il secondo limitandosi ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto i compiti in materia di inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate sono stati attribuiti alle regioni dall’art. 2 del D. Lgs. n. 469/1997.

Con ordinanza -OMISSIS- la Sezione ha respinto la domanda cautelare.

Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, all’udienza pubblica del 13 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Giova premettere come il Comitato tecnico operante nell’ambito dei Centri per l’impiego sia l’organo specificamente deputato dalla legge alla valutazione delle residue capacità lavorative del disabile (art. 6, comma 2, lettera b della legge 12 marzo 1999, n. 68), compito che assolve mediante la formulazione della cosiddetta “diagnosi funzionale”, ovvero la descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico della persona disabile e la definizione della sua capacità lavorativa attuale e potenziale, redatte secondo la scheda allegata al D.P.C.M. 13.1.2000 (atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della L. 12 marzo 1999, n. 68).

Ciò premesso, il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, emerge dagli atti come, in realtà, il Comitato Tecnico avesse chiaramente definito il procedimento mediante un giudizio espresso di non idoneità già nella seduta del 30.9.2019 (doc. 4 delle produzioni 24.1.2020 di parte regionale), mentre tutta la successiva attività era finalizzata ad un’eventuale “rivalutazione” (cfr. la mail di convocazione – doc. 6 delle produzioni 24.1.2020 di parte regionale) di tale giudizio negativo formulato “allo stato degli atti” , sulla base di documentazione -OMISSIS- aggiornata da esibirsi a cura dell’interessata, documentazione che però la ricorrente non ha prodotto (il certificato del direttore della S.C. Neurologia della A.S.L. n. 5 data infatti 10.12.2019, ed è stato prodotto soltanto in giudizio).

Quanto al secondo motivo di ricorso, nella prima seduta del 16 settembre 2019 (verbale n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi