TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2024-02-06, n. 202400440

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2024-02-06, n. 202400440
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202400440
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2024

N. 00440/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'Avv. G L, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Palermo alla via Nicolò Turrisi, n. 48;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Mariano Stabile n. 184;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento adottato dalla Questura di Palermo in data 24-10-2023 e notificata a mezzo pec al ricorrente alla medesima data, con la quale si rigettava la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2024 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 e all’art. 74 d.lgs. 104/2010;
accertata l’integrità del contraddittorio e ritenuto che l’istruttoria è completa;
dato alle parti l’avviso che il ricorso poteva essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva di essere titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza 30-09-2023, e di aver richiesto, in data 15.09.2023 a mezzo pec, la conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

- che, in data 24-10-2023, la Questura di Palermo, vista l’introduzione della legge n. 50 del 5 maggio 2023 che ha convertito il Decreto Legge n. 20/2023, rigettava la richiesta di conversione;

Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) dell'art. 7, comma 3, del D.L. n. 20 del 2023 “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno (in permesso di soggiorno per motivi di lavoro) se ne ricorrono i requisiti di legge”;

Ritenuto che il ricorso è fondato e che va accolto alla luce delle seguenti considerazioni:

a) la parte ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per casi speciali con scadenza 30.09.2023, richiedeva la conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, debitamente allegando il contratto di lavoro;

b) con il provvedimento impugnato, la Questura di Palermo dichiarava inammissibile la richiesta di conversione, rilevando che, in seguito all’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, il permesso di soggiorno per protezione speciale non rientra più tra quelli convertibili in virtù dell’art. 6, comma 1 bis del d.lgs. n. 286/1998;

c) le conclusioni cui è pervenuta la Questura, tuttavia, non tengono conto della disciplina transitoria recata dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, e in particolare del comma 3, che con riferimento ai permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge (6 maggio 2023) fa espressamente salva “la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”;

d) nel caso di specie, il permesso di soggiorno di cui è stata chiesta la conversione con istanza del 16 maggio 2023 era in corso di validità alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta con il d.l. n. 20/2023, dal momento che il permesso in esame sarebbe scaduto il 30.09.2024;

e) ne consegue che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione di legge, poiché ha rilevato erroneamente quale profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dalla ricorrente la mera circostanza dell’intervenuta eliminazione del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all’art. 6, comma 1 bis del d.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell’entrata in vigore del decreto-legge di riforma, contenuta nell’art. 7, comma 3 del d.l. n. 20/2023 a mente del quale “I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”;

Ritenuto che non appare condivisibile l’eccezione opposta dall’Avvocatura dello Stato;

- che, infatti, come si evince dall’art. 32, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 25/2008, il permesso per protezione sussidiaria di cui agli artt. 14 e 17 del d.lgs. n. 251/2007 non è qualcosa di diverso dal permesso per protezione speciale di cui all’art. 32 d.lgs. n. 25/2008;

- che, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 25/2008, “Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura “protezione speciale”, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa, fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

- che, pertanto, atteso il riferimento ai presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. n. 286/1998, anche il permesso di soggiorno per protezione speciale di cui all’art. 32 d.lgs. n. 25/2008 non può essere considerato qualcosa di diverso e di non assimilabile al permesso di soggiorno ex art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/1998;

- che, in ultima analisi, la protezione “speciale” e la protezione “sussidiaria” sono solo diverse declinazioni dell’unitario status soggettivo del richiedente la protezione internazionale (Tar Friuli Venezia Giulia, n. 186/2023), sicché il regime transitorio di cui all’art. 7 comma 3 d.l. n. 20/2023 deve ritenersi applicabile ad entrambe le fattispecie;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

- che va definitivamente disposta l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;

- che sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, attesa la soccombenza parziale e reciproca ed atteso che questa Sezione, con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- aveva invece accolto analoga eccezione dell’Avvocatura dello Stato;

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