TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202300398

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202300398
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300398
Data del deposito : 15 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2023

N. 00398/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00534/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2022, proposto da
F C, L M, M T, G F, B G, M L, rappresentati e difesi dagli avvocati O A e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Potenza, via

XVIII

Agosto, 46 (Palazzo Uff.);

per l'annullamento

dei provvedimenti della Prefettura di Potenza nn. 62416/2022 e 62693/2022, nonché delibere del Consiglio Comunale di M di sostituzione di un consigliere sospeso e di surroga dei ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di M e di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 7/11/2022, i deducenti – nella qualità di consiglieri dimissionari del Consiglio comunale di M - hanno impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare i provvedimenti prefettizi, sopra identificati, che hanno respinto la richiesta dei deducenti di attivazione del procedimento di scioglimento di detto Organo assembleare.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- in data 8/8/2022, i sei deducenti, a seguito della sospensione prefettizia di un consigliere comunale accertata ai sensi dell’art. 11, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 235/2012, hanno presentato contestuali dimissioni dalla carica;
di ciò hanno informato, in pari data e con successiva nota in data 11/8/2022, la Prefettura di Potenza, al fine di conseguire lo scioglimento del Consiglio comunale di M, composto da dodici consiglieri, oltre al Sindaco, ai sensi dell’art. 141, co. 1, lett. b), n. 3, del T.U.E.L. (“ cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia ”) e, in subordine, del n. 4 della medesima lettera (“ riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio ”), all’uopo richiamando, l’applicazione dell’art. 13 dello Statuto comunale (“ il regolamento del consiglio comunale stabilisce che lo stesso si riunisce validamente con la metà dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco e salvo che non sia richiesta una maggioranza speciale. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il sindaco ”), nonché dell’art. 24 del regolamento consiliare (secondo cui, nelle sedute di prima convocazione, “ il consiglio non delibera se non intervengono almeno n. 7 componenti del consiglio ”);

- sempre in data 8/8/2022, il Sindaco di M, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, ha comunicato di aver convocato il consiglio comunale per il 12/8/2022 e, in seconda convocazione, per il 13/8/2022, per deliberare in ordine alla sostituzione del consigliere sospeso di diritto. La seduta in prima convocazione è andata deserta, mentre, nella successiva seduta consiliare in seconda convocazione, è stata deliberata la sostituzione temporanea del consigliere sospeso;

- in data 13/8/2022, il Sindaco ha provveduto all’ulteriore convocazione dell’Organo assembleare per procedere alla surroga dei sei consiglieri dimissionari, effettivamente deliberata, in prima convocazione, in data 17/8/2022;

- l’interpellata Prefettura, con i provvedimenti impugnati (assunti in data 9/8/2022 e 11/8/2022), ha ritenuto non sussistente alcuna ipotesi dissolutoria del Consiglio comunale in questione, con la seguente motivazione: « (…) il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dalla fonte regolamentare, così come previsto dall’art. 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La disciplina del c.d. quorum strutturale, necessario per la validità delle sedute del consiglio è, dunque, demandata nella fattispecie al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale del Comune di M;
in particolare, l’art. 24, comma 4, stabilisce “che le sedute di seconda convocazione ... sono valide con l’intervento di almeno n. 5 componenti del consiglio”. L’impossibilità di raggiungere, già in prima convocazione, il quorum previsto dal citato regolamento, nel numero di 7 consiglieri, a seguito delle dimissioni dei 6 consiglieri, non determina un’ipotesi dissolutoria dell’organo assembleare, come peraltro evidenziato dal Consiglio di Stato nel recente parere del 25 giugno 2021 n. 011082021 (Adunanza della Commissione Speciale del 14 giugno 2021, num. affare 568/2021), secondo il quale “sono fondamentalmente irrilevanti le ragioni per le quali non si è potuta tenere l’adunanza in prima convocazione, qualunque ne possa essere la ragione”. Lo stesso Consiglio di Stato afferma che, “nella fattispecie prevista dall’art. 141, comma 1, lett. b), n. 4), del decreto legislativo n. 267/00 l’impossibilità per il Consiglio, in prima convocazione di raggiungere il quorum previsto dal proprio regolamento per la validità della riunione, sussistendo il quorum strutturale per la validità della riunione in seconda convocazione, non configuri una ipotesi dissolutoria del consiglio medesimo”
».

1.2. L’impugnazione è affidata alle seguenti censure:

- l’Amministrazione prefettizia avrebbe omesso di rilevare l’intervenuta ipotesi dissolutoria di cui all’art. 141, co. 1, lett. b), n. 4, del T.U.E.L., in quanto, come previsto anche dall’art. 13 dello Statuto comunale e dall’art. 24 del regolamento consiliare, al momento della convocazione avvenuta in data dell’8/8/2022, l’Organo assembleare (poiché composto di soli cinque membri) non avrebbe potuto essere validamente convocato per deliberare sulla surroga dei consiglieri dimissionari;

- dette violazioni sarebbero imputabili anche al Sindaco di M;

- il Consiglio comunale non avrebbe potuto validamente riunirsi per deliberare la sostituzione del consigliere sospeso ai sensi del D.lgs. n. 235/2012, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 38, co. 8, del T.U.E.L., secondo cui non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141.

2. Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di Potenza ed il Comune di M, argomentando l’infondatezza del gravame. La difesa dell’Ente civico ha, altresì, svolto preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e per carenza di interesse.

3. Con ordinanza del 7/12/2022, confermata in appello, è stata respinta l’incidentale domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

4. All’udienza pubblica del 7/6/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato (il che consente di prescindere dalla disamina delle richiamate eccezioni di rito).

E’ opinione del Collegio che le avversate determinazioni prefettizie – con cui è stata rilevata l’insussistenza dell’invocata causa di scioglimento del consiglio comunale di cui all’art. 141, co. 1, lett. b), n. 4 del T.U.E.L. (“ riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio ”) - vadano immuni dai denunciati vizi.

Anzitutto, va evidenziato che nel caso in esame – contrariamente a quanto opinato nel gravame - è stato possibile deliberare la sostituzione del consigliere sospeso ai sensi del D.lgs. n. 235/2012 (così da raggiungere il minimum assembleare di sei consiglieri su dodici, oltre il Sindaco e da rendere ininfluenti le dimissioni dei sei consiglieri deducenti) nel corso di un’apposita seduta consiliare, validamente tenutasi (in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima) nel rispetto della pertinente (inoppugnata) previsione del regolamento per il funzionamento del consiglio (“ nelle sedute di prima convocazione, il consiglio non delibera se non intervengono almeno n. 7 componenti del consiglio. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l’intervento di almeno n. 5 componenti del consiglio ”);
previsione costituente la regula agendi della fattispecie, ai sensi dell’art. 38, co. 2, del T.U.E.L. (“ Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia ”).

In merito a tale profilo, d’altra parte, è del tutto ragionevole ritenere che l’incapacità di funzionamento del Consiglio Comunale (rilevante ai fini dell’inveramento della richiamata ipotesi dissolutoria) non sia ravvisabile quante volte detto organo riesca, comunque, ad operare in seconda convocazione (come avvenuto, in specie, nel corso della seduta del 13/8/2022, nella quale si è deliberata la sostituzione temporanea del consigliere sospeso), costituendo, quest’ultima, una fisiologica modalità di suo funzionamento, tant’è che il medesimo regolamento stabilisce che “ La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che sono stati iscritti all’ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non è stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale ”.

Né sussiste la denunciata violazione dell’art. 38, co. 8, ultimo periodo, del T.U.E.L. (“ Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 ”), considerato che, per quanto detto, una volta ritualmente integrato il minimum assembleare, per i fini di cui al citato art. 141, co. 1, lett. b), n. 4 del T.U.E.L., non sussisteva alcuna ragione di ostacolo alla successiva rituale surroga dei consiglieri dimissionari.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

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