TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-04-05, n. 201300304

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2013-04-05, n. 201300304
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201300304
Data del deposito : 5 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01071/2012 REG.RIC.

N. 00304/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01071/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2012, proposto da A S, rappresentato e difeso dall’avv. L S, con domicilio eletto presso Tar Lazio Sez. di Latina ex lege in Latina, via A. Doria, 4;

contro

Comune di Ponza, n.c.;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 377 datato 19 dicembre 2008 emesso dal Tribunale di Latina sez. stacc. di Gaeta.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 Con atto spedito per la notifica il 4 dicembre 2012, notificato il 7 dicembre 2012, depositato il 14 dicembre 2012, il ricorrente espone che il Tribunale di Latina - Sezione Staccata di Gaeta -, con decreto n. 377/2008 del 19 dicembre 2008, depositato il 22 dicembre 2008, corretto con successiva ordinanza del 17 novembre 2010 dello stesso tribunale, ingiungeva al comune di Ponza “di pagare … , la somma complessiva di € 18.954,41 … oltre interessi in misura legale dalla domanda sino all’effettivo saldo, nonché alle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 757,87, di cui euro 166,87 per spese (compreso il rimborso forfettario ex art. 14 T.P.F.), 391,00 per diritti, ed euro 200,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., …”. Detto decreto reso esecutivo con provvedimento del 14 gennaio 2009, spedito per la notifica il 23 gennaio 2009, non è stato opposto per come certificato da annotazione apposta il 15 aprile 2009. Il ricorrente ha poi notificato atto di diffida e messa in mora. Inadempiente al comune, ha quindi attivato il giudizio di ottemperanza teso a conseguire la realizzazione del credito di cui al menzionato decreto, oltre al rimborso della somma di euro 356,64 per spese di registrazione per come certificato dal deposito del modello di pagamento F23.

2 Alla camera di consiglio del 4 aprile 2013 il ricorso è stato chiamato e poi introdotto per la decisione.

3 La pretesa azionata è fondata, quindi da accogliere nei limiti delle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina - Sezione Staccata di Gaeta -, al quale il comune di Ponza non ha prestato esecuzione;
vanno altresì rimborsate le spese di registrazione (da ultimo: T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 18 gennaio 2013, n. 58).

4 Il provvedimento ritualmente notificato ha senz’altro acquistato autorità di cosa giudicata legittimando così l’esercizio della relativa azione.

5 Considerato quindi il rituale esercizio, ai sensi degli articoli 87 e 114 del codice del processo amministrativo, dell’azione accordata dall’articolo 112, comma 2, lettera c), ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso finalizzato all’esecuzione del citato decreto ingiuntivo. Il comune di Ponza provvederà quindi, alle corrispondenti operazioni nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. Decorso inutilmente il predetto termine, il Prefetto della provincia di Latina designerà, nell’ulteriore termine di giorni 10 (dieci) decorrenti da apposita istanza di parte ricorrente, un funzionario qualificato il quale, sin d’ora nominato Commissario ad acta adotterà ogni atto necessario per l’esecuzione nell’ulteriore termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla designazione prefettizia.

6 Le spese seguono la soccombenza per l’ammontare in dispositivo liquidato e ciò anche per quanto concerne il compenso dovuto al nominato commissario ad acta ovviamente spettante per il caso di persistente inottemperanza dell’amministrazione debitrice.

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