TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 2015-01-23, n. 201501325
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N. 01325/2015 REG.PROV.COLL.
N. 09443/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9443 del 2014, proposto da:
C T V, rappresentato e difeso dall'avv. R C, con domicilio eletto presso R C in Roma, via Annia Regilla, 137;
contro
Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma n.r.g. 10611/2008 del 19.10.2011, (equa riparazione)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 il dott. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con decreto della Corte di Appello di Roma n.r.g. 10611/2008 del 19.10.2011 è stato ha condannato il Ministero della Giustizia, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, a corrispondere a parte ricorrente la somma di € 1.937,50 a titolo di equa riparazione, oltre accessori, ed alle spese di lite, con gli accessori di legge, queste ultime distratte in favore del difensore ivi antistatario.
Dedotto il carattere di definitività della pronunzia ed esposto che l’Amministrazione non ha provveduto all’adempimento del comando giudiziario, parte ricorrente ha chiesto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., questo giudice amministrativo:
-dichiari, in esecuzione del decreto di cui sopra, l’obbligo del Ministero della Giustizia di provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, accessori e spese di giudizio, anche successive all’emissione del titolo, assegnando per l’effetto un congruo termine per adempiere;
-disponga immediatamente che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta;
-condanni l’Amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all’avvocato antistatario.
Il Ministero si è costituito ma non ha svolto difese scritte.
Indi, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2014 , il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
Sulla base della documentazione depositata e delle deduzioni svolte, non contrastate ex adverso, va ritenuto che la decisione indicata in epigrafe non abbia, allo stato, ricevuto esecuzione.
Il ricorso va perciò accolto, nei sensi e nei limiti di cui appresso.
Pertanto, in relazione alla domanda principale, va ordinato al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe e, per l’effetto, di corrispondere in favore di parte ricorrente l’importo fissato nella decisione in epigrafe a titolo di equa riparazione, nonché gli interessi legali sulla predetta somma, decorrenti dalla data della domanda.
Il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, di tutte le somme sopra indicate.
Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del responsabile dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti derivanti dall’applicazione della c.d. legge Pinto, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Spese compensate.