TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2014-09-19, n. 201404995

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2014-09-19, n. 201404995
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201404995
Data del deposito : 19 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00981/2013 REG.RIC.

N. 04995/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00981/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 981 del 2013, proposto da:
SAVARESE COSTRUZIONI S.p.A., ICLA COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. in liquidazione e COINPRE S.r.l., rappresentate e difese dagli Avv.ti M S e N S, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’ultimo difensore in Napoli alla Via A. d’Isernia n. 16;

contro

- AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI, rappresentata e difesa dall’Avv. M S, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via A. d’Isernia n. 16;
- FONDEDILE COSTRUZIONI S.r.l. in liquidazione, non costituita in giudizio;

in opposizione

al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 5639 del 7 marzo 2013.


Visti il ricorso in opposizione e i relativi allegati;

Visto il decreto ingiuntivo opposto;

Visto l’atto di costituzione in giudizio con contestuale ricorso incidentale dell’amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 74 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che la presente controversia, seppure caratterizzata da vicende intricate e di non facile decifrazione, si presta ad essere definita con sentenza in forma semplificata, attesa la manifesta infondatezza dell’odierno ricorso in opposizione;

Premesso che:

- con il decreto ingiuntivo n. 5639 del 7 marzo 2013, questo Tribunale così statuiva: “Dato atto che, a mezzo del ricorso all’esame, proposto ex art. 118 c.p.a. e 389-336-633 e ss. c.p.c., l’Autorità Portuale di Napoli (APN, d’ora in avanti) ha adito questo Tribunale per ottenerne l’emissione di un decreto che ingiunga ad Icla Costruzioni Generali s.p.a. in liquidazione, a Coinpre s.r.l. ed a Savarese Costruzioni s.p.a. il pagamento, con vincolo di solidarietà fra le stesse, della complessiva somma di Euro 4.852.869,29, oltre interessi al tasso legale via via succedutosi a far data dal 20 novembre 2006 e sino al soddisfo, dovuta ad essa ricorrente APN a titolo “di restituzione” a causa ed in ragione di quanto in ricorso esposto e di cui in avanti;
Che, in punto di fatto, APN ha rappresentato: - di aver decretato con atto presidenziale n. 23 del 14 febbraio 2000, stante l’interdittiva antimafia disposta dal competente organismo prefettizio, il proprio recesso dall’appalto dei lavori “al molo Flavio Gioia .. del porto di Napoli” affidato all’Associazione temporanea di imprese (Ati, d’ora in avanti), costituita fra le tre società innanzi menzionate, in veste di mandanti, e da Fondedile Costruzione, in veste di capogruppo mandataria;
- che alle suddette misure, tramite la mandataria, l’Ati aveva reagito per un verso sul piano della loro diretta impugnativa proposta innanzi a questo stesso Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli (Tar, d’ora in avanti), che, con sentenza n. 3925 del 25 settembre 2012, ha rigettato il gravame, e, per altro verso, sul piano dei corrispettivi a diverso titolo conclamati come ad essa per l’effetto del recesso comunque spettanti, convenendo in arbitrato APN con due domande, distintamente azionate nell’anno 2000 e nell’anno 2003;
- che, quanto al 1° arbitrato, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 28345/2008, avevano annullato le decisioni assunte con lodo n. 22/2001 e con sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2416/2005 e rimesso le parti “dinanzi al giudice amministrativo di primo grado competente per territorio”, ossia a questo Tar, devolvendogli “l’intera controversia sui rapporti fra le parti”: definita anch’essa con la medesima soprarichiamata sentenza n. 3925 del 2012 che ha rigettato le richieste compensative dall’Ati, e per essa dalla mandataria, riassunte innanzi al Tar;
- che, quanto al 2° arbitrato, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 207/2012, ancora ottemperando ai dicta delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ha declinato in favore sempre del giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alle domande già azionate con detto 2° arbitrato, quali pervenutele in impugnativa del lodo n. 10/2006, di cui ha per l’effetto statuito la nullità;
- che, con la richiamata sentenza n. 3925/2012, questo Tar, in accoglimento dell’azione a propria volta autonomamente proposta da APN (e dal Tar riunita alle restanti di cui si è detto), ha condannato Fondedile costruzioni s.r.l. in liquidazione “in proprio e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese con le mandanti

ICLA

Costruzioni Generali s.p.a., Coinpre e Savarese Costruzioni s.p.a.” alla restituzione delle somme già ad essa dovute corrispondere da APN in via forzosa sulla base di titoli giudiziali (il lodo n. 22/2001 e la sentenza della Corte di Appello n. 2416/2005) poi cassati dall’arresto delle Sezioni unite di cui alla pronuncia n. 28345/2008 cit., ossia “della complessiva somma di Euro 3.639.676,72, oltre interessi legali a far data dal 20 novembre 2006 fino al soddisfo” e non, qui va precisato, dell’intero importo richiesto in quella sede in riferimento ad entrambi i lodi, in quanto la pronuncia ha dichiarata inammissibile la domanda di restituzione dell’ulteriore somma di Euro 1.213.192,57 versata da APN in esecuzione del lodo arbitrale n. 10/2006 (ossia del 2° lodo sopraindicato), quale avanzata in presenza e per gli effetti della cennata pronuncia della Corte di Appello di Napoli n. 207 del 20 gennaio 2012, “siccome introdotta (peraltro in forma generica) solo con memoria di replica e non con atto debitamente notificato a controparte…”;
Atteso poi che APN, in detto quadro (ovvero nel composito quadro dato, qui richiamato per quanto ha immediatamente a rilevare ai fini della definizione della domanda qui al vaglio) ha precisato e comprovato in atti che il suo tesoriere San Paolo - Banco di Napoli in data 20 novembre 2006 aveva corrisposto alla società mandataria Euro 4.852.869,29 a titolo di compensi già riconosciuti nelle anzidette sedi, all’uopo specificando che di tale complessiva somma Euro 3.639.676,72 derivavano dal lodo e dalla sentenza di appello emessi nel 1° giudizio ed Euro 1.213.192,57 dal lodo emesso nel 2° di essi;
Che ha quindi sostenuto di aver “titolo ed interesse”, alla stregua della situazione di diritto e di fatto fin qui ripercorsa, “ad ottenere la restaurazione della situazione patrimoniale esistente anteriormente ai titoli giudiziari poi venuti meno, quale di contro ex adverso alterata con l’operata scelta di addivenirne all’esecuzione forzata, ma di quel mezzo di tutela assumendosi altresì i rischi. Cass. n. 10386/2005 cit.” in quanto indubbia: - la ricorrenza della giurisdizione del giudice amministrativo, alla stregua dei dicta delle Sezioni unite della Cassazione, puntualmente già asseverati con le richiamate sentenze della Corte di Appello di Napoli n. 207 del 2012 e di questo Tar n. 3925 del 2012;
- la competenza di questo Tar, alla stregua delle sunnominate pronunce e, al contempo, delle prescrizioni di cui all’art. 13, comma 1, e 4 c.p.a.;
- l’autonoma azionabilità del credito richiesto, sia per la parte risalente al 1° giudizio che per l’ulteriore parte risalente al 2°;
- l’ammissibilità della prescelta modalità monitoria “ex art. 41, comma 1 e 118 c.p.a. ed al fine di consentirne al più presto, con la reintegrazione del diritto, la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore: Cons. Stato, IV, n. 3366/2008 e Cass., sez. un., n. 12910/2004”;
Dato infine ancora atto che, a dire sempre di APN,: - “obbligate a tale restituzione, in solido con la mandataria Fondedile -che ad oggi non ha ottemperato alla condanna infertale dal Tar con la sentenza n. 3924/2012 cit.- ne sono altresì ciascuna delle mandanti in Ati odiernamente evocate”, come a trarsi dagli atti notarili e dai contratti depositati dai quali si trae il conferimento del mandato alla capogruppo e (come a trarsi) dalle espresse previsioni della normativa di settore, per come interpretata dalla giurisprudenza secondo cui “la responsabilità solidale delle imprese raggruppate in Ati si inserisce naturaliter nel relativo rapporto e nel mandato”, di talchè “ogni coobbligato può essere chiamato a rispondere per l’intero: Tar Lazio, Roma, III, nn. 7050/2002 e 12000/2005”;
- la prova dell’esistenza, fondatezza e misura del credito azionato e della ricorrenza dei requisiti e presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. è data, nonché dalla decisioni giudiziali rese inter partes, dai documenti della procedura esecutiva del 2006 azionata dalla mandataria in danno di APN sulla base dei titoli poi dichiarati nulli e del pagamento da essa APN effettuato e di cui alla produzione in atti (reversale di pagamento del tesoriere a favore di Fondedile Costruzioni per l’importo di Euro 4.852.894,29, stralcio del Libro giornale di cassa di APN e scheda capitolo del bilancio 2006, attestante l’anzidetta uscita);
Precisato infine, per compiutezza di esposizione, che, prima di formulare la domanda processuale quale innanzi riportata, APN ha avanzato “espressa riserva di azionare altresì verso la mandataria, con autonoma domanda giudiziale, quella parte del credito, col presente atto richiesto alle mandanti solidalmente obbligate, discendente dalla statuita nullità del lodo n. 10/2006 ad opera della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 207/2012”;
Ritenuto di potersi: - convenire sulla ricorrenza dei presupposti di legge a che la proposta domanda giudiziaria venga definita in questa adita sede (e da parte di questo giudicante), all’uopo qui facendo proprie le innanzi riportate conclusioni attoree sul punto;
- convenire sull’esistenza di prova certa del credito azionato alla stregua, per quanto attiene all’invocata “restituzione” della somma di Euro 3.639.676,72, sia dei contenuti delle pronunce giudiziali intervenute, ivi compresa quella di questo Tar, che della documentazione versata in atti a comprova dell’effettivo versamento della somma e, per quanto attiene all’invocata “restituzione” della residua somma di Euro 1.213.192,57, alla stregua sempre dei dicta giudiziari, ossia della dichiarazione di nullità del lodo n. 10/2006 che la stessa somma aveva attribuito, di cui alla ripetuta pronuncia della Corte di Appello n. 207 del 2102, che ha comportato (anche qui) il venir meno ex tunc del titolo e quindi il diritto di APN al ripristino della situazione patrimoniale anteriore all’esborso effettuato (anche per questa parte come innanzi comprovato in atti) e rimasto tuttavia privo di giuridica copertura: presupposti questi idonei di per sé a sorreggere la richiesta ripristinatoria;
Ritenuto, poi, di doversi ammettere la proponibilità dell’autonoma azione qui dispiegata nei confronti delle mandanti: - in quanto sussistente la responsabilità solidale delle imprese raggruppate in Ati “ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e ss. della l. 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni” al fine “di partecipare congiuntamente alla gara”, come da premessa del mandato collettivo speciale con rappresentanza n. 44124 del 1990 (allegato 9 alla produzione attorea) con quanti effetti ne conseguono in forza diretta delle statuizioni di legge (via via succedutesi nel tempo con eguali previsioni in tema di responsabilità solidale fra mandanti e mandataria: artt. 21 e 22 l. 584 del 1977, art. 13 l. 109/1994 e art. 37 d. l.vo n. 163 del 2006);
- in quanto detta responsabilità solidale deve ritenersi persistere anche in presenza del recesso dall’appalto, posto che la mandataria ha agito (innanzi agli arbitri ed innanzi alle Autorità giudiziarie) ed incassato le somme per la cui restituzione APN agisce anche in nome e per conto delle mandanti, sicchè i relativi persistenti rapporti obbligatori fra le parti continuano a dover essere imputati all’Ati, ovvero ancora solidarmente ai soggetti già in essa ricompresi, da una parte e ad APN dall’altra;
- poichè, per quanto attiene alla quota parte della somma per la cui restituzione esiste già “titolo” idoneo “anche per l’esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di procedura civile e per l’iscrizione di ipoteca” (cfr. art. 115, comma 2. c.p.a.), quale costituito dalla ripetuta pronuncia di condanna alla restituzione emessa da questo Tar, la qui avanzata istanza tesa alla formazione di un nuovo titolo avente lo stesso oggetto si appalesa utilmente sorretta dal dichiarato inadempimento della mandataria, nei cui soli confronti può esser fatta valere, in via immediata e diretta, il titolo esecutivo costituito dalla condanna inferta dal Tar, in ciò significandosi che la domanda attorea è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato, in via di fatto, esaustiva tutela;
Ritenuto quindi, traendo le fila, che il ricorso per decreto ingiuntivo esaminato vada accolto nella sua interezza;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi