TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-09-27, n. 201601132
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Pubblicato il 27/09/2016
N. 01132/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dagli avvocati A D N, C.F. DNCNTN63B58A662D, e C G, C.F. GGLCSM70H16A662X, con domicilio eletto presso il secondo in Bari, V.le Papa Giovanni XXIII, 19;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E T, C.F. TRTDVG61P70A662N, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Starita, 6;
nei confronti di
K K V, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 18 febbraio 2010, recante provvedimento di esclusione dalla graduatoria della procedura per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato nel servizio di emergenza sanitaria territoriale - 118;
2) in parte qua , della graduatoria definitiva approvata con la DDG n. 318/2010 cit.;
3) di ogni altro atto connesso, presupposto, o conseguente, ivi comprese - per quanto d’interesse - la nota regionale prot. n. 152/440/ATP dell’11 gennaio 2010 e l’e-mail dell’11 febbraio 2010, del Dirigente regionale dell’Ufficio 4 - Servizio ATP;
con motivi aggiunti del 5 giugno 2010:
- della nota ASL BA, prot. n. 72466/2 del 19 aprile 2010, Area Risorse Umane.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2016 la dott.ssa Paola Patatini e udito per il ricorrente il difensore avv. C G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, il dott. Mangiatordi, all’epoca dei fatti medico incaricato per i servizi di emergenza sanitaria territoriale nel punto di primo intervento del presidio ospedaliero di Spinazzola, è insorto contro la propria esclusione dalla procedura per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato nel servizio di “emergenza sanitaria territoriale - 118”, indetta dall’ASL Bari previa pubblicazione degli ambiti territoriali carenti sul BURP n. 62 del 23 aprile 2009, disposta in ragione del fatto che lo stesso, alla data di entrata in vigore della l. r. n.26/2006, ovvero 11 agosto 2006, “era in servizio nella sede del Punto di Primo Intervento di Spinazzola”.
Premette in fatto che, poiché con contratti del 1° dicembre 2005 e del 19 agosto 2006, gli era stato conferito l’incarico provvisorio per le attività del punto di primo intervento del presidio suddetto, egli rientrerebbe tra il personale medico di cui all’art. 3 della L.R. 9 agosto 2006, n. 26, come tale avente titolo all’inclusione nelle graduatorie per la copertura delle vacanze nella dotazione organica dell’emergenza sanitaria territoriale.
Ha dunque adito questo TAR per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di esclusione per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, lamentando in sostanza la mancanza di un’adeguata motivazione e la riconducibilità del servizio prestato presso il punto di primo intervento al sistema di emergenza sanitaria territoriale.
Con memoria del 20 aprile 2010, si è costituita l’ASL Bari, insistendo per l’infondatezza del ricorso alla luce delle deduzioni contenute nella nota del 19 aprile 2010 – nella quale il motivo dell’esclusione viene ricondotto al fatto di aver prestato servizio presso un punto fisso di primo intervento e non già sui mezzi mobili del 118 – contestualmente depositata e successivamente impugnata dalla parte con atto di motivi aggiunti del 5 giugno 2010.
Con Ordinanza n. 261/2010, la Sezione respingeva l’istanza cautelare ritenendo i punti di primo intervento una modalità di risposta all’emergenza-urgenza “alternativa” al sistema del c.d. “118”.
In vista della trattazione del merito, fissata su istanza di parte ex artt. 71 e 82 c.p.a., il ricorrente ha depositato memoria conclusionale rappresentando di essere stato ammesso alla procedura in questione a seguito dell’Ordinanza della V Sezione del Consiglio di Stato, n. 3052 del 5 luglio 2010, pronunciata in sede di appello cautelare, e di prestare ormai la propria opera nell’ambito del servizio di emergenza sanitaria territoriale del Comune di Ruvo di Puglia, in virtù di rapporto convenzionale a tempo indeterminato con l’ASL Bari, sin dal dicembre 2010, come da documentazione all’uopo depositata. Ha pertanto insistito nell’accoglimento del ricorso, anche alla luce della novella normativa del 2012 che ha introdotto il comma 1-bis all’art.3, l. r. 26/2006, ai sensi del quale anche il personale adibito ai punti di primo intervento può presentare domanda per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato in questione, rimettendo tuttavia al Collegio la valutazione circa i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2016, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio deve rilevare che, pur a fronte delle note asline prodotte dalla parte in cui si dichiara la titolarità in capo al ricorrente di un incarico a tempo indeterminato nel SET 118 – Postazione Ruvo di Puglia a decorrere dal 1° dicembre 2010, non possa nella specie essere dichiarata cessata la materia del contendere non essendoci certezza circa l’avvenuto conferimento senza riserva alcuna di suddetto incarico, e non quale mera conseguenza del decisum cautelare di secondo grado.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Diversamente da quanto sommariamente considerato in sede cautelare, questo Collegio ritiene che il punto di primo intervento non sia una risposta alternativa al sistema del c.d. “118”, ma concorra a formare invece lo stesso sistema di emergenza-urgenza, insieme ai pronto soccorso ospedalieri, e ai dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione di primo e secondo livello, così come definiti dall’ “Atto d’Intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del DPR 27 marzo 1992 ” pubblicato in GU n. 114 del 17 maggio 1996, che li ha individuati come i quattro livelli di operatività di risposta all’emergenza-urgenza.
Né è condivisibile quanto dedotto dall’ASL, sia pure con la successiva nota del 19 aprile 2010 integrante la ragione dell’esclusione, circa la necessità dell’aver prestato servizio su mezzi mobili ai fini del possesso dei requisiti previsti dall’art.3, l. r. n. 26/2006 – ai sensi del quale il ricorrente ha dichiarato di partecipare alla procedura in questione – in quanto da un lato, tale condizione non è rinvenibile nella norma suddetta, dall’altro, la nota prot. 9218 del 4 novembre 2005 (depositata il 16 giugno 2010) recante integrazioni e chiarimenti dell’ACN del 23 marzo 2005 e della DGR n.1226 del 24 agosto 2005, ha espressamente previsto che i medici incaricati - anche provvisori, quale il ricorrente – “ operano normalmente nelle seguenti sedi di lavoro: postazioni fisse e mobili;di soccorso avanzato e punti di primo intervento;P.S./D.E.A. ”, ponendoli tutti allo stesso livello.
La questione è stata comunque da ultimo chiarita dalla l. r. n. 7/2012 che ha inserito, come sopra visto, il comma 1-bis all’art.3, l. r. 26/2006.
È stato infatti definitivamente stabilito che “ Il personale medico adibito ai servizi di emergenza-urgenza "118" e quello adibito ai punti di primo intervento, non iscritto nella graduatoria regionale di settore della medicina generale, in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività emergenza sanitaria di cui all'articolo 96 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN), può presentare domanda per l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato di cui all'articolo 92 dell'ACN del 29 luglio 2009”.
Alla luce di tutto quanto sopra detto, il ricorso va quindi accolto e conseguentemente annullato il provvedimento impugnato.
In ragione del diverso orientamento seguito, le spese di lite possono tuttavia compensarsi tra le parti.