TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-08-28, n. 202400035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-08-28, n. 202400035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202400035
Data del deposito : 28 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2024

N. 00035/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00043/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- dell’atto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, avente ad oggetto « Interruzione del procedimento ai sensi dell’art. 60 bis della

LR

11/06.04.1998 Pratica Edilizia prot. n° -OMISSIS- del -OMISSIS- Richiesta di rilascio del permesso di costruire per Sistemazione dell’area esterna e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di immobile in -OMISSIS-, catasto fabbricati foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-, catasto terreni foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-, zona di PRGC “Da1”
»;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2024 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS- ha emesso la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla richiesta di rilascio del permesso di costruire in sanatoria presentata dalla società -OMISSIS- “ per la realizzazione del rilevato nell’ambito del progetto di sistemazione dell’area esterna e demolizione e ricostruzione su sedime diverso nel Comune di -OMISSIS-, interessanti l’immobile censito al catasto urbano, foglio n. -OMISSIS- particella n. -OMISSIS- e gli immobili censiti al catasto terreni, foglio n. -OMISSIS-, particelle n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-, zona di PRGC “Da1” .

Con ordinanza prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS- ha ordinato alla società -OMISSIS- la demolizione delle opere eseguite in assenza dei titoli abilitativi e il ripristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale provvedimento, la -OMISSIS- ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale (r.g. n. -OMISSIS-), che è stato respinto con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.

In data -OMISSIS- la medesima società ha presentato al Comune di -OMISSIS- due istanze relative all’immobile interessato della predetta ordinanza di demolizione:

a) l’istanza di permesso di costruire in sanatoria “ per la realizzazione di un rilevato nell’ambito del progetto di sistemazione dell’area esterna e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile sito in -OMISSIS- ”;

b) l’istanza di permesso di costruire “ per sistemazione dell’area esterna e ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione di immobile ” sito in -OMISSIS-.

Con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- il Comune di -OMISSIS- ha comunicato alla -OMISSIS- l’interruzione del procedimento amministrativo relativo all’istanza di permesso di costruire di cui alla sopra indicata lett. b) in attesa della conclusione del procedimento relativo alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria di cui alla precedente lett. a).

Avverso tale atto, la società -OMISSIS- ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS- resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- questo Tribunale ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare da parte della ricorrente.

All’udienza pubblica del 16 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto un atto di natura endoprocedimentale.

L’eccezione è fondata.

Secondo i principi espressi dalla giurisprudenza, “ Nel processo amministrativo, un atto endoprocedimentale non è in sé impugnabile in via autonoma, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile alla statuizione che conclude il procedimento, onde quello va gravato insieme a questa. Questa regola subisce eccezione in tutti i casi in cui, all'interno d'un procedimento, siano resi atti vincolati idonei a determinare, in via inderogabile, il contenuto della predetta statuizione o atti sì interlocutori, ma che comportino un arresto procedimentale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 3 gennaio 2020, n. 46) ” (Cons. di stato, sent. n. 9951/2022, cfr. punto 1.2 della motivazione).

Nel caso di specie, l’atto impugnato, da un lato, ha natura endoprocedimentale – trattandosi di una comunicazione relativa all’interruzione dei termini del procedimento in attesa della definizione di un procedimento connesso e parallelo – e dall’altro, non determina un arresto del procedimento a tempo indeterminato idoneo di per sé a ledere l’interesse legittimo pretensivo della ricorrente, né peraltro quest’ultima impugna l’atto sotto tale profilo.

La ricorrente censura infatti l’atto per violazione di legge per avere interrotto il procedimento al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 60 bis l.r. n. 11/1998 e per eccesso di potere in quanto manifestazione della volontà dell’Amministrazione di non volere dare corso all’esame unitario delle due istanze e quindi alla valutazione complessiva degli interventi edilizi. In sostanza, parte ricorrente si duole delle scelte del Comune per quanto concerne le modalità di svolgimento dei procedimenti in questione perché teme che queste possano influenzare negativamente i loro esiti.

Tali decisioni, tuttavia, avendo carattere meramente endoprocedimentale, non possono essere oggetto di un’autonoma impugnazione, ma potranno semmai essere censurate mediante l’impugnazione dell’eventuale provvedimento negativo conclusivo del procedimento.

Il ricorso risulta pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della ricorrente, come liquidate in dispositivo.

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