TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-01-18, n. 201600031

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2016-01-18, n. 201600031
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600031
Data del deposito : 18 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01358/2009 REG.RIC.

N. 00031/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01358/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2009, proposto da: M L, M S e M M, rappresentati e difesi dagli avv. Assunta Confente, R B, con domicilio eletto presso Assunta Confente in Torino, Via Ettore De Sonnaz, 11;

contro

Comune di Borgomanero, Dirigente della Divisione Urbanistica del Comune di Borgomanero;

per l'annullamento

- dell'atto amministrativo con cui, in data 23.9.2009, il Dirigente della Divisione Urbanistica - Territorio del Comune di Borgomanero ha respinto "l'istanza edilizia n. 96/06 inoltrata dai signori M L, residente a Borgomanero in Via F.lli Maioni n. 8, M S e M M, residenti a Borgomanero in Cascina Meda n. 2 in data 19.09.2008 volta alla ristrutturazione edilizia ed ampliamento in sanatoria del fabbricato residenziale ubicato in Via Meda 26 distinto al N.C.T. foglio 26 Part. 1049";

- di ogni atto presupposto e connesso con ogni conseguente statuizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il dott. V S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il gravame si espone che i ricorrenti sono proprietari di alcuni immobili alla "Cascina Meda" (un agglomerato urbano/rurale nel territorio del Comune di Borgomanero) ed in data 19/9/2008 inoltravano allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Borgomanero l'istanza per il rilascio di un "permesso di costruire in sanatoria" per "ristrutturazione-recupero funzionale porzione di cassero/porticato" in Borgomanero, sul mappale 1049, Foglio 26, corrispondente al civico n. 26 di Via Meda.

Si chiede pertanto l'annullamento dell'atto amministrativo con cui, in data 23.9.2009, il Dirigente della Divisione Urbanistica - Territorio del Comune di Borgomanero ha respinto "l'istanza edilizia n. 96/06 inoltrata dai signori M L, residente a Borgomanero in Via F.lli Maioni n. 8, M S e M M, residenti a Borgomanero in Cascina Meda n. 2 in data 19.09.2008 volta alla ristrutturazione edilizia ed ampliamento in sanatoria del fabbricato residenziale ubicato in Via Meda 26 distinto al N.C.T. foglio 26 Part. 1049".

Dalla documentazione allegata emerge che la sanatoria coinvolge soltanto un servizio igienico costruito all'interno di un terrazzo/porticato preesistente (e licenziato negli anni 1956 e 1966) con una volumetria di soli 12,332 mc.

L'inserimento del servizio igienico ha consentito un miglior utilizzo abitativo del piano terra, non crea aumenti di volumetria e di superficie coperta, proprio perché inserito in una struttura compositiva delimitata verticalmente da quattro pilotis e da una preesistente muratura perimetrale ed all'interno della sagoma esistente.

L'opera ha le caratteristiche del volume tecnico che non incide su parametri urbanistici (altezza, superficie copertura, distanze), non crea alcun danno ambientalistico, e non contrasta con alcuna nonna urbanistica nazionale e regionale e con alcuna norma dello strumento urbanistico locale.

Il ricorso va, pertanto, accolto e l’atto impugnato va, conseguentemente, annullato.

Sussistono i giusti motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari del giudizio.

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