TAR Bari, sez. I, sentenza 2022-03-29, n. 202200440
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Pubblicato il 29/03/2022
N. 00440/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2017, proposto da Ecomurgia S.r.l. e Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci – F.I.P.Ab. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati C C e F C, con domicilio eletto in Bari, via Andrea Da Bari 141;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato T T C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari al Lungomare N. Sauro n. 33 presso l’Avvocatura Regionale;
Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M E, V C, M A Fadel e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Schittulli in Bari, via Principe Amedeo, 25;
per l'annullamento
-della nota Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione del 27 Ottobre 2015 n. B/2007/09 AOO_159 – trasmessa a mezzo p.e.c. ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 82/2005, con la quale sono stati comunicati: a) la chiusura del procedimento in relazione all’autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto e delle opere connesse per la produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza elettrica massima pari a 30 MW e sito nel Comune di Statte (TA) ed opere connesse;e b) il diniego della stessa autorizzazione;
- in parte qua - punto 7 - della deliberazione di Giunta Regione Puglia 30 dicembre 2010 n. 3029, pubblicata in B.U.R.P. n. 14 del 26.1.2011;
- degli atti presupposti, connessi, collegati e comunque dipendenti dai medesimi nei limiti dell’interesse della ricorrente;
e per l’accertamento
della violazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente entro i termini previsti per la conclusione del procedimento de quo nonché per l’accertamento del diritto di Ecomurgia S.r.l. ad ottenere l’autorizzazione unica in base alle previsioni dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e della deliberazione di Giunta Regionale del 23 gennaio 2007, n. 35;
e per il ripristino
della validità della qualifica IAFR dell’impianto termoelettrico da 28,5 MW denominato “STATTE” nel Comune di Statte (TA) – N. IAFR 3140, qualifica non più valida;
nonché per la condanna
al pagamento degli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni rivenienti dal mancato rilascio della ridetta autorizzazione, di danno ingiusto cagionato da Regione Puglia in conseguenza dell’abnorme ritardo nella conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 e delibera di Giunta Regione Puglia n. 35/2007 nonché a titolo di indennizzo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Gestore dei Servizi Energetici Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa R P nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso iscritto al n.Rg 646 del 2017 la società Ecomurgia srl ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento del diniego regionale di autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. n. 387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto e delle opere connesse per la produzione di energia elettrica da fonte biomassa della potenza elettrica massima pari a 30 MW da collocarsi nel Comune di Statte (TA), estendendo l’impugnativa al punto 7 della deliberazione di Giunta Regione Puglia del 30 dicembre 2010 n. 3029, pubblicata in B.U.R.P. n. 14 del 26.1.2011.
2. Parte ricorrente ha istato altresì per l’accertamento della violazione dell’obbligo di provvedere sull’istanza della ricorrente entro i termini previsti per la conclusione del procedimento e per il consequenziale accertamento del diritto di Ecomurgia S.r.l. ad ottenere l’autorizzazione unica in base alle previsioni dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003 e della deliberazione di Giunta Regionale del 23 gennaio 2007, n. 35, chiedendo il ripristino della validità della qualifica IAFR dell’impianto termoelettrico da 28,5 MW denominato “STATTE” nel Comune di Statte (TA) – N. IAFR 3140, qualifica non più valida.
3. Ha infine chiesto condannarsi l’Amministrazione regionale intimata al pagamento degli importi dovuti a titolo di risarcimento dei danni rivenienti dal mancato rilascio della predetta autorizzazione unica, del danno ingiusto cagionato da Regione Puglia in conseguenza dell’abnorme ritardo nella conclusione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003 e delibera di Giunta Regione Puglia n. 35/2007 nonché a titolo di indennizzo.