TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2016-12-14, n. 201612486
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2016
N. 12486/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02798/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2798 del 2007, proposto da:
M C, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato R M C.F. MGLRNT72S42H501O, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Inchiostri N. 62;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota del Ministero della Difesa in data 11.3.2007 con cui è stata respinta l’istanza di reinquadramento nel grado iniziale di Tenente;
nonché per l’accertamento del diritto alla ricostruzione di carriera, con il grado di prima nomina di Tenente, come avviene per il reclutamento del Corpo Sanitario nei ruoli normali, e del diritto del passaggio a tali ruoli, con il dovuto trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 ottobre 2016 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente è un Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell’Esercito, reclutato a seguito di vincita del concorso straordinario per la nomina a posti di Sottotenente per laureati in odontoiatria, indetto ai sensi dell’art. 58 del d.lvo n. 490/99, con DD 14.3.2002 pubblicato in G.U. n. 23 del 22.3.2002. Con Decreto 20.8.2002 è stato inquadrato nel grado di prima nomina di Sottotenente, come previsto dal bando.
Con il ricorso in esame egli agisce in giudizio per ottenere, previo annullamento della nota dell’11.3.2007 con cui è stata respinta l’istanza di re inquadramento nel grado di prima nomina di Tenente presentata in data 22.11.2007, l’accertamento del diritto alla ricostruzione di carriera, con il grado di prima nomina di Tenente “come avviene per il reclutamento del Corpo Sanitario nei ruoli normali” e del diritto del passaggio a tali ruoli, con il dovuto trattamento economico, con interessi e rivalutazione monetaria.
Secondo il ricorrente l’inquadramento nel grado iniziale di Sottotenente (equivalente alla sesta qualifica funzionale fino al 1.1.2005) è illegittimo per violazione degli artt. 13 e 108 della legge n. 312/1980 - che prevedono l’attribuzione della settima o dell’ottava qualifica funzionale nel caso in cui fosse previsto, quale requisito per l’assunzione, la laurea e anche l’abilitazione all’esercizio professionale - e, comunque, per violazione del principio di uguaglianza in quanto costituisce un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi reclutati successivamente, ai quali sarebbe stato attribuito il grado iniziale di Tenente (corrispondente alla qualifica funzionale settima bis fino al 1.1.2005 e successivamente all’ottava).
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, depositando un articolato rapporto difensivo.
In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale