TAR Roma, sez. V, sentenza breve 2023-12-05, n. 202318192

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza breve 2023-12-05, n. 202318192
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318192
Data del deposito : 5 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2023

N. 18192/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13728/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13728 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R D V, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, Via di Villa Chigi n.41;

contro

INPS, in persona del Presidente pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati S C, C C e M B N, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

-per quanto di ragione, del provvedimento di cui all''avviso pubblicato sul sito dell''INPS in data 4/10/2023 relativo alla procedura di assunzione di “ulteriori 812 unità di personale” (dalla posizione -OMISSIS-), disposta con la determinazione n.21 del 20/7/23 nel “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell''INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale” (Bando pubblicato in G.U.R.I. n.78/2021), laddove lesivo e, in particolare, nella parte in cui, pur sussistendo i presupposti dell''art.33 c.5 della L.n.104/92, NON prevede a favore del ricorrente l''agevolazione di scelta della sede;

-per quanto di ragione, del provvedimento dagli estremi ignoti – indicato nell''avviso del 4/10/23 - con cui l''INPS ha disposto l''avvio della procedura per l''indicazione dell''ordine di preferenza delle sedi disponibili dal 4 al 10 ottobre 2023 mettendo a disposizione dei candidati coinvolti (4467 – 5278) il “link” per la loro selezione, nella parte in cui, pur sussistendo i presupposti dell''art.33 c.5 della L.n.104/92, NON prevede a favore del ricorrente la possibilità di indicare sede di preferenza;

-per quanto di ragione, del provvedimento di cui all''avviso di “assegnazione sedi” dell''11/10/2023 pubblicato sul sito dell''INPS per l''immissione in ruolo di “ulteriori 812 unità di personale” contenente l''elenco delle strutture presso cui sono stati assegnati i candidati coinvolti, l''invito alla sottoscrizione del contratto di lavoro e la presa in servizio a partire dal prossimo 23/10/2023 nonché del conseguente avviso di convocazione e provvedimento di assegnazione del ricorrente presso la sede di -OMISSIS-, laddove lesivi nei suoi confronti ;

-per quanto di ragione e se lesive, della nuova e rettificata graduatoria finale di merito e dei vincitori di cui al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell''INPS, area C, posizione economica C1” e della relativa determinazione n.21 di approvazione delle stesse, pubblicate sul sito istituzionale in data 20/07/2023 e in Gazzetta Ufficiale n.56 in data 25/07/2023 e con la quale, tra l''altro, è stata disposta l''immissione di ulteriori 719 unità di personale mediante lo scorrimento, oltre che le precedenti graduatori finali di merito e dei vincitori e di cui alle determinazioni n.261 del 21/12/22 e n.17 del 14/02/23, laddove lesive nei confronti di parte ricorrente;

-per quanto di ragione e se lesivo, del Bando di concorso pubblicato in G.U.R.I. – Serie IV – n.78 del 1° ottobre 2021 (adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n.66 del 28/10/2020), con cui è stato indetto il “concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocento cinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell''INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale”, laddove NON prevede il diritto del candidato a scegliere, “ove possibile”, la sede più vicina al domicilio dei familiari da assistere in virtù di quanto previsto dall’art.33 c.5 della L.n.104/92;

-per quanto di ragione e se lesivi, dei precedenti avvisi di scelta delle sedi del 3/03/2023 e del 16/05/2023 (procedura di assunzione di “ulteriori 340 risorse”), pubblicati sul sito istituzionale dell''INPS e dei conseguenti avvisi di assegnazione e sottoscrizione dei contratti con cui si comunica l''attivazione della procedura per esprimere l''ordine di preferenza per i candidati coinvolti in tali scorrimenti, nella parte in cui non prevede alcuna priorità per i destinatari dei benefici dell''art.33 c.5 L.n.104/92 e, comunque, in ogni altra parte ritenuta lesiva degli interessi di parte ricorrente (doc.8/9);

Per quanto di ragione, del provvedimento dell''INPS di diniego alla concessione del beneficio ex art.33 c.5 L.n.104/92 richiesto espressamente dal ricorrente;

nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuti né prodotti dall''Amministrazione e comunque lesivi dei diritti e degli interessi di parte ricorrente;

NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Dell’interesse in capo al ricorrente che, collocato nell''ultima e rettificata graduatoria alla posizione -OMISSIS-, rientra nel presente procedura di assunzione di “ulteriori 812 unità di personale” - posizioni dalla -OMISSIS- - di ottenere la possibilità di scegliere la sede di preferenza di -OMISSIS- (oppure -OMISSIS- nonché, in subordine, una tra -OMISSIS- presenti nell''attuale tornata di immissioni), perché più vicina al domicilio dei PROPRI FAMILIARI STRETTI DA ASSISTERE (ENTRAMBI I GENITORI E LA NONNA) sulla base di quanto disposto dall''art.33 c.5 della L.n.104/92 E LA CONSEGUENTE CONDANNA ex art. 30 c.p.a. dell''Amministrazione intimata a riesaminare la posizione del ricorrente relativamente alla sede di lavoro dovuta in ragione del caso specifico;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa R P nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente, a seguito di ampliamento dei posti, per ulteriori 812 unità, è stato inserito - con la posizione n. 5.100 - nella graduatoria degli idonei pubblicata in data 21 luglio 2023 relativa al concorso, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale INPS, area C, posizione economica C.

2. Con l’odierno ricorso contesta i provvedimenti, meglio in epigrafe indicati, con i quali è stato assegnato presso la sede di-OMISSIS-, in luogo della sede di sua scelta più vicina al luogo di residenza (nell’ordine, -OMISSIS- o ancora in subordine una tra -OMISSIS-), poiché l’Istituto previdenziale intimato non avrebbe concesso al ricorrente i benefici riconosciuti dall’art. 33 comma 5 della l. n. 104/1992, di cui, viceversa, parte ricorrente ha espressamente dichiarato di voler fruire con nota del 6 settembre 2023 per assistenza dei familiari (entrambi i genitori e la nonna) in condizioni di disabilità.

3. L’istante, in particolare, che impugna – ancorché genericamente- anche il bando di concorso, lamenta l’illegittimità dei provvedimenti gravati laddove da un lato, non prevedono l’applicazione dell’art. 33 comma 5 della l. n.104/92 a valere su tutto il territorio nazionale, dall’altro, inopinatamente non avrebbero disposto l'assegnazione delle sedi del “centro – sud” rinunciate nella precedente procedura di assunzione per scorrimento.

4. Con decreto -OMISSIS- del 19 ottobre 2023 è stata accolta la richiesta di tutela cautelare monocratica limitatamente alla natura e intensità del pregiudizio concernente le esigenze assistenziali, riservata alla sede collegiale ogni valutazione.

5. Si è costituito in giudizio l’INPS eccependo il difetto di giurisdizione dell’adito G.A e, nel merito, l’infondatezza della pretesa azionata.

6. Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2023 prevista per la trattazione della domanda cautelare, la causa, sentiti i difensori delle parti e previo avviso agli stessi ai sensi dell’art. 60 c.p.a, è stata trattenuta in decisione.

7. E’ controversa, nella fattispecie all’esame (nonché nei numerosi giudizi attivati in riferimento al concorso oggetto di causa), la possibilità di ricondurre alla giurisdizione del G.A la domanda concernente l’applicazione dei benefici previsti dalla l. n 104/1992 (art. 33 comma 5 della l. n. 104/1992) nell’ambito di una procedura concorsuale relativa al personale sottratto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. A fronte dell’affermazione della giurisdizione del G.A, (cfr. tra le altre, Cons. Stato Sez. VII, 16 novembre 2022, n.10066), l’incertezza sulla questione di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’INPS è alimentata da alcune decisioni della Cassazione pronunciate in sede di regolamento di giurisdizione (cfr., sentenza Cassazione S.U. n. 16086/21), che, guardando al petitum sostanziale azionato, ha ricondotto la domanda relativa al riconoscimento dei benefici previsti dalla l. n.104/1992 alla giurisdizione del G.O., in continuità, peraltro, con i principi già espressi dalle S.U. con la sentenza n. 7945/2008.

9. La Cassazione, in particolare, ha qualificato la posizione di vantaggio ex art. 33 comma 5 della l. n. 104/1992 in termini di vero e proprio diritto soggettivo, ancorché non illimitato, di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità, a tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap.

10. Orbene, a seguito della più approfondita disamina della questione controversa, si ritiene di dover fare proprio l’orientamento espresso dalla Corte regolatrice della giurisdizione siccome più rispettoso della funzione solidaristica sottesa alle disposizioni contenute nella l. n. 104/1992, poste a garanzia dei diritti del soggetto portatore di handicap, diritti previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 18/2009.

11. Ciò in quanto l’art. 33 comma 5 della l. n. 104/1992 (come del resto anche l’art. 21 della l. n. 104/1992) effettivamente declina una posizione giuridica di diritto soggettivo “non procedimentalizzato”, la cui limitazione è residuale ed è ipotizzabile esclusivamente laddove sussistano in concreto effettive esigenze di bilanciamento con altri interessi “eventualmente” in conflitto (in termini, Cassazione civile sez. lav., 12 settembre 2023, n.26343).

12. Del resto, la stessa parte ricorrente rivendica la titolarità di una posizione di diritto soggettivo “a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”.

13. Per quanto sopra, quindi, nel caso in esame è in contestazione il potere datoriale di attribuzione della sede di servizio del ricorrente che si colloca in una fase successiva alla conclusione della procedura concorsuale mediante l'approvazione della graduatoria finale di merito, anche perché non vengono in rilievo, tra i provvedimenti ritenuti lesivi, eventuali atti di macro-organizzazione da individuarsi secondo le ipotesi tassative previste nell’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 (le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali, l'approvazione o modifica delle dotazioni organiche).

14. Tali caratteri, invero, non possiede l’atto, versato in giudizio dall’Amministrazione (e comunque non impugnato da parte ricorrente), di ripartizione del personale di nuova immissione in quanto riferito specificamente agli esiti della nuova procedura concorsuale, e, quindi, presupponente a monte la dotazione organica complessiva.

15. Il che conferma la natura gestionale dell’attività della P.A quivi censurata e la conseguente riserva di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001.

16. Né tampoco è dirimente in punto di giurisdizione la circostanza che sia stato impugnato, sia pure genericamente, il bando di concorso, dal momento che l’art. 33 comma 5 della l. n. 104/1992, in quanto espressione di un principio solidaristico di rango costituzionale (posto a tutela, come anzidetto, del soggetto affetto da disabilità), costituisce prescrizione imperativa, come tale legittimante l’eterointegrazione del bando ovvero la sua disapplicazione da parte del G.O ove contenente disposizioni difformi alla legge.

17. Alla luce delle superiori osservazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto secondo le condizioni ed entro i termini perentori previsti dall'art. 11 c.p.a.

18. Le spese di lite devono essere compensate, in ragione delle peculiari questioni sottese all'esame del Collegio, contrassegnate anche da profili di incertezza di carattere interpretativo.

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