TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-07-17, n. 202414577
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2024
N. 14577/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14080/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14080 del 2019, proposto da
S B, rappresentato e difeso dall'avvocato T D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
G L, Nicolo' Tarquini, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del DDG. n. 837 del 31.07.2019 dell'Ufficio scolastico per il Lazio con il quale sono state rettificate le graduatorie per la cl. di conc. A019, filosofia e storia, per le regioni del Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria e del precedente DDG. n. 429 del 27.06.2019, con il quale sono state approvate, in un primo momento, le citate graduatorie, nelle quali la ricorrente è stata collocata alla posizione nr. 44 con p. 58, senza che le fosse stato valutato il servizio prestato per l’insegnamento della religione cattolica, pur previsto al p. D.1.2. della Tabella A allegata al decreto del 15.12.2017, pubblicato in G.U. nr. 33 del 9.02.2018, con cui è stato indetto il concorso di cui all’art. 17, comma 2, lett.b) e commi 3,4,5 e 6 del d.lgs. nr. 59/2017 per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria di I e II grado;
-dell’art. 9 del decreto del n. 85 dell’1.02.2018 del MIUR con il quale è stata regolamentata la valutazione della prova orale e dei titoli del citato concorso; (All.8)
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti da questi discendenti, ivi compresi i contratti a tempo indeterminato nelle more stipulati in favore di aventi diritto collocati con un punteggio superiore a p. 58 nelle graduatorie in questione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 luglio 2024 il dott. Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, esponendo di aver prestato servizio per anni quale insegnante di religione cattolica, si duole della mancata assegnazione del punteggio per il servizio prestato ai fini della collocazione nella graduatoria del concorso per l’assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso A019 “Filosofia e Storia”.
In particolare la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento con il quale l’ufficio scolastico per il Lazio ha rettificato le graduatorie per la classe di concorso in questione per le regioni del Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna e Umbria, collocando la ricorrente nella posizione n. 44 con un punteggio di 58, senza dunque considerare il servizio prestato per l’insegnamento della religione cattolica (dall’a.s. 1984/1985 fino all’a.s. 2017/2018).
Adduce i seguenti motivi di ricorso: I. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 309 del d. lgs. n. 297/1994; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 40 del ccnl 2007 e del successivo ccnl del 19.04.2018 del comparto scuola - violazione e/o falsa applicazione dell'intesa n. 751/1985 come confermata e sottoscritta il 28.06.2012 - eccesso di potere per illogicita' manifesta, per manifesta
ingiustizia e per disparita' di trattamento.”; II “Violazione clausola 4 dell'accordo quadro alla direttiva 1999/70/CE e violazione degli artt. 20 e 21 della Carta UE in materia tutela del "principio di uguaglianza e non discriminazione” e chiede in via subordinata la rimessione alla Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 267 TUEF, delle questioni pregiudiziali sulle rappresentate violazioni del diritto dell'Unione.
2. Si è costituito con atto di stile per resistere al ricorso il Ministero intimato.
3. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 5 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento alla luce dei principi espressi dalla stessa Corte costituzionale con riferimento ad una fattispecie analoga alla presente (sentenza del 14 luglio 1999 n. 343 che ha escluso al riguardo profili di discriminazione ed