TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-11-22, n. 202300856

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-11-22, n. 202300856
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300856
Data del deposito : 22 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2023

N. 00856/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00894/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 894 del 2022, proposto da Comune di Cividate Camuno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio d'Ambito di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempor e, rappresentato e difeso dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determinazione del Direttore dell’Ufficio d’ambito di Brescia (n. 19 del 29 giugno 2022), nella parte in cui è stata respinta l’istanza del Comune di Pian Camuno, ex ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis, lett. b) del d. lgs. n. 152/2006, per la prosecuzione della gestione autonoma del servizio idrico integrato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio d'ambito di Brescia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa M D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il 29 giugno 2022 l’Ufficio d’ambito di Brescia ha respinto l’istanza del Comune di Cividate Camuno, avanzata ai sensi dell’art. 147, comma 2 bis , lett. b) del D. Lgs n. 152/2006, volta all’accertamento della sussistenza dei requisiti per proseguire la gestione autonoma del proprio servizio idrico integrato.



2. Con determinazione direttoriale n. 16/2016 del 27.05.2016 l’Ufficio d’ambito aveva inizialmente ritenuto inammissibile l’istanza, ravvisando quale presupposto per l’avvio dell’accertamento dei requisiti, che si trattasse di un comune montano con popolazione inferiore a 1000 abitanti (il Comune di Cividate Camuno supera tale limite) ed essere gestione istituita, in vigenza dell’art. 148, comma 5, del D. Lgs n. 152/2006, con l’assenso dell’Autorità d’ambito. Il provvedimento era stato impugnato davanti a questo Giudice e, nelle more del giudizio, l’Ufficio d’ambito, rivedendo la sua precedente determinazione, con comunicazione del 1° giugno 2018, aveva disposto l’avvio dell’istruttoria per l’accertamento dei requisiti richiesti dall’art. 147, comma 2 bis, lett. b) del D. Lgs. n. 152/2006, conclusosi con il provvedimento impugnato.



3. Alla base della motivazione di tale provvedimento, l’Ufficio d’ambito pone l’insussistenza dei presupposti stabiliti dall’art. 147, comma 2 bis , lettera b), dal momento che: (a) l’approvvigionamento del Comune avviene da sorgenti non ‘ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
(b) l’approvvigionamento del Comune avviene anche per il tramite di captazioni ubicate esternamente al territorio comunale”. A fronte di tali supposte mancanze, l’Ufficio d’Ambito ha ritenuto di non dover passare alla valutazione dell’ulteriore requisito dell’“utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico”, stante la prescritta compresenza di tutti i requisiti indicati dalla norma di legge.



4. Con ricorso, notificato il 27 settembre 2022 e depositato il successivo 26 ottobre, il Comune ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, perché asseritamente illegittimo.



5. In data 11 marzo 2023 le parti hanno depositato un’istanza di rinvio, in attesa che la Corte costituzionale si pronunci sulla legittimità dell’art. 47 della l.r. n. 26/2003, così come modificato dall’art. 13, comma 1, della l.r. n. 24/2021.



6. All’udienza pubblica del 5 aprile 2023, questo TAR, ritenuto necessario ai fini del decidere che fosse chiarita l’effettiva posizione della sorgente “Fontanoni”, e cioè se questa effettivamente si trovi all’interno del parco dell’Adamello, ha ordinato all’Ufficio d’ambito il deposito in giudizio, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione dell’ordinanza istruttoria, di tutti i documenti in suo possesso relativi all’atto censurato, con particolare riferimento alla relazione istruttoria menzionata nel provvedimento impugnato, oltre che una relazione descrittiva dei fatti di causa, fornendo comunque univoca e documentata risposta al quesito relativo all’effettiva posizione della sorgente “Fontanoni”, quesito parimenti rivolto al Comune ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi