TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-23, n. 202300553

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-23, n. 202300553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202300553
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/02/2023

N. 00553/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00579/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2013, proposto da
G S, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e P S, con domicilio eletto presso lo studio P S in Catania, Via Vecchia Ognina 140;



contro

Provincia Regionale di Enna, oggi Libero Consorzio Comunale di Enna, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Tricomi in Catania, Via Duca degli Abruzzi, 58/G, e dall'avvocato B P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

a) della deliberazione della Giunta Provinciale di Enna n. 167 in data 13 dicembre 2012, con cui è stato annullato in via di autotutela l’art. 20, primo comma, del regolamento di gestione dei Licei Linguistici Provinciali approvato con deliberazione di Giunta n. 118 in data 21 giugno 2022, nonché il punto 1 del dispositivo della deliberazione di Giunta n. 99 in data 30 luglio 2004; b) della determinazione del Presidente della Provincia di Enna n. 202 in data 19 dicembre 2012, con cui sono state annullate in autotutela le determinazioni presidenziali n. 328 del 23 maggio 2003 e n. 131 del 20 luglio 2011, nonché della determinazione dirigenziale n. 282 in data 19 dicembre 2012, con cui sono state annullate in autotutela le determinazioni dirigenziali n. 2354 del 10 giugno 2003 e n. 3915 in data 8 settembre 2004.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato: a) la deliberazione della Giunta Provinciale di Enna n. 167 in data 13 dicembre 2012, con cui è stato annullato in via di autotutela l’art. 20, primo comma, del regolamento di gestione dei Licei Linguistici Provinciali approvato con deliberazione di Giunta n. 118 in data 21 giugno 2022, nonché il punto 1 del dispositivo della deliberazione di Giunta n. 99 in data 30 luglio 2004; b) la determinazione del Presidente della Provincia di Enna n. 202 in data 19 dicembre 2012, con cui sono state annullate in autotutela le determinazioni presidenziali n. 328 del 23 maggio 2003 e n. 131 del 20 luglio 2011, nonché la determinazione dirigenziale n. 282 in data 19 dicembre 2012, con cui sono

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