TAR Firenze, sez. II, sentenza 2019-01-15, n. 201900078

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2019-01-15, n. 201900078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201900078
Data del deposito : 15 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2019

N. 00078/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01160/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati L S e F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Viareggio, c.so Garibaldi n. 91;



contro

l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lucca in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;



per la declaratoria

- dell'illegittimità del silenzio dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31, D.Lvo 2 luglio 2010, n. 104, c.p.a..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lucca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La Prefettura di Lucca ha emesso un provvedimento di divieto detenzione armi nei confronti del sig. -OMISSIS-, sul presupposto di una querela sporta nei suoi confronti per ingiuria, minacce e diffamazione. Una prima istanza di revoca del provvedimento è stata respinta con decreto prefettizio 11 marzo 2016, -OMISSIS-; ad una seconda istanza proposta il 22 marzo 2018 e motivata col fatto che il procedimento penale a suo carico si è concluso con il proscioglimento (per remissione della querela) l’Amministrazione non ha fornito riscontro. Il -OMISSIS-ha sollecitato la definizione dell’istanza mediante nota del proprio legale, comunicata con posta elettronica certificata il 3 agosto 2018 ma anche questa è rimasta senza esito. Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione ha allora proposto il presente ricorso, notificato il 31 agosto 2018 mediante posta elettronica certificata alla Prefettura di Lucca, indirizzo sicurezza.preflu@pec.interno.it, e depositato il 5 settembre 2018. Con il gravame chiede di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e di ordinarle di provvedere sull’istanza.

Alla camera di consiglio del 14 novembre 2018, in assenza di costituzione dell’Amministrazione è stato rilevato

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi