TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-02-26, n. 201000516

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-02-26, n. 201000516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201000516
Data del deposito : 26 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01423/1995 REG.RIC.

N. 00516/2010 REG.SEN.

N. 01423/1995 REG.RIC.

N. 01947/1996 REG.RIC.

N. 02546/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1423 del 1995, proposto da:
B E R O P L, M B, M B, rappresentati e difesi dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Firenze, via Landucci 17;

contro

Comune di Lastra A Signa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio.



Sul ricorso numero di registro generale 1947 del 1996, proposto da:
B Enzo Romeo Ora Gli Eredi, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Firenze, via Landucci 17;
Liliana Panconesi, M B, M B;

contro

Comune di Lastra A Signa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio



Sul ricorso numero di registro generale 2546 del 1996, proposto da:
B Enzo Romeo Ora Gli Eredi, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Firenze, via Landucci 17;
Liliana Panconesi, M B, M B;

contro

Comune di Lastra A Signa, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 1423 del 1995:

dell'ordinanza n. 13 dell'8.2.95 a firma del Sindaco del Comune di Lastra a Signa, notificata il 10.2.1995 avente ad oggetto l'ordine di "restituzione in pristino" di opere "realizzate in assenza di concessione edilizia" relative all'immobile di proprietà del ricorrente sito in via Livornese n. 239 a Lastra a Signa (FI) nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compreso, per quanto occorrer possa, il verbale n. 28/94 e successiva integrazione del 4.1.95 del Corpo di Polizia Municipale di Lastra a Signa..

quanto al ricorso n. 1947 del 1996:

- del diniego di concessione in sanatoria comunicato con nota del 25-3-96 a prot. n. 1116/6763 del Comune di Lastra a Signa relativa alle opere di cui all'immobile di proprietà del ricorrente sito in Via Livornese n. 239 a Lastra a Signa;

- nonchè degli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compreso, per quanto occorrer possa, la citata nota del 25-3-96 a prot. 1616/6763 del Comune di Lastra a Signa, il Verbale n. 28/94 e successiva integrazione del 4-1-95 del Corpo di Polizia Municipale di Lastra a Signa;

- nonchè, se del caso, la precedente ordinanza n. 13 dell'8-2-95 del Sindaco del Comune di Lastra a Signa;.

quanto al ricorso n. 2546 del 1996:

- dell'ordinanza n. 92 del 16-5-96 con la quale il Sindaco del Comune di Lastra a Signa ha ordinato la restituzione in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere realizzate dal ricorrente nella sua proprietà in Via Livornese n. 239 a Lastra a Signa;

- nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compreso, per quanto occorrer possa, il verbale della Polizia Municipale di Lastra a Signa n. 28/94 a seguito di sopralluogo del 30-12-94 e successiva integrazione;

- il diniego di concessione di tali opere comunicato con nota del 25-3-96 a prot. 1116/6763 del Comune di Lastra a Signa;

- se del caso, la precedente ordinanza n. 13 dell'8-2-95 del Sindaco del Comune di Lastra a Signa;.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. A M e uditi per le parti i difensori l'avvocato P R delegato da A P.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. B Enzo Romeo, originario ricorrente, eseguiva presso la sua abitazione in via Livornese n.239 del Comune di Lastra a Signa due interventi edilizi, sine titulo, consistenti in un vano in ampliamento all’edificio preesistente e nella sostituzione di una tettoia sulla terrazza

A seguito degli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale, il Sindaco del suindicato Comune con ordinanza n.13 dell’8 febbraio 1995 ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere abusive sopra descritte.

L’interessato impugnava col ricorso rubricato al n.1423/95 detto provvedimento sindacale, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione ed erronea applicazione della legge n.241/90: Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del diritto di difesa del ricorrente;

2) Violazione ed erronea applicazione dell’art.7 della legge n.47/858 in relazione agli artt.31 legge n.457/78 e 7 legge n.94/82, degli artt. 9 e 10 della legge n.47/85: eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti;

3) Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia.

Il sig. B presentava quindi al Comune di Lastra a Signa in data 31/3/1995 istanza di condono ex lege n.724/94 per le opere edilizie abusive suindicate e il Sindaco con provvedimento n. 1116 comunicato il 26/3/1996 denegava la chiesta concessione in sanatoria “atteso che le opere abusive non risultano ultimate nei termini previsti dalla legge”.

L’interessato con ricorso n.1947/96 ha impugnato tale provvedimento sindacale, deducendo i seguenti motivi:

1) Illegittimità derivata per violazione ed erronea applicazione della legge n.241/90: eccesso di potere sotto il profilo della violazione del diritto di difesa del ricorrente;

2) Illegittimità derivata per violazione ed erronea applicazione dell’art.7 della legge n.47/85 in relazione agli artt.31 della legge n.457/78 e dell’art.7 della legge n.94/82, degli artt.9 e 10 della legge n.47/85 e della legge n. 724 del 23/12/1994: eccesso di potere per carenza di istruttoria , travisamento dei fatti, difetto dei presupposti;

3) Violazione ed erronea applicazione della legge n.724/94 nonché della legge n.47/85: eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti ed errore di motivazione: Violazione della circolare ministeriale n.2441/UL del 17/6/1995;

4) Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia.

Successivamente il Comune di Lastra a Signa, avuto riguardo al diniego di concessione in sanatoria opposto in precedenza , con ordinanza sindacale n.32 del 16/5/1996 intimava al B la rimessa in pristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere abusive suindicate.

Avverso tale provvedimento demolitorio-ripristinatorio è stato proposto il ricorso n. 2546/96, a sostegno del quale sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) Illegittimità derivata per violazione ed erronea applicazione della legge n.241/90: Eccesso di potere sotto il profilo della violazione del diritto di difesa del ricorrente;

2) Illegittimità derivata per violazione ed erronea applicazione dell’art.7 della legge n.47/85 in relazione agli artt.31 della legge n.457/78, all’art.7 legge n.94/82, degli artt.9 e 10 della legge n.47/85 e della legge n.724/94. eccesso di potere per carenza di istruttoria , travisamento dei fatti, difetto dei presupposti;

3) Illegittimità derivata per violazione ed erronea applicazione della legge n.724/94 nonché della legge n.47/85: eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti ed errore di motivazione. Violazione della circolare n.2441/UL del 1//6/1995;

4) Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia.

DIRITTO

I tre ricorsi all’epigrafe, per evidenti ragioni di connessione sia soggettiva che oggettiva fra gli stessi intercorrenti, vanno riuniti e decisi con un’unica sentenza.

Con riferimento al primo ricorso ( il n.1423/95), quello rivolto avverso l’ordinanza demolitoria-ripristinatoria n.13 dell’8/2/1995, il gravame deve considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, successivamente alla proposizione dell’impugnativa, è stata presentata istanza di concessione in sanatoria ex lege n.724/94 e il Comune di Lastra A Signa l’ha rigettata con un provvedimento di diniego impugnato col secondo dei ricorsi in epigrafe, sicchè la lesione della sfera giuridica del ricorrente origina ora da questo nuovo atto di diniego, oggetto di altra impugnativa.

L’ordinanza di demolizione, allora, per effetto della presentazione della domanda di condono ha , difatti, perso la propria efficacia lesiva con conseguente improcedibilità del ricorso ( cfr Cons Stato Sez. V 21/11/2006 n.6789;
Tar Lazio Roma Sez. II 4/5/2007 n.3837;
Tar Campania Napoli Sez. IV 3/5/2007 n.4657;
Tar Lombardia Milano Sez. II 6/10/2009 n.4762).

Passando all’esame del secondo ricorso ( il n.1947/96) rivolto nei confronti del provvedimento di diniego di condono, parte ricorrente deduce sia in via di illegittimità derivata sia in via autonoma il fatto che l’Amministrazione non avrebbe attivato i meccanismi previsti dalla legge n.241/90 per consentire all’interessato di partecipare al procedimento e tanto in relazione vuoi alla pregressa ordinanza di demolizione vuoi all’opposto diniego di condono.

I dedotti profili di illegittimità sono destituiti di giuridico fondamento.

Invero, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, ripetutamente condiviso dal questa Sezione, in relazione ai provvedimenti sanzionatori di abusi non è ravvisabile in capo all’Amministrazione procedente alcun onere di invio della comunicazione ex art.7 e ss della legge n.241/90 trattandosi di atti a contenuto vincolato che devono essere emessi una volta accertata, come nel caso in esame, l’avvenuta abusività delle opere.

Quanto al diniego di condono, poi, vale qui osservare come alcuna comunicazione di avvio del procedimento andava effettuata al ricorrente dal momento che è lo stesso interessato ad aver attivato la procedura di che trattasi con la presentazione della domanda di sanatoria ed è pacifico che con riferimento ai procedimenti ad iniziativa di parte non è configurabile un onere di informazione ai fini di veder tutelato il proprio interesse alla partecipazione procedimentale.

Col secondo motivo di gravame parte ricorrente contesta la qualificazione tipologica data dall’Amministrazione comunale alle opere in discussione e il conseguente regime sanzionatorio applicato, là dove si tratterrebbe di volumi tecnici e/ comunque di opere aventi carattere pertinenziali, come tali, assoggettabili a sanzione pecuniaria e non a quella demolitoria.

L’assunto è privo di pregio.

Come rilevasi dall’esame degli atti di causa e precisamente dagli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale nella specie le opere abusive poste in essere consistono nella realizzazione di un vano e nella sostituzione di una tettoia sulla terrazza ubicata al primo piano.

Ora tali opere innovano il preesistente immobile, comportano un aggravio della volumetria preesistente e vanno quindi ad alterare l’originaria abitazione sia da un punto di vista morfologicio che funzionale, di talchè a fronte a tali significative modificazioni non v’è dubbio che s’impone la verifica della compatibilità delle opere stesse a mezzo della previa concessione edilizia ( cfr TAR Campania Napoli Sez. IV 5/12/2001 n.5220), con l’ulteriore conseguenza che l’assenza di tale titolo ad aedificandum comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art.7 della legge n.47/85.

Col terzo mezzo d’impugnazione parte ricorrente sostiene l’erroneità della motivazione posta a fondamento dell’opposto diniego di sanatoria , in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione le opere sarebbero state ultimate prima del 1993 e rientrando quindi nell’ipotesi applicativa prevista dalla legge n.724/94.

La tesi è priva di fondamento giuridico.

A fondamento del diniego di sanatoria sono state poste le risultanze degli accertamenti eseguiti dagli organi di polizia municipale che, in particolare, nel sopralluogo avvenuto il 31/12/1994 ha accertato l’esistenza di lavori di ampliamento consistenti nella creazione del vano già citato e della sostituzione della tettoia sopra indicata e ciò sta a dimostrare per tabulas che l’intervento edilizio in contestazione risale ad epoca successiva al termine ultimativo del 1993, senza perciò che l’interessato possa giovarsi dell’ipotesi legislativa di sanabilità delle opere abusive di cui alla legge n.724/94.

Del tutto inconsistenti poi si rivelano i profili di eccesso di potere dedotti col quarto ed ultimo motivo d’impugnazione.

Parte ricorrente deduce che le opere di che trattasi sono necessarie alla corretta utilizzazione dell’abitazione sita nei pressi di un torrente e che al loro mantenimento si applica la sanzione pecuniaria, ma è evidente che tali aspetti sono del tutto ininfluenti, venendo in rilievo l’abusività di opere per le quali era necessario munirsi di concessioni edilizie e che non appaiono meritevoli di sanatoria perché al di fuori del campo di applicazione della normativa di favore di cui alla legge n.724/94.

Il ricorso n. 1947/96 si appalesa per quanto sopra evidenziato, infondato e va pertanto respinto.

Quanto al ricorso n.2546/96 , esso è rivolto avverso l’ordinanza sindacale n. 92 del 16/5/1996 con cui a seguito dell’opposto di diniego al rilascio di concessione in sanatoria viene disposta ai sensi dell’art. 7 della legge n.47/85 la demolizione delle opere abusivamente eseguite nonché la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Nei confronti di quest’ultimo provvedimento comunale vengono riproposti, in via di illegittimità derivata e in via autonoma gli stessi vizi già dedotti col precedente ricorso, sicchè quanto sopra detto in ordine alla infondatezza delle censure dedotte in quella sede vale ad affermare la non fondatezza dell’impugnativa qui all’esame.

Conclusivamente mentre il ricorso n.1423/95 va dichiarato improcedibile, i ricorsi nn.1947/96 e 2546/96 sono infondati.

Alcuna statuizione in ordine alle spese di causa va presa, attesa la non costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Lastra a Signa.

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