TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-07-09, n. 202413853

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-07-09, n. 202413853
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413853
Data del deposito : 9 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2024

N. 13853/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15557/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15557 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

il DM del 4.7.2019 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 prot. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con il ricorso il esame il ricorrente impugna il DM del 4.7.2019 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91, in data 6.4.2016.

L’Amministrazione si intimata è costituita in giudizio con atto di stile.

Con memoria depositata in vista della discussione del merito il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Con nota del 28 giugno 2023 – depositata a ridosso dell’udienza di smaltimento del 7.7.2023 - il Ministero dell’interno ha comunicato che, alla luce degli ulteriori elementi acquisiti in sede di ricorso, ha disposto il riesame della posizione del ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 11599/2023 è stato disposto il rinvio dell'udienza di discussione del merito a nuovo ruolo all’esito del procedimento di riesame.

In data 13.12.2023 l’Amministrazione, in prossimità della discussione del merito del ricorso, ha depositato lo stralcio di DPR concessorio della cittadinanza, inviato alla firma dei competenti organi.

Con ordinanza collegiale n. 321/2024 è stato disposto il rinvio della trattazione per acquisire il DPR, al fine di pronunciarsi sulla cessazione della materia del contendere nonché una relazione sull’istruttoria svolta al fine di consentire al Collegio di pronunciarsi sulle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

In data 3.5.2024 l’Amministrazione ha depositato in giudizio il DPR emanato in data 8.1.2024 con cui è stata accolta l’istanza di concessione della cittadinanza al ricorrente nonché una nota con cui ribadisce che l’esito del riesame è dipeso da nuovi elementi acquisiti in corso di giudizio, non meglio specificati.

All’udienza pubblica del 29.5.2024 la causa è passata in decisione.

Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di giudizio sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.

Il provvedimento impugnato è stato preceduto dalla comunicazione, con nota del 17.7.2018, dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di naturalizzazione, individuati in una notizia di reato, a carico del ricorrente, che era stato deferito dall’Ufficio Immigrazione all’Autorità giudiziaria in data 10.12.2010 per violazione dell’art. 5 co 8 D.lgs. 286/1998 (falsità del titolo di soggiorno).

Con osservazioni difensive del 27.7.2018 il ricorrente produceva all’Amministrazione la comunicazione dell’iscrizione nei registri in qualità di indagato, rilasciata dalla Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 355 cp, da cui risulta che “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.

Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che, a seguito di richiesta di informazioni proveniente dallo stesso ricorrente, alla data del 22.10.2019 risultava iscritto il procedimento penale n. 22/2011, trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

A dimostrazione dello stato e l’esito del procedimento in parola il ricorrente produce il certificato rilasciato in data 11.12.2019 da quest’ultima Autorità da cui si evince che per il procedimento penale n. 607/2011 – per il reato di cui all’art. 5 co 8 D.lgs. 286/1998 commesso in data 22.5.2010 a -OMISSIS- - è stata richiesta l’archiviazione per prescrizione in data 21.3.2017, pronunciata dal GIP in data 7.6.2017.

Tali circostanze sono state rappresentate dal ricorrente per dimostrare che già a quella data l’Amministrazione non avrebbe potuto più fondare il rifiuto della naturalizzazione sul rilievo di carattere penalistico, ma avrebbe dovuto procedere a valutare il complessivo inserimento socio-lavorativo raggiunto durante il periodo di permanenza in Italia.

La prospettazione del ricorrente non può essere condivisa.

In disparte il rilievo che, nei procedimenti ad istanza di parte, è onere dell’interessato verificare di possedere tutti i requisiti necessari per l’accoglimento della propria domanda e per il rilascio del provvedimento richiesto – principi che valgono anche nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana - attivandosi presso l’Autorità giudiziaria competente per acquisire informazioni e titoli già prima della presentazione della domanda, nonché di seguirne l’evoluzione, aggiornando l’Amministrazione sullo stato e l’esito dei procedimenti a suo carico.

Nel caso in esame, comunque, l’anticipata conoscenza dell’esito del procedimento penale a carico del ricorrente non avrebbe nemmeno giovato all’interessato.

Come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza in materia, l’archiviazione non equivale ad assoluzione, dato che, nella formulazione del giudizio prognostico sull’utile inserimento nella Comunità politica di un nuovo elemento, il Ministero degli Interni deve prendere in valutazione qualunque comportamento che risulti indicativo del grado di condivisione dei principi e dei valori fondamentali, a prescindere dalla sua qualificazione sul piano penale o dall’esito di eventuali procedimenti penali, come puntualmente ricordato nelle premesse motivazionali del provvedimento impugnato.

Nel caso in esame il reato addebitato rientra, in considerazione della pena edittale, tra quelli automaticamente ostativi persino all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, e che, pertanto, a fortiori, precludono l’acquisto della cittadinanza per residenza, e rileva, ai fini della formulazione del giudizio sull’integrazione dell’interessato, in quanto commesso nel decennio antecedente la presentazione dell’istanza di cittadinanza, che costituisce il periodo di osservazione, in cui l’istante deve mantenere un comportamento “senza mende”.

Pertanto il rifiuto della naturalizzazione nel caso in esame non può ritenersi illegittimo essendo sostanzialmente giustificato dall’addebito per cui il ricorrente era stato denunciato dall’Ufficio immigrazione, che, a prescindere dall’esito penale del relativo procedimento penale, è chiaramente indicativo dell’atteggiamento di mancato rispetto delle Istituzioni dello Stato di cui il richiedente aspira a divenire cittadino.

Tale rilievo non è suscettibile di essere “compensato” dal comportamento “per il resto corretto” o dall’integrazione socio-lavorativa, trattandosi di circostanze del tutto comuni, che costituiscono condizioni che devono essere comunque necessariamente soddisfatte per ottenere il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

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