TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-01-29, n. 201601297

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-01-29, n. 201601297
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201601297
Data del deposito : 29 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00492/2015 REG.RIC.

N. 01297/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00492/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 492 del 2015, proposto da:
Società Varesina Incremento Corse Cavalli Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giovanna Zuccaro, Davide Galimberti, Giovanni Corbyons, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Corbyons in Roma, Via Cicerone,44;



contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Società NO Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso l’avv. Fabio Lorenzoni in Roma, Via del Viminale, 43;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Federippodromi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Largajolli, con domicilio eletto presso Vittorio Largajolli in Roma, Via Nicolo' Tartaglia, 3;



per l'annullamento

della nota direttoriale n. 0082595 del 7.11.2014 avente ad oggetto: ippodromo le Bettole di Varese - richiesta di convenzione e giornate di corse al trotto da parte della società varesina incremento corse cavalli spa

delle eventuali previsioni programmatiche del bilancio pluriennale 2014-2016;

degli atti contenenti gli stanziamenti per il settore ippico previsti per l’anno 2015;

delle eventuali valutazioni comparative dei progetti presentati da IC e da NO s.r.l.;

degli eventuali pareri espressi dagli operatori presenti sul territorio;

di tutti gli atti istruttori;

e per la condanna

al pagamento a titolo di indennizzo della somma di euro 500.000 o nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Società NO Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente espone:

- di essere concessionaria delle aree e degli immobili adibiti ad impianti sportivi di uso pubblico sito nel compendio immobiliare denominato “Ippodromo di Bettole”;

- che in data 1.1.2013 è stata disposta dalla società NO la chiusura dell’impianto di trotto San Siro;

- che nell’agosto 2013, la ricorrente ha presentato al Ministero il progetto per adeguare l’esistente pista in sabbia dell’impianto ippico varesino in modo da renderla idonea ad ospitare le corse dei cavalli trottatori, con conseguente richiesta di assegnazione delle giornate di trotto;

- che ha chiesto al Comune di Varese il rilascio del relativo permesso di costruire, il quale è stato rilasciato;

- che, con nota 26.6.2014, il MIPAAF ha accolto la richiesta della ricorrente di trasferire presso lì impianto ippico di Varese parte delle giornate di trotto originariamente assegnate all’Ippodromo di Milano e concesso la relativa autorizzazione, prevedendo la possibilità di una ripartizione delle giornate di corse già previste per l’ippodromo di Milano;

- che la SV ha immediatamente avviato i lavori per consentire l’avvio della stagione di trotto a Varese;

- che solo a seguito della notifica, da parte della società NO s.r.l., del ricorso RG 13609/2014, la ricorrente è venuta a conoscenza del fatto che con nota n. prot. 0051072 del 26.6.2014, era stata rilasciata alla società NO l’autorizzazione per lo svolgimento, presso San Siro, delle gare di trotto e che con nota 11.8.2014, il Mnistero ha ribadito la necessità di stabilire un’adeguata pianificazione delle gare di trotto in ragione dell’inserimento dell’ippodromo di Varese nella programmazione delle corse di trotto;

- che non risulta che la società NO abbia la disponibilità di alcun impianto ippico da adibire al trotto;

- che, in data 7.11.2014, il MIPAAF, in risposta della richiesta della ricorrente di vedersi assegnate delle giornate di corsa al trotto ha ritenuto non più percorribile l’ipotesi che nell’area milanese insistano due ippodromi di trotto (Varese e Milano) e ha quindi rigettato l’istanza della ricorrente.

- di aver presentato istanza di accesso ai documenti al Ministero, senza però ottenere risposta.

Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere:

violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione , in quanto la nota impugnata si porrebbe in insanabile contrasto con l’autorizzazione rilasciata in data 26.6.2014 e poiché la mera riduzione dei finanziamenti non appare idonea a giustificare la mancata assegnazione delle giornate di corse al trotto per l’anno 2015.

Violazione e falsa applicazione della direttiva 2006/123/CE (cd Bolkenstein) del d. lgs. 59/2010, dell’art. 42 Cost. e 34 del D.l. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria , in quanto la decisione del Ministero costituirebbe una indebita limitazione della concorrenza fondata sull’erroneo assunto che due ippodromi destinati al trotto sarebbero insostenibili sotto il profilo economico.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/90, degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento delle corse al trotto, difetto assoluto di motivazione e di istruttoria perché il Ministero non avrebbe tenuto conto del fatto che la NO non avrebbe la ancora disponibilità di alcun impianto ippico.

Violazione degli artt. 7 e 10 della l. 241/90 e del principio di partecipazione al procedimento amministrativo , in quanto – qualora la nota impugnata costituisca una revoca della autorizzazione del 26.6.2014 – essa non sarebbe stata preceduta dall’avviso di avvio del procedimento.

Violazione del principio del giusto procedimento, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’’Unione europea e dell’art. 6 della CEDU, eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà e illogicità manifeste per mancata partecipazione al procedimento e violazione del principio comunitario di “buona amministrazione”;

Violazione degli artt. 1 e 3 della l. 241/90, eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto il Ministero, con la nota impugnata, avrebbe posto nel nulla l’approfondita istruttoria che lo aveva condotto a rilasciare l’autorizzazione del 26.6.2014, ritenendo all’epoca compatibile il rilascio di due distinte autorizzazioni;

Violazione dell’art. 21 quinques e dell’art. 97 Cost. in tema di legittimo affidamento in quanto il Ministero non ha tenuto conto delle spese sostenute dalla ricorrente confidando nella autorizzazione ottenuta e non ha rispettato il termine ragionevole per l’esercizio dei poteri di autotutela;

Violazione dell’art. 21 quinques e insussistenza dell’interesse pubblico il quale non risulta essere stato evidenziato.

Violazione dell’art. 21 quinques in quanto la nota impugnata non contiene alcuna prescrizione di indennizzo;

Violazione dell’art. 10 del Regolamento delle corse il quale indica le ipotesi tassative nelle quali può essere disposta la revoca dell’autorizzazione (inadempimento degli impegni e obblighi stabiliti dal Regolamento stesso);

Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto perché il Ministero non ha considerato che la NO non ha mai impugnato l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente, mentre la IC ha impugnato con il ricorso incidentale nell’ambito del giudizio RG 13609/2014 l’autorizzazione rilasciata alla NO.

Violazione dell’art. 97 Cost. del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

Invalidità derivata per illegittimità della autorizzazione rilasciata alla NO.

L’istanza cautelare è stata respinta all’udienza del 19 febbraio 2015.

Il Ministero intimato si è costituito mediante l’Avvocatura generale dello Stato e ha depositato una memoria nella quale ha in primo luogo eccepito l’incompetenza territoriale del TAR adito a favore del TAR Milano. Ha inoltre rilevato che il Ministero ha riscontrato l’istanza di accesso agli atti presentata dalla IC in data 10.11.2014 nei limiti di cui al verbale del 19.1.2015 (all.22).

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato nonché della domanda di indennizzo a mente dell’art. 21 quinques della l. 241/1990. .

La Federippodromi è intervenuta ad adiuvandum nel presente giudizio, depositando un atto di intervento.

Anche la controinteressata, società NO s.r.l., si è costituita depositando una memoria per chiedere il rigetto del ricorso perché infondato ed ha inoltre eccepito l’inammissibilità dell’intervento della Federippodromi.

Tutte le parti hanno depositato memorie per l’udienza, insistendo e ulteriormente argomentando le proprie difese.

All’udienza del 2 luglio 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Va in primo luogo disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Avvocatura dello Stato.

Infatti, la controversia in esame, pur riguardando gli ippodromi di Milano e di Varese, attiene in generale alla programmazione – effettuata a livello nazionale – della ripartizione delle giornate di trotto (calendario nazionale delle corse), con impliciti riflessi anche sui contributi che il Ministero eroga agli impianti ippici, cosicché non può dirsi che gli effetti del provvedimento impugnato siano circoscritti unicamente alla sfera della Regione Lombardia.

Occorre infatti ricordare che il d.lgs. n.