TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2016-09-12, n. 201601012
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Testo completo
Pubblicato il 12/09/2016
N. 01012/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Formentini C.F. -OMISSIS-, Marco Trangoni C.F.-OMISSIS-, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del decreto del 12/2/2014, notificato il 13/3/2014 prot. n. -OMISSIS-Area 1^, con la quale è stato fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
nonchè, con i motivi aggiunti depositati il 22.6.2016:
del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- dd. 18.3.2016 -OMISSIS-Area I con il quale si conferma il permanere del divieto di detenzione armi nei confronti del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 la dott.ssa Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo viene impugnato il divieto di detenzione armi e munizioni e materie esplodenti datato 12/2/2014.
Si sostiene, con il motivo rubricato: “violazione di legge per mancata applicazione di legge per carenza dei presupposti per l’emanazione dell’atto impugnato - eccesso di potere -carenza di istruttoria” che il provvedimento si fonderebbe sul presupposto che parte ricorrente è stato più volte imputato ovvero indagato per procedimenti penali ma che nessuno di questi si sarebbe concluso con sentenza di condanna e che non sarebbe stato dimostrato che parte ricorrente non offre opportune garanzie di non abusare delle armi.
Con successivo atto di motivi aggiunti è stata reiterata l’impugnazione dell’atto sopraccitato unitamente a quella del decreto della prefettura 18 marzo 2016, emesso in esito a istanza di verifica e revisione dei contenuti