TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-05-15, n. 202301610

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-05-15, n. 202301610
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202301610
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 01610/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01112/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2017, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Salerno in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 73;

contro

Comune di Realmonte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato I F, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Fragapani in Palermo, via Catania 15;

per l'annullamento

- della nota prot. -OMISSIS-, con la quale nota il Responsabile del IV Settore-Urbanistica del Comune di Realmonte: ha denegato la richiesta di concessione edilizia in sanatoria presentata in data -OMISSIS-, ai sensi della L. 28/2/1985 n. 47 e L.R. 10/8/1985 n. 37 per le difformità apportate in un edificio esistente per civile abitazione, sito in -OMISSIS- del detto Comune, meglio distinto al -OMISSIS- del vigente strumento urbanistico;
ha altresì irrogato nei confronti dei ricorrenti, quali eredi di -OMISSIS- -OMISSIS-, la sanzione pecuniaria dell’importo di € 2.120,00 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione -OMISSIS- delle opere compiute dal de cuius ritenute difformi rispetto alla concessione edilizia rilasciata il -OMISSIS-;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Realmonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2023, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. S G, nessuna delle parti presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:

- i ricorrenti sono proprietari, quali eredi di -OMISSIS- -OMISSIS-, “di un fabbricato sito in -OMISSIS-, costituito da piano terra, piano primo e secondo piano, quest’ultimo con annesso terrazzo praticabile, il tutto destinato ad abitazione residenziale”;

- il predetto fabbricato “insiste su una superficie di mq. 66,32” ed è costituito da un “piano terra e due successive elevazioni (la seconda costituita solo in parte in un vano e, adiacente allo stesso, un terrazzo)”;

- -OMISSIS- -OMISSIS- ebbe ad ampliare “il fabbricato, rispetto al parametro consentito di 8 mc/mq, a quello di 9 mc/mq, in conformità alla L.R. 26/5/1973 n. 21 ed alla successiva modifica di cui all’art. 21 della L.R. 27/12/1978 n. 71”;

- “la modifica intervenuta relativamente all’indice di fabbricabilità fondiario a seguito della disciplina di all’art. 21, comma 2° della L.R. 27/12/1978 n. 71, avrebbe dato, in quanto ius superveniens applicabile alla fattispecie, la possibilità di mantenere l’attuale volume, sicché gli odierni ricorrenti, in data -OMISSIS-, presentavano istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del T.U. 380/2001, con relativo progetto esplicativo delle difformità”;

- con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione comunale ha ritenuto “non sanabile l’infrazione edilizia commessa” ed ha quindi adottato “il provvedimento di diniego della sanatoria e di irrogazione della sanzione”;

Premesso altresì che parte ricorrente ha denunciato l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:

- violazione dell’art. 14 della l.r. 10/8/2016 n. 16, che non prevede “più la doppia conformità prevista dall’art. 13 della legge 28/2/1985 n. 47, e poi dall’art. 36 del T.U. 380/2001”;

- “la demolizione del vano insistente sull’originario terrazzo, destinato a bagno e servizi, non è assolutamente possibile tenuto conto che il fabbricato, nella sua interezza, è stato eseguito negli anni ’70 con materiale e strutture tecniche che non consentono la demolizione parziale senza pregiudizio della staticità delle altre parti del fabbricato”;

- la “sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordinanza di demolizione … introdotta dal D.L. 12/9/2014 n. 133, art. 17 9 comma 1° lett. q bis che aggiunge il comma 4 bis dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 … non può essere applicata alla fattispecie in esame, giacché, come già detto infra, le opere sono state compiute in tempo assai anteriore rispetto alla data di entrata in vigore di tale legge”;

Rilevato che l’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

Considerato che:

- il fabbricato in questione è stato realizzato a seguito del rilascio del Nulla Osta alla esecuzione di opere edili del -OMISSIS-;

- con ordinanza -OMISSIS- l’Amministrazione comunale ha ingiunto la demolizione di opere eseguite in difformità al titolo edilizio ed in particolare dell’aumento di volumetria di mc 106,11 dovuto alla “chiusura … della terrazza a mezzo di struttura muraria”;

- alla predetta ordinanza di demolizione ha fatto seguito la presentazione di apposita istanza di sanatoria;

- con il provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale ha respinto l’istanza di sanatoria e quindi, stante la mancata esecuzione della ingiunzione demolitoria, ha applicato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis, d.P.R. 380/2001;

Considerato altresì che:

- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 232/2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 e del comma 3 dell’art. 14 della l.r. n. 16/2016, nella parte in cui prevedono che «[...] il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda » (comma 1), ciò che vale a ripristinare la regola della c.d. doppia conformità (secondo cui, ai fini della sanatoria, occorre la conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione delle opere, che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione) e non consente alla ricorrente di far valere la maggiore volumetria realizzabile in forza delle norme sopravvenute alla realizzazione dei lavori;

- in ogni caso il comune, con apposita relazione tecnica allegata in atti (non oggetto di specifica contestazione da parte dei ricorrenti), ha dimostrato che la volumetria aggiuntiva supera (anche) quella che avrebbe potuto essere ipoteticamente assentita in forza delle norme sopravvenute;

- quanto alla possibilità di demolire la parte abusiva senza compromettere la parte restante del fabbricato, l’Amministrazione comunale si è espressamente pronunciata sul punto rilevando che il relativo intervento ripristinatorio è realizzabile seguendo “ accurati e non straordinari accorgimenti tecnici ”, nel mentre i ricorrenti si sono limitati a contestare astrattamente il predetto accertamento, senza fornire al riguardo puntuali e comprovati riscontri peritali: “ È onere dell'interessato chiedere l'applicazione in proprio favore dell'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, fornendo seria e idonea dimostrazione del pregiudizio paventato per la struttura e l'utilizzo del bene residuo, poiché, in quanto autore dell'opera e del progetto, è a conoscenza di come quest'ultimo è stato eseguito e di quali danni potrebbero prodursi, a seguito di demolizione, in pregiudizio della parte conforme ” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 02/10/2019 n. 4706);
Non spetta all'Amministrazione, bensì al destinatario dell'ordine di demolizione che invochi l'applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva, dare piena prova della sussistenza dei presupposti fissati dall'art. 34, d.P.R. n. 380/2001 per accedere al beneficio in questione. In particolare, spetta all'istante dimostrare il pregiudizio sulla struttura e sulla fruibilità arrecato alla parte non abusiva dell'immobile dalla demolizione della parte abusiva e che tale pregiudizio sia evitabile esclusivamente con la fiscalizzazione dell'abuso ” (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Sez. I, 04/03/2022 n. 50);

- né si può ritenere l’irrilevanza edilizia ed urbanistica della volumetria in questione per tutte le ragioni compiutamente esposte nel provvedimento impugnato, con specifico riferimento al fatto che si tratta di cubatura eccedente rispetto a quella occorrente per l’allocazione degli impianti tecnici e che comunque non è dimostrata la necessità di collocare gli impianti in questione all’interno di un volume aggiuntivo (e ciò anche a prescindere dal fatto che, nella relazione tecnica depositata in atti, il comune ha attestato che la volumetria abusiva è destinata, in concreto, a camera da letto e servizi igienici);

- parimenti infondata è la censura relativa alla sanzione pecuniaria, con cui parte ricorrente ha denunciato che il comune avrebbe applicato retroattivamente la norma sanzionatoria introdotta dall’art. 17, comma 9, del d.l. 12/9/2014 n. 133 (che aggiunge il comma 4 bis dell’art. 31 D.P.R. 380/2001), dal momento che, nel caso di specie, la sanzione segue alla violazione della ordinanza di demolizione -OMISSIS- (cfr. C.G.A.R.S., parere n. 629 del 27/12/2022);

Ritenuto che per le anzi dette ragioni il ricorso deve essere respinto;

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi