TAR Perugia, sez. I, sentenza 2018-01-26, n. 201800069
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Testo completo
Pubblicato il 26/01/2018
N. 00069/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00125/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 125 del 2016, proposto da:
C E I, rappresentato e difeso dagli avvocati R G e F B, con domicilio eletto presso lo studio F B in Perugia, via XX Settembre,76;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
previa sospensiva
- del decreto del Questore della Provincia di Perugia del 10 novembre 2015, cat. 6F/2015/ Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione/Settore II, notificato all’interessato il 3 gennaio 2016, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal ricorrente il 18.2.1988 per il rilascio di porto di fucile per uso tiro a volo;
- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, ivi comprese, in particolare e per quanto occorra, la nota della Questura di Perugia del 29 agosto 2015, Cat. 6F/2015, notificata il 27 settembre 2015, con la quale è stato comunicato all’interessato l’avvio del procedimento finalizzato al rigetto dell’istanza, nonché le informazioni degli organi di polizia territorialmente competenti, non conosciuti, ma menzionati nel provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2017 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Perugia, in epigrafe specificato, inerente il rigetto dell’istanza per il rilascio di porto fucile per uso tiro a volo.
Il suddetto diniego è stato motivato dal pericolo di abuso delle armi connesso alla stabile convivenza con il padre, condannato (con sent. del Giudice di pace di Assisi del 9 febbraio 2010) per minacce nell’ambito di rapporti condominiali e destinatario di analogo divieto di detenzione di armi - impugnato con autonomo ricorso RG 823/2015 posto in decisione all’odierna udienza pubblica - non offrendo il ricorrente sufficienti garanzie circa la corretta custodia delle armi.
Deduce a sostegno dell’impugnativa motivi di violazione e falsa applicazione di legge (artt. 11 e 43 TULPS) ed eccesso di potere sotto vario profilo (difetto di motivazione e istruttoria, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta) così sinteticamente riassumibili: verrebbe negata la richiesta autorizzazione per abusi esclusivamente riferibili a soggetti terzi ovvero al padre convivente del ricorrente, pur avendo quest’ultimo fornito la prova delle