TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-04-20, n. 201700312

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-04-20, n. 201700312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700312
Data del deposito : 20 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2017

N. 00312/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00683/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 683 del 2016, proposto da:
Adriatica Costruzioni s.r.l., Immobiliare Ciemme s.n.c. di Campanelli &
C., Arco Vallato s.r.l. e Edilgruppo s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio di L G in Ancona, corso Mazzini, 160;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Marche (ARPAM), non costituita in giudizio;

Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M B R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. N S in Ancona, via San Martino, 23;

per la declaratoria

del diritto di accesso ai documenti amministrativi richiesti con istanza del 15 settembre 2016, alla quale è stato dato parziale, non satisfattivo riscontro in data 13 ottobre 2016 dalla Regione Marche, in data 10 ottobre 2016 dalla Provincia di Pesaro e Urbino e in data 15 ottobre 2016 da ARPAM - Dipartimento provinciale di Pesaro, ma non da ARPAM con sede in Ancona;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2017 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con atto depositato in data 22 novembre 2016, le società ricorrenti hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’accesso ai documenti formati dalle Amministrazioni intimate e da quelle resistenti, nel periodo tra il 2000 e il 2010, inerenti alla caratterizzazione dell’area di loro proprietà sita in Pesaro, alla via Morosini n. 12, nonché ai relativi livelli di inquinamento e all’inclusione della stessa nell’elenco dei siti da bonificare.

Secondo le ricorrenti, l’istanza di accesso agli atti presentata in data 15 settembre 2016 avrebbe ottenuto una risposta solo parziale dalle interrogate Amministrazioni, considerato che l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente delle Marche (ARPAM) non avrebbe nemmeno risposto, mentre il Dipartimento provinciale di Pesaro dell’ARPAM e la Provincia di Pesaro e Urbino si sarebbero limitati ad indicare la Regione Marche quale unico soggetto competente.

Quest’ultima, in particolare, ha consegnato alcuni documenti in data 13 ottobre 2016 dai quali, peraltro, le istanti avrebbero ricavato una serie di riferimenti ad ulteriori atti non consegnati e ritenuti rilevanti. In particolare, tra i documenti rilasciati, non figurerebbero quelli istruttori sull’indagine del sito nel periodo che va dal 2000 (anno in cui l’area doveva risultare già inquinata, stante la comunicazione inviata dal Comune di Pesaro ad ARPAM in data 29 marzo 2002 e stanti le stesse coordinate Gauss-Boaga che compaiono nella scheda tecnica non datata, rilasciata dalla Regione Marche unitamente agli altri documenti in data 13 ottobre 2016) al 2012 (anno in cui per la prima volta detto sito sarebbe stato incluso tra quelli da bonificare).

Nello specifico, la Regione ha esibito i seguenti documenti:

- elaborato proveniente dall’ARPAM e protocollato dalla Regione in data 11 luglio 2002 con annessa scheda tecnica, avente ad oggetto la qualificazione del terreno dell’ex Gasometro di Pesaro come area interessata da attività dismessa;

- delibera regionale del 2000 regolante i rapporti Regione Marche – ARPAM nell’ambito delle attività di supporto tecnico-scientifico in materia di gestione dei rifiuti;

- decreto dirigenziale n. 18 del 23 gennaio 2013 di approvazione dell’Anagrafe dei siti da bonificare non contenente l’indicazione del terreno sito in via Morosini n. 31;

- decreto regionale n. 49 del 12 aprile 2012 che invece include l’area predetta nell’elenco dei siti inquinati;

- decreto n. 56 del 24 giugno 2016 contenente l’elenco aggiornato dei siti da bonificare e ricomprendente il sito in parola.

L’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino si è costituita in data 7 dicembre 2016, negando la propria competenza in ordine alla predisposizione del censimento e dell’anagrafe dei siti da bonificare e, di conseguenza, anche in ordine al procedimento relativo all’istanza di accesso per cui è causa;
afferma, pertanto, la propria assoluta estraneità rispetto alla formazione e alla detenzione dei documenti asseritamente mancanti e di non aver svolto alcuna istruttoria nel periodo dal 2000 al 2012. Eccepisce, altresì, l’assenza di censure avverso la nota del 10 ottobre 2016 in riscontro all’istanza di accesso del 15 settembre 2016, rilevando che l’ambito oggettivo della presente controversia sarebbe ben più ampio rispetto a quello circoscritto con la medesima istanza di accesso. Con quest’ultima, infatti, non sarebbero stati richiesti i documenti inerenti alla caratterizzazione dell’area ed ai livelli di inquinamento ai fini dei successivi interventi di bonifica, la cui esibizione viene invece richiesta per la prima volta con il ricorso. Parimenti, solo nel ricorso si sarebbe fatto riferimento al periodo di tempo tra gli anni 2000 e 2010.

La Regione Marche, con memoria depositata il 28 dicembre 2016, si è costituita chiedendo dichiararsi il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e specificando di aver consegnato alle istanti tutta la documentazione in proprio possesso, sia in occasione dell’accesso avvenuto in data 13 ottobre 2016, sia successivamente, a seguito della trasmissione, da parte della Direzione regionale ARPAM, dei documenti già detenuti dal Dipartimento provinciale ARPAM di Ancona.

Con nuova memoria in data 10 gennaio 2017, parte ricorrente ha precisato che permane il proprio interesse all’accesso, quindi contestando che sia venuto meno l’interesse alla decisione nel merito della controversia. In particolare, la stessa assume che l’area citata le sarebbe stata ceduta dal Comune di Pesaro nel 1999, a fronte della permuta di un terreno edificabile di pari dimensioni. La consegna, inoltre, sarebbe avvenuta nel 2005, mentre il relativo permesso di costruire sarebbe stato rilasciato nel 2008. Pertanto, solo l’avvio, nel 2010, dei lavori di sbancamento del terreno, avrebbe condotto alla scoperta della contaminazione dell’area, al sequestro del sito e all’emanazione dei provvedimenti della Provincia di Pesaro e Urbino gravati innanzi a questo Tribunale nell’anno 2011 (ricorsi definiti in primo grado con le sentenze n. 189 del 2015 e 190 del 2015, rispettivamente confermate da Consiglio di Stato, sez. V, n. 1786 del 2016, e n. 1785 del 2016). Parte ricorrente ritiene, essenzialmente, che l’accesso agli ulteriori documenti sia necessario per accertare la responsabilità delle Amministrazioni in ordine al tardivo inserimento del terreno nell’anagrafe dei siti da bonificare, inserimento che, peraltro, doveva ritenersi doveroso ai sensi dell’art. 17, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e alla luce della convenzione Regione Marche - ARPAM di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2162 del 17 ottobre 2000 e relativi allegati. Contesta, inoltre, la dichiarazione di estraneità alla procedura proveniente dalla Provincia di Pesaro e Urbino nonché l’eccezione della Regione Marche secondo cui l’istanza di accesso del 15 settembre 2016 non avrebbe indicato talune categorie di documenti. Sul punto, invece, afferma di aver richiesto tutti gli atti riguardanti l’elenco dei siti da bonificare e la qualificazione del terreno.

L’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, con memoria in data 7 febbraio 2017, ha eccepito che la legittimità della propria determinazione n. 2972 del 9 novembre 2010 e della propria ordinanza n. 2 del 2011 sarebbe stata accertata dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 1786 del 2016 e che, pertanto, la validità di tali provvedimenti non rientrerebbe, né potrebbe rientrare, nell’ambito del presente giudizio. Ciò premesso, insiste nel dichiararsi non in possesso di alcun atto relativo alla qualificazione e all’inserimento del terreno nell’anagrafe dei siti da bonificare, considerato che l’art. 17 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 avrebbe attribuito tale incombente alla sola Amministrazione regionale. Da ultimo, sostiene l’erroneità e l’infondatezza di quanto asserito alle pagine 3 e 8 della memoria di controparte depositata il 10 gennaio 2017, nella parte in cui si fa riferimento a quanto contenuto nella citata determinazione n. 2972 del 2010 in merito all’istruttoria;
ed invero, la Provincia ribadisce che l’unica istruttoria da essa effettuata è quella che ha condotto all’adozione dello stesso provvedimento n. 2972 del 2010 e non già quella che ha preceduto l’inclusione dell’area de qua nell’anagrafe, ex art. 17 del citato D.M. n. 471 del 1999.

La Regione Marche, con memoria depositata in data 7 febbraio 2017, ha preliminarmente insistito sulla mancanza di interesse al ricorso in capo alle ricorrenti, il cui unico scopo sarebbe reperire informazioni in ordine al riparto di responsabilità tra le Amministrazioni resistenti, circostanza, quest’ultima, già oggetto di separato giudizio di merito. Quanto all’istruttoria che ha condotto all’inserimento del terreno in parola nell’elenco dei siti da bonificare, detta Amministrazione eccepisce che gli artt. 16 e 17 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 prevedono rispettivamente l’effettuazione del censimento dei siti potenzialmente contaminati e la redazione dell’anagrafe dei siti da bonificare, la quale, specificamente, deve includere quelle aree per le quali si sia riscontrato il superamento della concentrazione della soglia di contaminazione (CSC). Nell’ambito di tale censimento, l’ARPAM, incaricata dalla Regione Marche mediante apposita convenzione in data 16 novembre 2000 (D.G.R. n. 2162 del 17 ottobre 2000), avrebbe ricevuto la segnalazione del Comune di Pesaro protocollata al n. 1532 del 29 marzo 2002 (poi mutato in prot. n. 32377/01-17019) inerente all’area ex gasometro ubicata in Pesaro, alla via Solferino n. 32.

Il censimento e l’anagrafe, predisposti dall’ARPAM, sarebbero stati approvati dal Dirigente del Servizio Tutela e Risanamento Ambientale con decreto n. 10 del 23 gennaio 2003, per poi essere periodicamente aggiornati. Il d.lgs. n. 152 del 2006, inoltre, avrebbe cancellato l’obbligo di tenuta del predetto censimento, stabilendo che un sito avrebbe potuto essere considerato inquinato solo in caso di superamento della concentrazione della soglia di rischio (CSR), ossia, più precisamente, in caso di rischio per l’ambiente o la salute. L’inclusione del terreno di proprietà delle ricorrenti all’interno dell’anagrafe dei siti da bonificare, avvenuta con decreto del Dirigente della P.F. Green Economy, Ciclo dei Rifiuti, Bonifiche Ambientali, Aerea e Rischio industriale n. 49/GRE del 12 aprile 2012, invece, sarebbe seguita all’accertamento della presenza di fattori inquinanti da parte del N.O.E.

Ciò premesso in fatto, la Regione Marche ribadisce di aver esaustivamente adempiuto all’istanza di accesso agli atti consegnando in data 13 ottobre 2016 tutta la documentazione in suo possesso e di aver provveduto, a seguito della proposizione del ricorso, a depositare in giudizio i seguenti atti trasmessi dall’ARPAM:

- nota ARPAM n. 1532 del 3 aprile 2001;

- nota del Comune di Pesaro Prot. n. 29893 dell’1 giugno 2001;

- nota del Comune di Pesaro Prot. n. 17019 del 19 marzo 2002;

- allegato n. 3 alla convenzione Regione Marche - ARPAM approvata con D.G.R. n. 2162 del 17 ottobre 2000;

- documento recante “Aggiornamento del Piano Regionale di Bonifica dei Siti inquinati”;

- documento recante “Censimento dei siti potenzialmente contaminati art. 16 del D.M. 471/99”;

- n. 5 elenchi dei siti trasmessi dalla Regione Marche per l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti da bonificare.

Infine, sempre la Regione Marche precisa che l’omesso inserimento dell’area in parola nell’anagrafe dei siti da bonificare sarebbe stata causata dalla mancanza di ogni informazione circa il superamento della CSC all’interno della scheda di segnalazione predisposta dal Comune di Pesaro (nota prot. n. 17019 del 29 marzo 2002, con cui detta Amministrazione comunale aveva segnalato all’ARPAM che l’area era stata interessata da attività industriali dismesse, ovvero, in particolare, che era stata la sede dell’ex società per la illuminazione a gas della città di Pesaro). La Regione, d’altronde, non avrebbe potuto nemmeno verificare autonomamente i livelli inquinanti dell’area, stante l’elevato numero di siti interessati (1574).

Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2017, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata posta in decisione.

II. Tanto premesso in fatto, in diritto si osserva quanto segue.

II.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi