TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-02-14, n. 201800177

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-02-14, n. 201800177
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800177
Data del deposito : 14 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2018

N. 00177/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01140/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, K P, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Brescia, via Solferino 17;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l’ottemperanza

DELLA SENTENZA IRREVOCABILE DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA, SEZ. LAVORO - N. 15/2017,

PUBBLICATA IL

23/3/2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che, con la pronuncia in epigrafe, emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria (Corte d’Appello di Brescia, sez. lavoro), il ricorrente – affetto da -OMISSIS-– ha ottenuto l’accertamento del diritto a percepire l’indennizzo (integralmente rivalutato) previsto dall’art. 2 della L. 210/92 per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni;

- che, in particolare, la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado (Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, n. 38/2013);

- che quest’ultima pronuncia aveva condannato l’amministrazione evocata a “pagare … l’indennizzo di cui all’art. 1 della L. 210/92 (seconda categoria tabella A d.p.r. 834/81), comprensivo di rivalutazione per entrambe le sue componenti, a decorrere dal 1-12-2007, oltre agli interessi a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa” ;

- che il Ministero della Salute è stato altresì condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate nella pronuncia di appello (8.424 €, oltre ad accessori di legge);

- che, nell’atto di ricorso, l’esponente ha calcolato il credito in 97.692,55 €, sulla base della tabella in atti che il medesimo assume formata dal Ministero intimato ed utilizzata per la liquidazione del quantum ;

Tenuto conto:

- che, anzitutto, la sentenza di cui si chiede l'adempimento è regolarmente passata in giudicato (come da attestazione del funzionario di cancelleria della Corte d’Appello di Brescia, datata 28/11/2017 – allegato 4 fascicolo digitale);

- che il giudizio di ottemperanza può essere instaurato per sancire l'obbligo dell’Ente pubblico di conformarsi non solo al giudicato amministrativo ma ad ogni provvedimento giurisdizionale – sia del giudice ordinario, sia di altro giudice, sia dello stesso giudice amministrativo – assistito da stabilità, purché il predetto provvedimento definisca un determinato giudizio;

- che sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113 comma 2 del c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale <<al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza>> ;

- che l’esponente avverte, altresì, che la sentenza è stata notificata al Ministero della Salute, unitamente ad atto di precetto, in data 4/5/2017 (presso il domicilio eletto ex lege ) e il 16/5/2017 presso la sede dell’amministrazione, per cui appare ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 comma 1 del D.L. 31/12/1996 n. 669 (conv. in L. 28/2/1997 n. 30 e modificato dall’art. 44, comma 3 del D.L. 30/9/2003 n. 269 conv. in L. 24/11/2003 n. 326);

Evidenziato:

- che la pretesa del ricorrente, così come qualificata e quantificata, non risulta specificatamente contestata dal costituito Ministero della Salute, per cui – in espressa applicazione dell’art. 64, comma 2 c.p.a. – deve essere accolta (cfr. in termini analoghi sentenze sez. I – 12/7/2016 n. 984;
23/6/2016 n. 869;
18/11/2016 n. 1534;
5/12/2016 n. 1668;
9/2/2017 n. 194);

- che pertanto deve essere dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di dare esecuzione a quanto stabilito dal giudice del lavoro di Bergamo con la sentenza n. 38/2013 (confermata in appello), corrispondendo al ricorrente il dovuto, oltre agli interessi legali maturati e non corrisposti, e alle spese di lite già liquidate nella sentenza della Corte d’Appello;

- che la cifra calcolata costituirà il punto di riferimento per l’emanazione dell’atto di liquidazione, salva la dovuta verifica della correttezza del calcolo;

Considerato:

- che, circa il quomodo dell’accoglimento, il Collegio ritiene di uniformarsi all’indirizzo già assunto dalla Sezione in analoghi giudizi di ottemperanza (cfr. sentenze 12/4/2016 n. 508;
12/1/2016 nn. 35, 36 e 37);
e cioè:

a) in accoglimento dell’istanza di parte (e tenendo conto del rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del tempo già trascorso dal deposito della sentenza passata in giudicato) si nomina direttamente il Commissario ad acta , che dovrà adottare tutti i provvedimenti amministrativi e contabili necessari, fino all’emissione del mandato di pagamento a favore del ricorrente;

b) questo compito è attribuito al Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, in considerazione della competenza specifica di tale articolazione organizzativa in materia di indennizzi;
trattandosi di un dirigente dell’amministrazione convenuta in giudizio, non appare necessario fissare alcun compenso;

c) il Commissario ad acta dovrà far conseguire al ricorrente quanto stabilito nella citata pronuncia passata in giudicato, con gli interessi legali fino al saldo, nonché le spese del presente giudizio (liquidate come in dispositivo) e il rimborso del contributo unificato;

d) il termine di emissione del mandato di pagamento è fissato in sessanta giorni dal deposito della presente sentenza;

e) la mancanza di disponibilità finanziarie su un apposito capitolo di bilancio non è un’esimente per non onorare i debiti dell’amministrazione accertati mediante sentenza (v.

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