TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300639

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300639
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202300639
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 00639/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00333/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lauro, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato E M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, avverso e per l'annullamento, previa sospensiva:

- del Decreto del Sindaco del Comune di Lauro (AV) n. -OMISSIS-– prot. n. -OMISSIS-– ad oggetto: decreto di revoca dell'Amministratore Unico dell'-OMISSIS-, notificato in pari data;

- e di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi giuridici del ricorrente, ivi compreso e per quanto di ragione, il Decreto del Sindaco del Comune di Lauro (AV) n. -OMISSIS-– prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato nominato Amministratore Unico dell'-OMISSIS-, il dr. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-(C.F.: -OMISSIS-).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 13/4/2022, avverso e per l'annullamento, previa sospensiva:

- del decreto n. -OMISSIS-del Sindaco di Lauro (AV) prot. n. -OMISSIS--ad oggetto: decreto di revoca dell'Amministratore Unico dell'-OMISSIS- il dott. -OMISSIS-;

- dell'atto di proroga n. -OMISSIS-del Sindaco di Lauro (AV) prot. n. -OMISSIS-, ad oggetto: atto di proroga dell'Amministratore Unico dell'-OMISSIS-, dott. -OMISSIS-;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusa, la comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90 del procedimento di revoca del dr. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-del Sindaco di Lauro (AV), l'atto prot. n. -OMISSIS-del Sindaco di Lauro, ad oggetto: annullamento dell'atto di revoca del -OMISSIS- del dr. -OMISSIS- per violazione dell'art. 7 L. n. 241/1990, in parte qua non ha disposto la reintegrazione del ricorrente nell'incarico;

- nonché, ove esistente, del decreto di nomina dell'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale alla cessazione dell'efficacia dell'atto di proroga n. -OMISSIS-, del quale si ignorano data ed estremi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 26/4/2022, avverso e per l'annullamento, previa sospensiva:

- del Decreto del Sindaco del Comune di Lauro n. -OMISSIS-ad oggetto: decreto di conferma dell'atto di nomina dell'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale ACM, dott. -OMISSIS-;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lauro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. F D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato il Decreto del Sindaco del Comune di Lauro n. -OMISSIS-– prot. n. -OMISSIS-con il quale gli è stato revocato l’incarico di Amministratore Unico dell’-OMISSIS-, nonché il Decreto del Sindaco del Comune di Lauro (AV) n. -OMISSIS-– prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stato nominato il nuovo Amministratore Unico dell’-OMISSIS-, il dr. -OMISSIS-. -OMISSIS- ha lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione, nonché l’illegittimità derivata della nomina del nuovo amministratore.

Si è costituito il Comune di Lauro per resistere al ricorso.

Anche alla luce dei motivi di ricorso, il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è stato annullato d’ufficio del Comune in data 4.3.2022 per la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento. Quindi successivamente l’amministrazione comunale ha nuovamente provveduto in ordine alla revoca dell’amministratore -OMISSIS-, in quanto con decreto n. -OMISSIS-del Sindaco di Lauro (AV) prot. n. -OMISSIS-, previa comunicazione di avvio del procedimento, è stata nuovamente disposta la revoca di -OMISSIS- dall’incarico di Amministratore Unico dell’-OMISSIS-, e con atto di proroga n. -OMISSIS-del Sindaco di Lauro (AV) prot. n. -OMISSIS-è stata disposta la proroga dell’Amministratore Unico dell’-OMISSIS-, dott. -OMISSIS-.

Tali nuovi atti sono stati impugnati con motivi aggiunti, per resistere ai quali il Comune di Lauro si è difeso con memoria regolarmente depositata.

Successivamente, nelle more del giudizio, è stato emesso il Decreto del Sindaco del Comune di Lauro n. -OMISSIS-, con il quale è stato confermato l’atto di nomina dell’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale ACM, dott. -OMISSIS-.

Avverso tale atto -OMISSIS- ha proposto ulteriore ricorso contenente motivi aggiunti.

Dopo lo scambio di memorie e di repliche, all’esito dell’udienza del giorno 8 marzo 2023 il Collegio ha riservato la decisione.

2. Il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile, in quanto il Decreto di revoca dall’incarico di amministratore ivi impugnato, poiché non preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, è stato annullato d’ufficio, e successivamente è stato emesso il nuovo decreto n. -OMISSIS-di revoca dell’amministratore, previa comunicazione di avvio del procedimento.

3. I motivi aggiunti sono stati proposti, appunto, avverso il decreto n. -OMISSIS-del Sindaco di Lauro (AV) prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata nuovamente disposta la revoca di -OMISSIS- dall’incarico di Amministratore Unico dell’-OMISSIS-, nonché avverso l’atto di proroga n. -OMISSIS-del Sindaco di Lauro (AV) prot. n. -OMISSIS-con cui è stata disposta la proroga dell’Amministratore Unico dell’-OMISSIS-, dott. -OMISSIS-.

Il nuovo provvedimento di revoca si fonda su una duplice motivazione. In primo luogo, il provvedimento impugnato evidenzia la non prorogabilità dell’incarico di amministratore conferito a -OMISSIS-;
lo Statuto dell’ente di cui -OMISSIS- era amministratore prevede la durata triennale dell’incarico di amministratore, mentre -OMISSIS- sarebbe stato nominato nel 2009, poi nuovamente confermato nel 2017, e illegittimamente nuovamente confermato per il nuovo triennio dal 2020. Il secondo motivo a fondamento del provvedimento impugnato consiste nella compromissione del rapporto fiduciario tra il Comune di Lauro e -OMISSIS-, in ragione del vincolo necessariamente fiduciario con il Comune derivante dalla natura dell’azienda gestita, cioè un’Azienda Speciale;
la fiducia sarebbe stata compromessa da molteplici indagini e procedimenti penali gravanti su -OMISSIS- per fatti attinenti alla sua gestione dell’Azienda Speciale.

3.1. Con il primo motivo, -OMISSIS- ha lamentato che la comunicazione di avvio del procedimento sarebbe solo apparente, in quanto sarebbe troppo generica sui motivi della perdita del rapporto fiduciario, i quali sarebbero stati dettagliati solo nel provvedimento impugnato.

Il motivo è infondato.

La comunicazione di avvio è sufficientemente completa, e idonea a consentire la piena partecipazione di -OMISSIS- al procedimento. -OMISSIS-, partecipando all’ iter procedimentale e avendo la possibilità quindi di incardinare il contraddittorio procedimentale, è stato messo in condizione di conoscere pienamente le ragioni dell’amministrazione. L’argomento secondo cui il contenuto del provvedimento impugnato sarebbe, in tesi, più ricco di quanto indicato nella comunicazione di avvio del procedimento è circostanza non dirimente, essendo fisiologico che all’esito dell’istruttoria procedimentale e dell’eventuale apporto partecipativo del privato il contenuto della motivazione del provvedimento conclusivo si arricchisca rispetto alle indicazioni contenute nella comunicazione di avvio del procedimento.

3.2. Con il secondo motivo -OMISSIS- ha lamentato che il provvedimento impugnato non individuerebbe le gravi e reiterate violazioni a fronte delle quali, in base al Regolamento, è consentita la revoca dell’amministratore;
in particolare, l’art. 6 comma 7 del Regolamento dispone che “ in caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte della società e dell’Azienda Speciale, degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune, di omissione degli obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, l’Organo di Amministrazione della società e dell’Azienda Speciale può essere revocato per giusta causa, nel rispetto della legge e dello Statuto sociale ”.

Con il terzo motivo -OMISSIS- ha sostenuto l’insussistenza delle ragioni a fondamento della revoca.

Con il quarto motivo è lamentato il vizio di motivazione e di istruttoria.

Il Collegio ritiene che il secondo, il terzo e il quarto motivo possano essere esaminati congiuntamente in quanto intimamente connessi.

Il provvedimento impugnato ha evidenziato in parte motiva: « che è in corso giudizio penale nei confronti dell'amministratore unico "per violazioni alle disposizioni in materia ambientale" (cfr. Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Avellino, atto di rigetto del 31 dicembre 2021);
che è in corso giudizio penale nei confronti dell'amministratore unico, imputato (in concorso con l'ex Sindaco p.t. del Comune di Lauro) per l'illegittimo esercizio delle "funzioni di direttore generale dell'azienda speciale, in violazione degli artt. 5 co . 9 d.l. 95/12 conv. con I. 135/12 e succ.mod., 33 co. 3 d.l. 233 del 2006 (trattandosi di soggetto collocato in quiescenza che aveva compiuto 65 anni di età), e riconoscendo al -OMISSIS-, in violazione degli artt. 6 co. 2 d.l. 78/2000, 17 co. 3 I. 125/2015, 5 co. 9 d.l. 95/12, in relazione all'attività svolta quale amministratore unico dell'azienda speciale, premi di rendimento" per gli anni: 2016-2017-2018, (richiesta di rinvio a giudizio del 30.03.2021 del Sost. Procuratore della Repubblica di Avellino);
che è in corso giudizio penale nei confronti dell'amministratore unico, imputato "per il reato di cui agli artt. 81 cpv cp, 323 c.p. perché, anche in tempi diversi ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nella qualità di A.U./direttore generale dell'Azienda Speciale "Antico Clanis Multiutility", nella svolgimento delle sue funzioni, procedeva ad affidare incarichi di collaborazione professionale a: P A (con lettera prot. 1126 del 25.9.17);
D A R (con delibera di nomina: n. 8 del 4.4.19, n. 10 del 9.5 .19, n. 12 del 11.6.19);
S L (con delibera di nomina: n. 4 dell'8.11.18, n. 1del 7.1.19, n. 3 dell'1.2.19, n. 7 dell'1.4 .19, n. 11del 3.6.19, n. 13 dell'1.7.19);
a mezzo ed affidamento diretto ed in assenza del ricorso a procedure ad evidenza pubblica previste dall'art. 19 co 2 d.lvo 175 del 2016 e 35 co 3 d.lvo 165/2001, così intenzionalmente procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale ai predetti affidatari"
».

Parte ricorrente ha sostenuto che per alcune fattispecie è intervenuta l’archiviazione, mentre per altre, come ad esempio per l’imputazione per abuso d’ufficio, sarebbe ancora pendente il dibattimento, per cui non sarebbe intervenuta alcuna sentenza di condanna definitiva, e comunque l’amministrazione non avrebbe nel provvedimento spiegato le ragioni della compromissione del rapporto fiduciario, specie in assenza di condanne definitive.

Nello specifico, con riguardo al giudizio penale nei confronti dell’Amministratore Unico “ per violazioni alle disposizioni in materia ambientale ”, parte ricorrente ha affermato che è intervenuta archiviazione (cfr. GIP del Tribunale di Avellino, atto di rigetto del 21.12.2021).

Con riguardo invece al procedimento penale per il reato di abuso d’ufficio in relazione a fatti commessi nella qualità di amministratore, in fase dibattimentale, il ricorrente ha evidenziato che il giudizio verte su due capi di imputazione: il primo riguarda l’esercizio delle “ funzioni di Direttore Generale dell’Azienda ”, per le quali è contestata la violazione dell’art. 5, comma 9 D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 e dell’art. 33 comma 3 del D.L. 233/2006 (la contestazione ha per oggetto il conferimento dell’incarico al dr. -OMISSIS-in quanto “ soggetto collocato in quiescenza che aveva compiuto il sessantacinquesimo anno di età ”, nonché la erogazione di premi di rendimento per le annualità 2016-2017-2018);
il secondo capo di imputazione ha per oggetto i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 323 c.p. per l’affidamento di incarichi di collaborazione professionale a tre soggetti a mezzo di affidamento diretto ed in assenza di procedure di evidenza pubblica. Con riguardo alla prima contestazione, parte ricorrente ha affermato che sarebbe stata l’amministrazione a conferirgli l’incarico pur avendo superato i 65 anni di età, per cui nessuna responsabilità egli ne avrebbe;
con riguardo invece agli incarichi retribuiti che egli avrebbe conferito senza gara, parte ricorrente ha affermato che i fatti contestati risalgono al 2017-2018, e si tratterebbe di tre incarichi di modesto importo, debitamente pubblicati nell’Albo Pretorio o sul sito istituzionale del Comune, senza che l’amministrazione comunale abbia tempestivamente mosso rilievi, e comunque il relativo dibattimento sarebbe solo nella fase di avvio.

Inoltre il provvedimento impugnato non conterrebbe alcuna valutazione del pubblico interesse alla revoca dell’amministratore.

L’amministrazione resistente ha replicato che parte ricorrente abbia contestato la rilevanza penale dei fatti addebitati, ma non abbia contestato i fatti in sé, i quali assumono un’autonoma rilevanza sul piano civile, contabile, e sul piano del rapporto fiduciario con l’amministrazione comunale. Secondo l’amministrazione resistente « Trova conferma quanto assunto sui presupposti fondamentali non contestati:

1) la pendenza dei plurimi giudizi penali;

2) la nomina senza concorso o selezione pubblica di dipendenti per funzioni da esercitare in sede e fuori sede;

3) la sostituzione di erogazioni premiali allo stipendio ordinario;

4) l’assenza di una rigorosa perizia tecnico-contabile che possa provare l’efficienza più volte evocata;

5) una partecipazione rispettosa degli elementi essenziali fissati dall’art. 8 L. 241/90 (amministrazione competente, oggetto del procedimento promosso, ufficio e persona del responsabile del procedimento);

6) l’utilizzo di fondi pubblici per sanzioni penali disposte ad personam ».

L’amministrazione resistente ha altresì contestato la circostanza secondo cui l’imputazione per reati ambientali sarebbe superata dall’intervenuta archiviazione, in quanto, in realtà, sarebbe solo stata pagata la sanzione pecuniaria alternativa, peraltro non con fondi personali ma con fonti dell’ente.

Neppure potrebbe sostenersi, secondo l’amministrazione resistente, che l’incarico di -OMISSIS- non sia retribuito, in quanto sarebbero stati percepiti premi di rendimento, poi restituiti da -OMISSIS- solo con riguardo all’annualità 2018.

Inoltre l’amministrazione resistente ha evidenziato he -OMISSIS- non ha impugnato l’atto di vigilanza sugli organi del Prefetto di Avellino del -OMISSIS-, nel quale la prefettura, in sede di controllo, ha chiesto conferma della intervenuta nomina a tempo indeterminato del ricorrente pur collocato in quiescenza attraverso il conferimento di incarico dirigenziale in violazione del limite annuale, in violazione dell’art. 5, comma 9 della L. n. 135/2012.

Il Collegio ritiene che i descritti motivi di ricorso siano infondati. A seguito di adeguata istruttoria, e con congrua motivazione, l’amministrazione ha illustrato le ragioni per le quali è menomato il rapporto di fiducia con -OMISSIS-, nell’ambito di un rapporto, quello tra Comune e amministrazione dell’Azienda Speciale legata al Comune, connotato da un penetrante legame fiduciario intuitu personae . Tale valutazione fiduciaria prescinde dalla rilevanza penale dei fatti contestati, assumendo invece rilievo i fatti in sé, in quanto idonei ad incrinare il rapporto fiduciario. Sotto tale profilo, con sufficiente, logica, argomentata e quindi non censurabile motivazione, l’amministrazione ha dato rilevanza a fatti storici (si ripete, a prescindere dalla qualificazione penalistica) non specificamente contestati nel presente giudizio, cioè: la nomina senza concorso o selezione pubblica di dipendenti per funzioni da esercitare in sede e fuori sede;
la sostituzione di erogazioni premiali allo stipendio ordinario;
l’utilizzo di fondi pubblici per sanzioni penali disposte ad personam ;
la permanenza dell’incarico dirigenziale oltre il sessantacinquesimo anno di età così come rilevato dall’atto di vigilanza sugli organi del Prefetto di Avellino del -OMISSIS-. Ad abundantiam , anche la circostanza che la rilevanza penale dei fatti abbia ricevuto un primo positivo vaglio con il rinvio a giudizio non è elemento secondario al fine della valutazione della permanenza del rapporto fiduciario tra il Comune di Lauro e -OMISSIS-.

3.3. Essendo l’atto impugnato plurimotivato, con autonome ragioni, sia con riferimento alla non prorogabilità dell’incarico sia con riferimento alla compromissione del rapporto fiduciario, e avendo il Collegio accertato la non censurabilità della motivazione sotto questo secondo profilo, non occorre verificare la fondatezza delle censure di -OMISSIS- sulla prorogabilità dell’incarico di amministratore conferitogli.

3.4. Con il quinto motivo -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità derivata della proroga della nomina del nuovo amministratore dott. -OMISSIS-, derivante dalla asserita illegittimità della revoca dell’amministratore.

Il motivo è destituito di fondamento, in quanto, essendo infondate le doglianze avverso la revoca dell’amministratore -OMISSIS-, non sussiste alcuna illegittimità derivata della proroga della nomina del nuovo amministratore dott. -OMISSIS-.

4. Nelle more del giudizio, è stato emesso il Decreto del Sindaco del Comune di Lauro n. -OMISSIS-, con il quale è stato confermato l’atto di nomina dell’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale ACM, dott. -OMISSIS-. Avverso tale atto -OMISSIS- ha proposto ulteriore ricorso contenente motivi aggiunti.

4.1. Con il primo motivo -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità derivata della conferma della nomina del nuovo amministratore dott. -OMISSIS-, derivante dalla asserita illegittimità della revoca dell’amministratore.

Il motivo è infondato, in quanto, essendo infondate le doglianze avverso la revoca dell’amministratore -OMISSIS-, non sussiste alcuna illegittimità derivata della conferma della nomina del nuovo amministratore dott. -OMISSIS-.

4.2. Con il secondo motivo è lamentata l’insufficienza della motivazione della scelta del nuovo amministratore, in quanto non sarebbero illustrate le ragioni della scelta.

Il motivo è infondato. La scelta dell’amministratore dell’Azienda Speciale, per il vincolo stringente con l’ente comunale, è atto connotato da ampia discrezionalità, in ragione del vincolo fiduciario intuitu personale con l’ente comunale. Ne consegue che, non essendovi una valutazione comparativa con altri candidati, non è richiesta una motivazione particolarmente stringente, essendo sufficiente che traspaia il motivo della sussistenza del rapporto fiduciario. Nel caso in esame tale onere motivazionale è adeguatamente assolto con il richiamo al curriculum del nuovo amministratore, che giustifica le ragioni del rapporto fiduciario.

Peraltro -OMISSIS- non ha prospettato l’inadeguatezza o l’incapacità del nuovo amministratore, o comunque ragioni che dovrebbero incrinarne il rapporto fiduciario con l’ente comunale.

4.3. Con il terzo motivo -OMISSIS- contesta l’atto impugnato nel punto in cui esso fa riferimento al presupposto “ procedimento partecipato di revoca del precedente amministratore dell’ACM … che si è ritualmente concluso nel rispetto del termine di 10 giorni ”;
secondo parte ricorrente infatti la propria revoca sarebbe illegittima in quanto solo apparentemente sarebbe stata assicurata la partecipazione procedimentale.

Il Collegio ritiene tale doglianza riguarda semmai il provvedimento di revoca e non la conferma della nomina del nuovo amministratore;
comunque la doglianza è infondata nel merito, per i motivi già illustrati sopra nel punto 3.1 della presente motivazione, a cui occorre rinviare.

4.4. Anche i motivi aggiunti in esame sono pertanto infondati.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

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