TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-02-20, n. 201300233

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2013-02-20, n. 201300233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201300233
Data del deposito : 20 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00759/2012 REG.RIC.

N. 00233/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00759/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 759 del 2012, proposto da:
A B, rappresentata e difesa dall'avv. S G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Giovanni Servais, 48;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Provveditorato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta - Amministrazione Penitenziaria, Commissione Arbitrale Regionale c/o Provveditorato Regionale Piemonte e Valle D'Aosta;

per l'annullamento

1) della nota in data 14.5.2012, prot. ARCHIDOC NR18069/12 del Provveditore Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

2) della nota del 21.5.2012 prot.

ARCHIDOC NR

19072/12 del Provveditore Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;

3) del verbale n. 6 e della delibera della Commissione Arbitrale Regionale n. 11 della riunione del 9.5.2012;

4) del verbale n. 5 della riunione del 20.4.2012 della medesima Commissione Arbitrale Regionale;

5) del provvedimento del Provveditore, di annullamento dell'"interpello locale" del dicembre del 2011;

6) del silenzio serbato dal Provveditore Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sulla richiesta del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria di "sospensione" della disposizione di rientro al proprio precedente posto di lavoro della sig.ra Blia;

7) di ogni atto presupposto, preordinato, o comunque connesso, in particolare ogni ulteriore bando d'interpello per l'individuazione di un'unità di Polizia Penitenziaria da adibire all'ufficio sicurezza e traduzione,

nonchè con i motivi aggiunti depositati in data 7/1/2013

del provvedimento del 2.11.2012 prot. ARCHIDOC n. 39918/12 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditore Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta -Ufficio Contenzioso;

della nota datata 2.11.2012, prot. ARCHIDOC n. 39919/12 Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Provveditore Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta - Ufficio Contenzioso;

per l'accertamento

del diritto della ricorrente al mantenimento del distacco a tempo indeterminato del ruolo e delle mansioni presso l'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni del Provveditorato Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quale legittima vincitrice dell'interpello locale bandito nel dicembre 2011;

nonché

per il risarcimento del danno


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) In data 15.11.11, il Provveditore Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Ministero della Giustizia, «Rilevata l'esigenza di provvedere al reintegro delle unità di polizia;
(omissis) Visto l'esito dell'incontro Sindacale con le OO.SS. del 9/11/11» emanava (secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'intesa sui criteri per la mobilità regionale del personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria sottoscritta in data 20 maggio 2010) un c.d. "Interpello locale" «esteso a tutto il personale appartenente al predetto ruolo, in servizio presso questo Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Piemonte e della Valle d'Aosta (omissis) per reperire una unità da adibire all'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Traduzioni».

• La sig.ra A B, assunta dal 1.9.98 dal Ministero di Grazia e Giustizia e in forza (nel novembre 2011) al centralino del Carcere Lo Russo e Cotugno di Torino, partecipava a tale procedura concorsuale interna, classificandosi prima in graduatoria.

• In data 29.12.11, con nota

ARCHIDOC NR

48437/11, prendendosi atto dell'esito delle prove finali, si disponeva che A B, a far data 09/01/2012, fosse distaccata a tempo indeterminato presso l'ufficio della Sicurezza e delle traduzioni di questo Provveditorato Regionale.

• Da tale data (9.1.12) la ricorrente ha, quindi, ricoperto l'incarico assegnatole.

• Con atto datato 05.01.2012 l'agente scelto M proponeva ricorso gerarchico al Provveditore Regionale, chiedendo l’annullamento dell’interpello, invalidato a suo dire dalla presenza all’interno del questionario di alcune domande (in particolare la n. 5, 7 e 9) riguardanti non già il Modello Organizzativo vigente ma la nuova bozza di Modello Operativo non ancora in vigore.

Nel provvedimento decisorio (trasmesso con nota del 01.02.2012 – prot. archidoc n. 4158/12), il Provveditore respingeva quasi integralmente il ricorso gerarchico, accogliendolo limitatamente alla contestazione del quesito n. 9.

A seguito della rivalutazione di tutti gli elaborati, disposta in conseguenza del parziale accoglimento del ricorso, veniva riformulata una nuova graduatoria che confermava come vincitrice l'assistente Blia (con punteggio pieno: pt. 10,00).

• In data 18.4.12, su iniziativa di un rappresentante sindacale, si riuniva la Commissione Arbitrale Regionale (c.d. C.A.R.) espressamente istituita (ex art. 3 "Contrattazione decentrata", paragrafo 14, dell'Accordo Nazionale Quadro d’Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria stipulato ai sensi dell’articolo 3, 7° comma, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 e dell’articolo 24 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164) «al fine di garantire l’applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati» e per l’esercizio di « funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo d’intesa regionale ed ai principi e criteri determinati nell’A.N.Q.».

• Il punto 2 dell'ordine del giorno chiedeva alla commissione di decidere se nelle modalità di svolgimento dell’interpello per una unità di Polizia Penitenziaria da assegnare all'UST vi fosse stata violazione dell’articolo 5 comma 1 dell'accordo regionale sui nuclei operativi siglato il 22/3/2011. Dalla votazione sul punto, su 16 votanti, emergevano 2 risposte affermative, 10 risposte negative (nel senso della non sussistenza della violazione) e 4 astensioni. Conseguentemente, non essendosi raggiunta la maggioranza dei due terzi prevista dal vigente a.n.q., si disponeva che la questione venisse trattata nel corso della seduta di prossima convocazione.

• In data 9.5.12, i componenti della medesima Commissione si riunivano nuovamente e, con 12 voti favorevoli e 3 astensioni, deliberavano che la somministrazione del questionario summenzionato per l’interpello, prevedendo domande vertenti sul modello organizzativo della traduzioni non ancora vigente all'epoca della prova, costituisse violazione dei vigenti accordi in materia di mobilità.

• Con una nota in data 14.5.12, il Provveditore Regionale dichiarava di prendere atto della delibera n. 11, preannunciando la formale comunicazione dei relativi esiti alla vincitrice dell'interpello annullato, nonché l'emanazione di un nuovo bando d'interpello per l'individuazione di un'unità di Polizia Penitenziaria da adibire all'ufficio sicurezza e traduzione del Provveditorato.

• In data 17.5.12, il Provveditore, in asserita «esecuzione della delibera C.A.R. n.11/2012», emanava il "nuovo" bando di interpello per l'assegnazione del posto attribuito nel gennaio 2012 alla sig. ra Blia.

• In data 21.5.12, il medesimo Provveditore annullava, per un vizio di forma, il bando da lui indetto quattro giorni prima, «nelle more che si proceda al confronto sindacale finalizzato al recepimento in sede locale dell'intesa regionale sulla mobilità sottoscritta il 20 maggio 2010».

• Nella medesima comunicazione «si dispone, inoltre, il rientro al proprio posto di servizio della dipendente vincitrice dell'interpello annullato dalla delibera della Commissione Arbitrale Regionale n. 11 del 9 maggio 2012».

• In data 24.5.12 il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria SAPPE (ex art. 3, comma 18 dell’Accordo Nazionale Quadro) proponeva ricorso avverso la statuizione del C.A.R. alla Commissione Centrale di Roma.

• In data 5.6.12 la medesima organizzazione sindacale inoltrava al Provveditore Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, una precisa e circostanziata richiesta di “sospensione” della disposizione di rientro al proprio - precedente - posto di lavoro (centralino presso il carcere Lo Russo e Cotugno) della sig. ra Blia.

2) Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati, tra gli altri, gli atti del provveditore assunti in data 14.0.5.2012 e 21.05.2012, unitamente ai verbali delle sedute della C.A..R, alla delibera n. 11 adottata all’esito della seduta del 09.05.2012, sulla base dei seguenti motivi di censura.

I) Con riferimento ai verbali n. 5 del 18.4.12 e n. 6 del 9.5.12 – Incompetenza assoluta - Violazione di legge e dell'Accordo Nazionale Quadro e dell’Accordo Regionale concernente le modalità di interpello 22.3.11 sotto molteplici profili - Difetto dei presupposti di legge - Violazione del principio del giusto processo e della tutela giudiziaria costituzionalmente garantita – Irragionevolezza manifesta.

La ricorrente ha evidenziato come la C.A.R. non avesse alcun genere di potere di esame, di intervento e di valutazione in merito allo svolgimento delle prove dei c.d. "interpelli locali", e come pertanto non potesse attribuirsi arbitrariamente competenze del tutto avulse da quelle, specifiche e ben delimitate, assegnatele in tema di contrattazione sindacale dall'art. 3 "Contrattazione decentrata", paragrafo 14, dell'Accordo Nazionale Quadro d’Amministrazione per il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria stipulato ai sensi dell’art. 3, 7° comma, del D. Lgs. 12.5.95, n.195 e dell’art. 24 del D.P.R. 18.6.02, n. 164

II) Con riferimento ai verbali n. 5 del 18.4.12 e n. 6 del 9.5.12 - Difetto di motivazione e contraddittorietà tra le due decisioni.

La ricorrente ha rilevato che la C.A.R. non ha motivato la propria decisione del 9.5.12, in particolare fornendo spiegazione circa l’evidente contraddittorietà della decisione rispetto a quanto statuito appena tre settimane prima in merito alla dichiarata non sussistenza della violazione dell’articolo 5 comma 1 dell'accordo regionale sui nuclei operativi siglato il 22.3.11 da parte delle procedure seguite dall’Amministrazione per l'interpello.

III) Con riferimento ai diversi atti del Provveditore - Difetto assoluto di motivazione - Carenza assoluta dei presupposti in fatto e in diritto - Difetto assoluto di istruttoria - Sviamento di causa - Violazione dei principi, anche costituzionali (art. 97 Cost.) di buon andamento e di trasparenza dell'attività amministrativo.

Gli atti del Provveditore sono stati censurati sotto molteplici aspetti, in quanto:

- avrebbero recepito acriticamente e senza alcuna motivazione la decisione di un organo incompetente (la C.A.R.);

- avrebbero dedotto da tale determinazione, senza alcuna argomentazione, la necessaria consequenzialità dell’annullamento della procedura di interpello vinto dalla sig. ra Blia;

- non avrebbero in alcun modo tenuto conto dell’assoluta inesistenza dei presupposti di fatto e diritto per assumere una tale statuizione, evitando anche qualsiasi considerazione in merito alla fondatezza delle osservazioni sui criteri di valutazione del questionario in oggetto;

- non avrebbero valutato la contraddittorietà di contenuti tra le due delibere del C.A.R. del 18.4.12 e del 9.5.12 in merito alla sussistenza della violazione dell’articolo 5 comma 1 dell'accordo regionale sui nuclei operativi siglato il 22.3.11;

- non avrebbero in alcun modo motivato sulla possibilità di sentire in via istruttoria l’apposita commissione di valutazione della procedura in questione, ovvero la stessa sig. ra Blia, destinataria del provvedimento di annullamento;

- non avrebbero tenuto conto, né motivato sul fatto che la decisione della C.A.R. fosse, comunque, ancora sub iudice, essendo stato proposto ricorso alla Commissione Centrale di Roma;

- non avrebbero valutato, in un ottica di buon andamento dell’organizzazione amministrativa, possibili soluzioni operative alternative.

IV) Violazione dei principi sul giusto procedimento ex art. 7 e segg. L.

7.8.1990, n. 241.

La ricorrente lamenta di non essere stata adeguatamente informata, con un apposito e idoneo avviso di avvio del procedimento di annullamento dell'interpello.

V) Sul contenuto effettivo del questionario oggetto della prova dell’interpello del dicembre 2011, la ricorrente contesta il giudizio espresso dalla C.A.R., acriticamente recepito dal Provveditore.

Infatti, secondo la detta Commissione Arbitrale, la prova di interpello del dicembre 2011 doveva necessariamente vertere sul Modello Organizzativo del servizio di “Traduzioni” entrato in vigore nel 1998 e non su quello già approvato con il D.M.

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