TAR Milano, sez. III, sentenza 2014-07-17, n. 201401927
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N. 01927/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02520/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2013, proposto da Multimedica Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. M C A C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Boscovich, 27;
contro
la ASL – Azienda sanitaria locale di Varese, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e P P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Liutprando, 9;
nei confronti di
la Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, n.c.;
per l’annullamento
- della deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Varese n. 318 del 13 giugno 2013 avente ad oggetto Ricognizione economica dell’esito delle attività di verifica sulle prestazioni di ricovero degli anni 1998-2002 effettuate dal Nucleo Operativo di Controllo dell’ASL di Varese presso la Struttura di ricovero e cura “Casa di Cura Santa Maria Multimedica Holding S.p.a” di Castellanza ;
- per quanto occorra, della DGR della Regione Lombardia n. VII/943 in data 3 agosto 2000, limitatamente alla parte in cui dispone che il recupero degli importi derivanti dalle verifiche NOC avvenga sul fatturato netto delle strutture quando il controllo ed il relativo accertamento si sono conclusi dopo il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la prestazione controllata è stata erogata;
nonché per l’accertamento
dell’insussistenza, in tutto od in parte, del diritto della