TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-09-13, n. 202202385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2022-09-13, n. 202202385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202385
Data del deposito : 13 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2022

N. 02385/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01915/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Biomérieux Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R R V, R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Papardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Bruker Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, M I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina n. 1685 del 15 novembre 2021, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dal lotto n. 11 della gara “ Service sistemi diagnostici patologia clinica e apparecchiature per raccolta emocomponenti e attività cliniche di medicina trasfusionale ” ed ha contestualmente aggiudicato lo stesso lotto alla controinteressata;

- della nota prot. n. 46565 del 14 ottobre 2021 di comunicazione di esclusione;

- del verbale “postumo” della commissione tecnica del 13 ottobre 2021, di accoglimento parziale delle osservazioni della controinteressata rispetto all'iniziale aggiudicazione del lotto n. 11 a BioMérieux Italia S.p.A.;

- per quanto occorrer possa, del bando di gara/disciplinare, del Capitolato Tecnico e del Capitolato Speciale di appalto, delle comunicazioni e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione;

nonché

per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall'Amministrazione resistente con l'ATI aggiudicataria;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della deliberazione D.G. n. 1244 del 4 agosto 2021, nella parte in cui ha ammesso alla gara Bruker Italia s.r.l.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina e di Bruker Italia s.r.l.;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2022 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina ha disposto l’esclusione della Biomérieux Italia Spa dalla gara per l’affidamento relativo a “ Service sistemi diagnostici patologia clinica e apparecchiature per raccolta emocomponenti e attività cliniche di medicina trasfusionale ” in relazione al lotto di gara n. 11, ed ha aggiudicato lo stesso lotto in favore della controinteressata Bruker Italia s.r.l.

Con motivi aggiunti al ricorso introduttivo Biomérieux Italia Spa ha impugnato lo stesso provvedimento già impugnato con il ricorso introduttivo, anche nella parte in cui l’offerta della controinteressata Bruker Italia s.r.l. è stata ammessa alla procedura di gara, anziché esserne esclusa.

All’udienza pubblica del 26 maggio 2022 è stato dato avviso alle parti, a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a., dell'eventuale irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti in quanto contenenti censure che avrebbero potuto essere tempestivamente proposte con il ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 1579/2022 del 10 giugno 2022, la Sezione ha ribadito la questione

relativa alla possibile irricevibilità dei motivi aggiunti, assegnando alle parti il termine di dieci giorni per l’eventuale presentazione di memorie riguardanti la questione sollevata d’ufficio.

Con memoria depositata in data 20 giugno 2022, Biomérieux Italia ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, chiedendo al Tribunale una declaratoria di improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese del giudizio.

Con atto depositato in data 24 giugno 2022, la controinteressata Bruker Italia s.r.l. ha aderito alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, insistendo però per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Il Collegio ritiene che in virtù delle superiori dichiarazioni, che dimostrano essere venuto meno l’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
quanto alla regolazione delle spese, ritiene di disporne la compensazione tra le parti, in quanto la questione relativa all’eventuale irricevibilità dei motivi aggiunti – questione che ha reso non più attuale l’interesse della ricorrente ad ottenere una decisione di merito, secondo quanto dalla stessa dichiarato nella memoria del 20 giugno 2022 (pagg. 2-3) - è stata sollevata d’ufficio.

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