TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202300633

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-10-30, n. 202300633
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300633
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 00633/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00260/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pietro D'Elia, Diomede Geppe D'Elia, B G, F B, R C, M V C, V C, R C, B C, A C M, K L, A R F, G P, P F, R G, D G, L P F, M T, L F, F R, S C, C G, Vito D'Elia, D M, S B, A G, V G, A M, B D, F F, C F, P C D M, A A, G A, Geppa Cimino, Salvatore Gallitelli, Nunzia Raffaella Greco, Damiano Fai, Geppe Fai, Grazia Maria Lombardi, Francesco Viggiano, Vincenzo Bruno Amedeo Viggiano, Anna Maria Marrafino, Giovanni Favale, Antonio Castano, Geppe Calò, Pietro Forcillo, Mario Antonio Forcillo, Santina Caccamo, Domenico Mastromarino, Leonardo Crucinio, Germano Romano, Vito Ferrante, Massimo Campa, Berardino Sannucci, Anna Maria Gualtieri, Antonio Venezia, Vincenzo Tarulli, Angelo Vinella, Donato Emanuele Gallitelli, Cosimo Ferrante, Mario Michele Venezia, Elisabetta Lupo, Vincenzo Alianelli, Annunziata Alianelli, Stefania Lucia Viggiano, Rocco Braico, Domenico Petrozza, Raffaella D'Ettorre, Angelo Dimisio, Vito Rocco Oliva, Francesco Bubbico, Giovanni Sassone, Anna Ciarfaglia, Francesco Lapenta, Geppe Oliva, Mario Pompeo, Giovanni Pompeo, Vincenzo Pompeo, Vito Murro, Arcangelo Murro, Geppe Roberto Ciarfaglia, Mario Fiore, Geppe Venezia, Maria Fortunato, Rocco Venezia, Maria Assunta Paradiso, Rocco Bubbico, Antonia Ditaranto, Vito Matera, Leonardo Petrera, Francesco Ditaranto, Teodoro Emanuele Paride Alessa Casamassima, Agri Motola Società Agricola in persona del Leg. Rapp. pro tempore Motola Nunzia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Cosimo Antonicelli, PEC antonicelli.cosimo@legpec.it, domiciliati ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Comune di Montescaglioso, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, PEC lagrotta.ignazio@avvocatibari.legalmail.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Montescaglioso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Agostino Meale, PEC agostino.meale@pec.giuffre.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Regione Basilicata, in persona del Presidente della giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Faustina Demuro, PEC faustina.demuro@cert.regione.basilicata.it, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l’Ufficio Legale dell’Ente;

per l'annullamento:

-della Determinazione n. 85 del 23.2.2023, con la quale il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso ha: 1) annullato la precedente Determinazione n. 440 del 18.11.2022, di approvazione del Ruolo Canone Fitto Terreni (Anno 2021/2022) “per un importo complessivo di € 364.687,40”, in quanto, “per mero errore materiale, il criterio adottato per la determinazione dei canoni di locazione dei terreni comunali” (pari ad una superficie complessiva di 1.263 ettari, 71 are e 97 centiare) era “stato riferito alla sola coltura a seminativo e non in base alla coltura attuale, come già previsto nei contratti stipulati a partire dall’anno 2015”;
2) ed approvato il nuovo Ruolo Canone Fitto Terreni (Anno 2021/2022) “per un importo complessivo di € 907.950,94”, rideterminato, come da perizia dello stesso Dirigente del Settore Tecnico del 2.1.2023, in base al “metodo sintetico-comparativo con l’indicazione di un valore minimo ed un valore massimo a secondo della coltura in atto e rispettando le norma vigenti” (precisamente: Agrumeto, canone di locazione per ettaro da € 1.000,00 a € 1.200,00;
Vigneto, canone di locazione per ettaro da € 900,00 a € 1.100,00;
Frutteto, canone di locazione per ettaro da € 800,00 a € 1.000,00;
Oliveto, canone di locazione per ettaro da € 600,00 a € 800,00;
Seminativo irriguo, canone di locazione per ettaro da € 300,00 a € 500,00;
e Seminativo asciutto, canone di locazione per ettaro da € 100,00 a € 300,00), stabilendo che i 213 affittuari avrebbero dovuto pagare “la loro quota in unica soluzione entro e non oltre il 31.3.2023”;

-della Determinazione n. 205 del 18.4.2023, con la quale il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso, dopo aver richiamato, oltre alla predetta Determinazione n. 85 del 23.2.2023, anche l’incontro del 18.10.2022 con le Organizzazioni professionali di categoria provinciali Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri, nell’ambito del quale le predette Organizzazioni sindacali aveva dato parere positivo per la stipula di nuovi contratti di affitto, con decorrenza dall’inizio dell’annata agraria, cioè dall’11.11.2022 (in quanto: per la maggior parte degli affittuari il contratto era scaduto;
per altri vi era la sola determina di assegnazione;
i Centri di Assistenza Agricola non riuscivano a concludere le pratiche regionali di molti agricoltori, finalizzate all’ottenimento di contributi nazionali e comunitari, in quanto molte volte non riuscivano a validare il fascicolo aziendale), ha approvato lo schema di contratti di affitto dei terreni agricoli comunali, predisposto dall’Ufficio Demanio e Patrimonio;

-della deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione (nominato con DPR del 2.5.2018) n. 101 dell’11.4.2022, emanata in seguito al dissesto finanziario del Comune di Montescaglioso, dichiarato con Del. C.C. n. 43 del 15.12.2017, alle Delibere G.M. n. 6 del 15.1.2018 (con la quale sono state attivate le entrate ai sensi dell’art. 251 D.Lg.vo n. 267/2000, dando “atto che si procederà all’adeguamento tariffario del canone di fitto dei terreni”) e n. 85 del 2.10.2018 (di approvazione dell’Ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2022, comprendente “l’adeguamento dei canoni patrimoniali”) ed alla Del. C.C. n. 4 del 15.4.2019, di approvazione, ai sensi dell’art. 264 D.Lg.vo n. 267/200, del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per il periodo 2018-2022, nella parte in cui, dopo aver fatto presente che dei contratti di fitto/locazione di terreni agricoli comunali 40 “sono in scadenza” e 105 “sono scaduti”, mentre 65 erano stati solo assegnati, viene dato mandato al Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso, di adeguare i canoni di fitto/locazione scaduto o in scadenza dei terreni secondo i valori attuali di mercato;


Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;

Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 10.7.2023 e depositato il 12.7.2023, con il quale è stata impugnata la nota del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso prot. n. 6997 dell’11.5.2023, di invito alla stipula, entro 30 giorni, del nuovo contratto di fitto, con l’espressa avvertenza che “la mancata stipula dei contratti determinerà la decadenza della concessione”;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montescaglioso, della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Montescaglioso e della Regione Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le 94 persone, indicate in epigrafe, conducono terreni agricoli, di proprietà del Comune di Montescaglioso.

Con Determinazione n. 49 del 22.2.2005 il Comune di Montescaglioso: 1) determinava il canone annuo di concessione dei predetti terreni, “diversificato secondo il tipo di coltura e classe catastale e qualifica di coltivatore diretto o non coltivatore”, oltre € 11,00 per ettaro “quale quota parte a carico del concessionario dell’imposta dovuta al Consorzio di Bonifica” e l’incremento annuo del 75% dell’indice ISTAT;
2) ed approvava lo schema del contratto di concessione dei predetti terreni, tenendo conto del Regolamento, disciplinante i terreni agricoli, di proprietà comunale, approvato con Del. C.C. n. 38 del 13.6.1991, e prevedendo: A) all’art. 2, la durata di 15 anni, cioè fino al 10.11.2020, specificando che “si intenderà rinnovato per un uguale periodo, se nessuna delle parti, almeno 1 anno prima della scadenza contrattuale, avrà comunicato con lettera raccomandata all’altra parte formale disdetta, come previsto dall’art. 14 del Regolamento, approvato con Del. C.C. n. 38/1991”, ma 8 giorni dopo con successiva Determinazione n. 70 dell’1.3.2005 tale articolo 2 è stato modificato, prevedendo esclusivamente “la durata di 15 anni”;
B) all’art. 4, che “qualora il concessionario intenda procedere a miglioramenti, addizioni o trasformazioni del fondo, dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Comune”, specificando che, “qualora il concessionario realizzi miglioramenti, addizioni o trasformazioni, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta, si produrrà di diritto la decadenza della concessione e tutti i miglioramenti, addizioni o trasformazioni effettuati, rimarranno acquisiti al Comune, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso”.

Successivamente, il Comune di Montescaglioso con Del. C.C. n. 35 del 29.12.2012, dopo aver richiamato l’art. 5, comma 2, L.R. n. 57/2000 (disciplinante gli usi civici e la loro gestione, in attuazione della L. n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/1928), ai sensi del quale i terreni, gravati da usi civici, che lo strumento urbanistico destina a diverso utilizzo, sono sclassificati e trasferiti dalla Regione, su richiesta del Comune interessato, al patrimonio disponibile comunale, a condizione che gli eventuali proventi, derivanti dalla sclassificazione ed eventuale alienazione, devono essere destinati alle finalità ex art. 24 L. n. 1766/1927, cioè all’incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico, e l’art. 12 L. n. 1766/1927, il quale prescrive che i Comuni senza autorizzazione non possono alienare o mutare la destinazione dei terreni degli usi civici, chiedeva alla Regione Basilicata l’autorizzazione alla sdemanialiazzazione dei terreni, di proprietà comunale, gravati da usi civici, fogli di mappa nn. 69, 70, 75, 77, 83, 85, 86, 92 e 93, specificando che i proventi, derivanti dall’alienazione di tali terreni, sarebbero stati destinati all’incremento, in estensione o in valore, del residuo demanio civico, ai sensi dell’art. 24 L. n. 1766/1929”, attesochè: 1) “da moltissimi anni” avevano perso le caratteristiche di uso civico a favore dell’intera collettività, in quanto “dagli anni 60” erano affittati con contratti ad agricoltori;
2) la proposta di variante urbanistica, manteneva la destinazione agricola, consentendo la costruzione, per una superficie non superiore a 1/40 del fondo, pari ad un lotto minimo di 30 are, di edifici necessari o pertinenziali alla conduzione dei terreni (case rurali, stalle, fienili, silos, serre, fabbricati con destinazione agrituristica o per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), con l’indice di fabbricabilità fondiaria di 0,03 mc/mq;
l’altezza massima delle costruzioni di 7,50 m.;
e le distanze delle costruzioni dal ciglio delle strade di 20 m..

Tale richiesta del Comune di Montescaglioso veniva accolta, ai sensi dell’art. 5, comma 2, L.R. n. 57/2000, dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 284 del 12.3.2013, attesochè la variante urbanistica proposta non è di tipo sostanziale, in quanto non contrasta con la vigente panificazione urbanistica.

Con Del. C.C. n. 43 del 15.12.2017 veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Montescaglioso;
con Del. G.M. n. 6 del 15.1.2018 venivano attivate le entrate ai sensi dell’art. 251 D.Lg.vo n. 267/2000, dando “atto che si procederà all’adeguamento tariffario del canone di fitto dei terreni”;
con Del. G.M. n. 85 del 2.10.2018 veniva approvata l’Ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2022, comprendente “l’adeguamento dei canoni patrimoniali”;
e con Del. C.C. n. 4 del 15.4.2019 veniva approvato, ai sensi dell’art. 264 D.Lg.vo n. 267/200, il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per il periodo 2018-2022.

Pertanto, l’Organo Straordinario di Liquidazione (nominato con DPR del 2.5.2018) con deliberazione n. 101 dell’11.4.2022, dopo aver fatto presente che dei contratti di fitto/locazione di terreni agricoli comunali 40 “sono in scadenza” e 105 “sono scaduti”, mentre 65 erano stati solo assegnati, ha dato mandato al Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso, di adeguare i canoni di fitto/locazione scaduto o in scadenza dei terreni secondo i valori attuali di mercato, in quanto: 1) “i valori di locazione dei terreni devono essere adeguati secondo i valori attuali di mercato mediante il rinnovo dei contratti in conformità alla vigente normativa riguardante la materia”, tenuto pure conto degli “indirizzi della Corte dei Conti, relativi ai principi di correttezza, legalità e buona amministrazione, finalizzati a non arrecare danno patrimoniale all’Ente”;
2) le risorse, rinvenienti dalle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare e dall’adeguamento dei canoni di fitto/locazione dei terreni agricoli comunali secondo i valori attuali di mercato, “risultano fondamentali per la liquidazione della massa passiva residua e quindi per la chiusura dell’amministrazione straordinaria relativa al dissesto”.

Conseguentemente, il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso:

-con Determinazione n. 85 del 23.2.2023 ha: 1) annullato la precedente Determinazione n. 440 del 18.11.2022, di approvazione del Ruolo Canone Fitto Terreni (Anno 2021/2022) “per un importo complessivo di € 364.687,40”, in quanto, “per mero errore materiale, il criterio adottato per la determinazione dei canoni di locazione dei terreni comunali” (pari ad una superficie complessiva di 1.263 ettari, 71 are e 97 centiare) era “stato riferito alla sola coltura a seminativo e non in base alla coltura attuale, come già previsto nei contratti stipulati a partire dall’anno 2015”;
2) ed approvato il nuovo Ruolo Canone Fitto Terreni (Anno 2021/2022) “per un importo complessivo di € 907.950,94”, rideterminato, come da perizia dello stesso Dirigente del Settore Tecnico del 2.1.2023, in base al “metodo sintetico-comparativo con l’indicazione di un valore minimo ed un valore massimo a secondo della coltura in atto e rispettando le norma vigenti” (precisamente: Agrumeto, canone di locazione per ettaro da € 1.000,00 a € 1.200,00;
Vigneto, canone di locazione per ettaro da € 900,00 a € 1.100,00;
Frutteto, canone di locazione per ettaro da € 800,00 a € 1.000,00;
Oliveto, canone di locazione per ettaro da € 600,00 a € 800,00;
Seminativo irriguo, canone di locazione per ettaro da € 300,00 a € 500,00;
e Seminativo asciutto, canone di locazione per ettaro da € 100,00 a € 300,00), stabilendo che i 213 affittuari avrebbero dovuto pagare “la loro quota in unica soluzione entro e non oltre il 31.3.2023”;
intanto, nel mese di febbraio 2023 lo stesso Dirigente del Settore Tecnico aveva già invitato tutti gli affittuari “a voler provvedere a pagare entro e non oltre il 31.3.2023” il nuovo canone di affitto (annata agraria 2021/2022);

-con Determinazione n. 205 del 18.4.2023, dopo aver richiamato, oltre alla predetta Determinazione n. 85 del 23.2.2023, anche l’incontro del 18.10.2022 con le Organizzazioni professionali di categoria provinciali Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri, nell’ambito del quale le predette Organizzazioni sindacali aveva dato parere positivo per la stipula di nuovi contratti di affitto, con decorrenza dall’inizio dell’annata agraria, cioè dall’11.11.2022 (in quanto: per la maggior parte degli affittuari il contratto era scaduto;
per altri vi era la sola determina di assegnazione;
i Centri di Assistenza Agricola non riuscivano a concludere le pratiche regionali di molti agricoltori, finalizzate all’ottenimento di contributi nazionali e comunitari, in quanto molte volte non riuscivano a validare il fascicolo aziendale), ha approvato lo schema di contratti di affitto dei terreni agricoli comunali, predisposto dall’Ufficio Demanio e Patrimonio, il quale prevede: A) all’art. 2, che “alla scadenza di 15 anni, la parte concessionaria dovrà lasciare improrogabilmente i terreni, senza che abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di concessione esistito”, specificando che, “alla scadenza il presente contratto si riterrà risolto, senza diritto per il concessionario di rinnovo”;
B) all’art. 3, l’obbligo, prima della stipula, del concessionario, di essere in regola con il pagamento delle annualità pregresse e di presentare apposita polizza fideiussoria bancaria, a garanzia del pagamento del canone di fitto, pari a 2 annualità;
C) all’art. 4, la revocabilità della concessione “in ogni tempo a giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale nell’interesse della stessa o qualora il concessionario non ottemperi agli obblighi e condizioni imposti con il presente provvedimento oppure per qualsiasi motivo generale di prevalente pubblico interesse, previo rimborso, soltanto in quest’ultimo caso, dei ratei dei canoni eventualmente corrisposti in anticipo e relativi al periodo di mancato esercizio della concessione stessa”;
D) all’art. 5, il canone annuo, determinato con la Determinazione n. 85 del 23.2.2023, che doveva essere pagato entro il 10 novembre di ogni anno, stabilendo il suo adeguamento pari al 75% dell’indice ISTAT e la revoca della concessione con l’incameramento del deposito cauzione, fatta salva ogni altra azione a tutela dell’Amministrazione comunale, per “la mancata corresponsione di 2 annualità consecutive del canone”;
E) all’art. 6, la decadenza della concessione e la penale pari a 5 volte il canone dovuto, se i terreni vengono adibiti ad uso diverso e/o più lucrativo;
F) all’art. 8, il divieto di subaffitto, sanzionato con la revoca della concessione e la penale pari a 5 volte il canone “per ogni anno di durata della subconcessione”, oltre al risarcimento degli eventuali danni;
G) all’art. 9, il divieto della concessionaria, di eseguire “opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni, in mancanza della preventiva autorizzazione scritta da parte della concedente e quantificato mediante apposita perizia di stima”, specificando che, “in caso contrario, i miglioramenti restano a beneficio del fondo, senza che la parte concessionaria possa pretendere l’indennità di cui all’art. 17, comma 2, L. n. 203/1982 o qualsiasi altro diritto eventualmente previsto in proposito dalla normativa vigente”;
con note di pari data 8.5.2023 lo stesso Dirigente del Settore Tecnico ha invitato tutti i concessionari a voler contattare l’Ufficio comunale Patrimonio e Demanio per la stipula, entro 30 giorni, del predetto nuovo contratto di affitto.

Le 94 persone, indicate in epigrafe, con il ricorso introduttivo, notificato l’8.5.2023 al Comune di Montescaglioso, alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Montescaglioso ed alla Regione Basilicata presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato il 5.6.2023, hanno impugnato le predette Determinazioni del Responsabile del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Montescaglioso n. 85 del 23.2.2023 e n. 205 del 18.4.2023 e la suddetta deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 101 dell’11.4.2022, deducendo:

1) l’incostituzionalità dell’art. 5, comma 2, L.R. n. 57/2000, tenuto conto della competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. L), della Costituzione in materia di “ordinamento civile”, già eccepita da alcuni degli attuali ricorrenti con la domanda di rivendicazione in favore dei cives dei suddetti terreni, di proprietà comunale, fogli di mappa nn. 69, 70, 75, 77, 83, 85, 86, 92 e 93, il cui vincolo di uso civico era stato sdemanializzato dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 284 del 12.3.2013, in applicazione del predetto art. 5, comma 2, L.R. n. 57/2000 (ed accoglimento dell’apposita proposta del Comune di Montescaglioso con Del. C.C. n. 35 del 29.12.2012), dinanzi al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici della Basilicata, disattesa con la Sentenza n. 1 del 29.1.2022, in quanto era stato dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alla richiesta di disapplicazione della predetta Del. G.R. n. 284 del 12.3.2013, tenuto conto che tale Sentenza era stata appellata in data 24.10.2022 (con giudizio tuttora pendente) dinanzi alla Sezione Speciale Usi Civici della Corte d’Appello di Roma, in quanto con la recente Ordinanza n. 26038 del 5.9.2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano precisato che il Commissario per la tutela degli Usi Civici nell’ambito dei giudizi di rivendicazione può disapplicare anche gli eventuali provvedimenti di sclassificazione;

2) la violazione dell’art. 9, comma 3, L.R. n. 57/2000, come modificato dall’art. 8 L.R. n. 13/2022, ai sensi del quale il canone dei terreni, assoggettati ad usi civici, “assegnati (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua)” deve essere determinato in base al “reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe attualizzato e ricalcolato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, in quanto tale norma deve essere applicata ai terreni di cui è causa, in caso di accoglimento della suddetta domanda di rivendicazione in favore dei cives, previa declaratoria da parte della Corte Costituzionale dell’illegittimità costituzionale del suddetto art. 5, comma 2, L.R. n. 57/2000 e conseguente disapplicazione della citata Del. G.R. n. 284 del 12.3.2013;

3) l’eccesso di potere per illogicità, in quanto il Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso con note di febbraio 2023 aveva chiesto il pagamento del nuovo canone annuo “entro e non oltre il 31.3.2023”, mentre l’art. 5 dello schema del nuovo contratto di affitto, approvato con la successiva Determinazione n. 205 del 18.4.2023, prevede il pagamento del nuovo canone annuo entro il 10 novembre di ogni anno;

4) la violazione dell’art. 6 L.R. n. 57/2000, che, in seguito in caso di accoglimento della suddetta domanda di rivendicazione in favore dei cives, va applicato ai terreni in questione, in quanto tale norma stabilisce che il giudizio di congruità del valore dei terreni, gravati da usi civici, doveva essere effettuato dai periti, iscritti in un apposito elenco “aperto” regionale, dopo il superamento dei corsi di qualificazione e di formazione della durata di almeno 30 ore (il comma 5 di tale art. 6 L.R. n. 57/2000 prevede che la Regione Basilicata “si avvale delle attività dei professionisti di cui al presente articolo, affidando gli incarichi nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti in materia di conferimento degli incarichi di competenza della Giunta Regionale”), mentre, nella specie, i valori attuali di mercato dei terreni di cui è causa erano stati determinati con perizia del 2.1.2023 dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso, che non è iscritto nel predetto elenco regionale;

5) la violazione dell’art. 14 del Regolamento, disciplinante i terreni agricoli, di proprietà comunale, approvato con Del. C.C. n. 38 del 13.6.1991, che contempla il rinnovo tacito dei contratti di affitto dei terreni agricoli, di proprietà comunale, in caso di mancata disdetta almeno 1 anno prima della scadenza, in quanto, poiché tale norma era stata recepita nell’art. 2 dei contratti di affitto del 2005, doveva ritenersi che tali contratti erano stati rinnovati per altri 15 anni, con la conseguenza che potevano essere solo adeguati agli indici ISTAT;

6) la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 5, e 15, comma 2, L. n. 11/1971 (ai sensi dell’art. 22 della stessa L. n. 11/1971 tale combinato disposto di applica “anche ai terreni che comunque vengano concessi per l’utilizzazione agricola o silvopastorale dallo Stato, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti”;
inoltre, l’art. 9, comma 4, D.L. n. 546/1981 conv. nella L. n. 692/1981 precisa che: “Resta altresì ferma l’applicabilità delle norme sull’affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad Enti Pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista l’utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto all’art. 22 L. n. 11/1971”), in quanto, poiché il predetto art. 4, comma 5, stabilisce che all’affittuario, che ha eseguito miglioramenti sui fondi agricoli, non gli può essere revisionato il canone fino a quando non gli è corrisposta l’indennità ex art. 15, comma 2, corrispondente all’aumento del valore del fondo, spettante al momento della cessazione del rapporto o della risoluzione del rapporto, se sussistente alla fine dell’affitto, il Comune di Montescaglioso non avrebbe potuto aumentare il canone nei confronti degli affittuari, che avevano eseguito, previa apposita autorizzazione comunale, opere di miglioramento fondiario, prima della corresponsione della predetta indennità ex art. 15, comma 2, L. n. 11/1971, richiamando la Sentenza TAR Basilicata n. 848 del 6.12.2014;
nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà, in quanto il Dirigente del Settore Tecnico, dopo aver richiamato la sua perizia del 2.1.2023, che indicava i valori dei terreni tra un minimo ed un massimo, nell’approvare il Ruolo Canone Fitto Terreni (Anno 2021/2022), aveva applicato, senza motivazione, i valori massimi.

Con atto di motivi aggiunti, notificato il 10.7.2023 e depositato il 12.7.2023, i ricorrenti hanno impugnato la nota del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Montescaglioso prot. n. 6997 dell’11.5.2023, di invito alla stipula, entro 30 giorni, del nuovo contratto di fitto, con l’espressa avvertenza che “la mancata stipula dei contratti determinerà la decadenza della concessione”, reiterando le stesse censure del ricorso introduttivo.

Si è costituita in giudizio la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Montescaglioso, la quale ha: 1) eccepito: A) l’inammissibilità del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti, in quanto i 94 ricorrenti non hanno provato di essere conduttori/concessionari dei terreni di cui è causa (“al di là di qualche risalente autorizzazione alla trasformazione dei suoli”), impedendo, inoltre, di accertare l’identità e/o omogeneità delle loro posizioni sostanziali e processuale e l’eventuale presenza di situazioni concrete di conflitto di interessi anche solo potenziale, tenuto conto delle differenti dimensioni dei terreni e colture praticate e delle diverse durate dei contratti di fitto (alcuni scaduti, altri in scadenza e qualcuno condotto sulla sola base di una determina di assegnazione);
B) l’irricevibilità, per l’omessa impugnazione entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc amm. dinanzi al Giudice Amministrativo, sia della Del. G.R. n. 284 del 12.3.2013, di sclassificazione da uso civico al patrimonio disponibile comunale dei terreni in questione, sia della contestata deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 101 dell’11.4.2022, pubblicata l’11.4.2022;

2) dedotto l’infondatezza dei gravami, attesochè: A) ai sensi dell’art. 243 bis, comma 8, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000 i Comuni dissestati, “al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario”, possono “deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”;
B) ai sensi dell’art. 251, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000, “per il periodo di 5 anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”, i Comuni dissestati “per i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti”;
C) comunque, l’art. 24 L. n. 1766/1927 prevede che i proventi, derivanti dalla legittimazione delle occupazioni dei terreni, gravati da uso civico, possono anche essere “investiti in titoli del debito pubblico, intestati al comune, per essere destinati, in caso di bisogno, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione”;
D) i ricorrenti non avevano provato, di aver apportato migliorie ai terreni, oggetto della controversia in esame.

Si è pure costituito in giudizio il Comune di Montescaglioso, il quale, oltre all’infondatezza ed alle eccezioni della Commissione Straordinaria di Liquidazione, ha anche eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione e per l’omessa impugnazione entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. della suddetta Del. G.M. n. 6 del 15.1.2018.

Si è anche costituita la Regione Basilicata, chiedendo l’estromissione dal giudizio.

All’Udienza Pubblica del 18.10.2023 il ricorso è passato in decisione.

In via preliminare, va affermata la giurisdizione del Tribunale adito nella controversia in esame, attesochè la controversia in esame rientra nell’ambito oggettivo della concessione di beni pubblici, per la quale sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. b), cod. proc. amm., eccetto le “controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”, in quanto tale eccezione non si applica ai provvedimenti di scelta dei criteri di determinazione dei canoni concessori, poiché avverso tali provvedimenti i concessionari destinatari vantano una posizione giuridica di interesse legittimo, la cui tutela, ai sensi dell’art. 103, comma 1, Cost., spetta alla cognizione del Giudice Amministrativo.

Sempre in via preliminare, va disattesa l’istanza della Regione Basilicata, di estromissione dal giudizio, in quanto con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto l’incostituzionalità dell’art. 5, comma 2, L.R. n. 57/2000.

Nel merito, il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono infondati.

Infatti, il primo, il secondo ed il quarto motivo non possono essere accolti, attesochè, prescindendo dall’eccezione di inammissibilità dell’omessa prova da parte dei ricorrenti di essere conduttori/concessionari dei terreni di cui è causa, mentre va rilevato che, tenuto conto delle censure dedotte, non sussiste alcun conflitto di interesse tra i ricorrenti, risulta fondata l’eccezione di irricevibilità, per l’omessa impugnazione entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc amm. dinanzi al Giudice Amministrativo, sia della Del. G.R. n. 284 del 12.3.2013, di sclassificazione da uso civico al patrimonio disponibile comunale dei terreni in questione, sia della contestata deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 101 dell’11.4.2022, pubblicata l’11.4.2022.

Tale irricevibilità rende irrilevante l’eccezione dei ricorrenti, di illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, L.R. n. 57/2000, per la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. L), della Costituzione in materia di “ordinamento civile”, in quanto il presente giudizio può essere definito, senza esaminare la predetta questione di legittimità costituzionale.

Mentre le altre censure sono infondate, attesochè:

-deve tenersi conto esclusivamente dell’art. 5 dello schema del nuovo contratto di affitto, approvato con la successiva Determinazione n. 205 del 18.4.2023, il quale prevede il pagamento del nuovo canone annuo entro il 10 novembre di ogni anno;

-come dedotto dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Montescaglioso, va rilevato che: 1) ai sensi dell’art. 243 bis, comma 8, lett. a), D.Lg.vo n. 267/2000 i Comuni dissestati, “al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario”, possono “deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente”;
2) ai sensi dell’art. 251, comma 5, D.Lg.vo n. 267/2000, “per il periodo di 5 anni, decorrente dall’anno dell’ipotesi di bilancio riequilibrato”, i Comuni dissestati “per i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti”;

-poiché al momento dell’emanazione dei provvedimenti impugnati (Determinazioni n. 85 del 23.2.2023 e n. 205 del 18.4.2023 e deliberazione dell’Organo Straordinario di Liquidazione n. 101 dell’11.4.2022, prescindendo dall’irricevibilità di quest’ultima) i contratti di concessione dei terreni erano già scaduti nell’anno 2020, prescindendo dalla mancata prova dei miglioramenti sui fondi agricoli in questione e fermo restando che l’indennità ex art. 15, comma 2, L. n. 11/1971 va corrisposta al momento della cessazione del rapporto o della risoluzione del rapporto, l’invocato art. 4, comma 5, L. n. 11/1971 non può essere applicato alla fattispecie in esame, in quanto l’art. 2 del precedente schema del contratto di concessione dei terreni in discorso, approvato dal Comune di Montescaglioso con Determinazione n. 49 del 22.2.2005, come modificato con la successiva Determinazione n. 70 dell’1.3.2005, prevede esclusivamente la durata di 15 e non anche, come nell’originaria formulazione, il rinnovo tacito per altri 15 anni in caso di mancata disdetta almeno 1 anno prima della scadenza contrattuale.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso introduttivo e dell’atto di motivi aggiunti.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi