TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2018-03-19, n. 201800322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, ordinanza collegiale 2018-03-19, n. 201800322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201800322
Data del deposito : 19 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/03/2018

N. 00076/2017 REG.RIC.

N. 00322/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00076/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 76 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


La Lucente S.p.A., Dussmann Service S.r.l., Societa' Cooperativa Fattorini Stazioni Porta Nuova e Porta Susa Siglabile “So.Co.Fat. - S.C.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, C M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C M in Torino, Galleria Enzo Tortora N. 21;


contro

Gruppo Torinese Trasporti Gtt S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Dealessi, con domicilio eletto presso lo studio di costei in Torino, corso Stati Uniti 62;

nei confronti

Consorzio Stabile Gisa - Gestione Integrata Servizi Aziendali, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella, Massimiliano Napoli, Massimo Occhiena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Occhiena in Torino, via Alfonso Lamarmora, 6;
C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Paviotti, Fabrizio Paviotti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicoletta Parigi in Torino, corso Re Umberto N. 44, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Fabio Cintioli, Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Montanaro in Torino, via del Carmine, 2;

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari

A) quanto al ricorso introduttivo del giudizio ed ai motivi aggiunti depositati l’8 marzo 2017:

- della determinazione del Presidente del Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. n. 322 del 14/12/2016, trasmessa via pec in data 16/12/16, con cui è stato definitivamente aggiudicato al Consorzio Nazionale Servizi il lotto n. 1 della gara per l'affidamento del “Servizio di pulizia veicoli, locali ed aree, servizio movimentazione e rifornimento veicoli e servizi accessori presso i siti GTT - n. 6 lotti. Procedura ristretta - Settori speciali”;

- in parte qua, dei verbali di gara relativi alle sedute pubbliche e riservate nei quali sono state registrate le valutazioni positive delle offerte delle controinteressate;

- dei verbali relativi alla valutazione dell'anomalia dell'offerta delle controinteressate, nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad essi associati;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

B) quanto ai motivi aggiunti presentati in data 14/8/2017:

- in parte qua, della determinazione del Presidente del Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. n. 26795 del 21/7/2017, unicamente nella parte in cui, in seguito all'esclusione del Consorzio Nazionale Servizi (precedente aggiudicataria), è stato definitivamente aggiudicato al Consorzio GISA il lotto n. 1 della gara per l'affidamento del “Servizio di pulizia veicoli, locali ed aree, servizio movimentazione e rifornimento veicoli e servizi accessori presso i siti GTT – n. 6 lotti. Procedura ristretta – Settori speciali” (doc. 35 - Provvedimento GTT del 21/7/2017);

nonché degli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe a detto ricorso, oltre per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il risarcimento danni;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gruppo Torinese Trasporti Gtt S.p.A. e di Consorzio Stabile Gisa - Gestione Integrata Servizi Aziendali;

Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il Collegio,

premesso che:

- i partecipanti alla gara per cui è causa dovevano dare dimostrazione del possesso della capacità tecnica fornendo la prova di aver svolto i servizi indicati nel Disciplinare di gara al punto 3.1.A n. 12, per gli importi complessivi indicati nella tabella di cui al punto 2.2. del Disciplinare

- in particolare, relativamente lotto 1, i partecipanti dovevano dimostrare di aver eseguito, nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando: a) contratti aventi ad oggetto servizi di pulizia dell’importo minimo di E. 3.659.370, 85, delle quali almeno il 50% riferibili specificamente a pulizia di “rotabili”;
b) contratti aventi ad oggetto servizi di rifornimento dell’importo minimo di E. 161.127,69;
c) contratti aventi ad oggetto “servizi di movimentazione”: per pulizia, di importo minimo pari ad E. 42.959,16 e per rifornimento, di importo minimo di E. 380.002,40 ;

- ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) il CNS ha dichiarato di avvalersi della capacità tecnica della “Cometa s.r.l.”, dichiarandosi carente di tali requisiti;

- il possesso, da parte della Cometa s.r.l., dei requisiti dianzi indicati, afferenti i “ servizi di movimentazione ” e “servizi di rifornimento” sono stati dimostrati dal CNS mediante nota dell’ATAC di Roma del 24 giugno 2016 attestante che Cometa s.r.l. ha svolto: 1) nel periodo marzo 2009/gennaio 2013 servizi “ di pulizie ed attività di supporto all’esercizio ”;
ii) nel periodo gennaio 2013/gennaio 2016 servizi di “pulizia dei mezzi, degli impianti ed attività di supporto all’esercizio presso i depositi ATAC”;
iii) che nell’ambito della esecuzione di tali servizi Cometa s.r.l. ha positivamente svolto anche il servizio di “ movimentazione delle vetture all’interno dei siti aziendali per le operazioni di pulizia e rifornimento ”;
iv) che “ importo complessivo per la prestazioni suddette rese nel periodo agosto 2012/agosto 2015 è quantificabile in Euro 5.500.000,00 (iva esclusa) ”;

- non è dato comprendere se l’indicato importo di Euro 5.500.000,00 si riferisca a tutto il complesso dei servizi svolti da Cometa s.r.l. per ATAC o si riferisca unicamente al servizio di movimentazione per pulizia e per rifornimento, ed in ogni caso non si comprende se Cometa s.r.l. abbia anche svolto “servizi di rifornimento” ed il relativo importo;

- ritenuto pertanto che ai fini del decidere è indispensabile acquisire dati certi sull’importo che ATAC, nel triennio agosto 2012/agosto 2015, ha riconosciuto e corrisposto a Cometa s.r.l. rispettivamente per: a) servizi di movimentazione mezzi per pulizia;
b) servizi di movimentazione mezzi per rifornimento;
c) servizi di rifornimento;
d) servizi di pulizia;

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