TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-29, n. 202415389

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-07-29, n. 202415389
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415389
Data del deposito : 29 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2024

N. 15389/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00974/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 974 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato B V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Barberini, 36 c/o Deleg.Reg.Pug;



per l'annullamento:

1) del provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Ufficio Sanzioni SOA e operatori economici qualificati e annotazioni, del 6 dicembre 2021 n. 3655/2021/SR, notificato in pari data, reso dell'ambito del procedimento USAN/NU47223/2021/RP, con il quale è stata disposta l'annotazione nel casellario informatico della segnalazione della Regione Puglia in relazione all'appalto per la “Fornitura di Installazione e Attivazione del Sistema Informativo Ambiente Regione Puglia (SIPA)”;

2) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La -OMISSIS- -OMISSIS-(“-OMISSIS-”) espone che la Regione Puglia, con bando spedito il 28 giugno 2005 e pubblicato in GUUE n. 2005/S 126-124790 il 2 luglio 2005, ha indetto una gara, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a) del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157, per l’affidamento dei servizi di implementazione e della gestione del “Sistema Informativo Pugliese dell’Ambiente” (“SIPA”), aggiudicata all’RTI composto da -OMISSIS- (mandataria), -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (mandanti). Premettendo che l’esecuzione del servizio prevedeva un avanzamento in 3 «fasi», la ricorrente fa presente, in punto di fatto, che dopo la stipula di un primo contratto rep. 7712 del 28 novembre 2006 per la fornitura, installazione e attivazione del SIPA, e di un secondo contratto rep. 8010 del 1 marzo 2007, per l’avvio del servizio di gestione del SIPA, si è resa necessaria la sostituzione della mandataria -OMISSIS-, in stato di decozione, con la -OMISSIS-, formalizzando la novazione soggettiva del rapporto con la stazione appaltante con il contratto rep. 9464 del 10 luglio 2008, comunque causa di ritardi nell’esecuzione della Fase A, «che hanno comportato l’applicazione di penali, quantificate in Euro 642.597,32» .

A seguito dei problemi finanziari ai quali è andata incontro anche la nuova mandataria, la ricorrente, affittuaria del ramo d’azienda di -OMISSIS- relativo al progetto SIPA, ha presentato alla Regione Puglia, il 14 dicembre 2010, istanza di subentro nei contratti, dalla quale sarebbe scaturita una «una corposa corrispondenza tra la Regione Puglia e la designata Mandataria in merito all’efficacia del subentro che ha avuto apice nell’avvio di un primo procedimento di risoluzione del contratto – con nota prot. n. 11238 del 29 novembre 2013 – a causa della asserita mancata ottemperanza, da parte della Mandataria, alle condizioni di subentro indicate dalla Stazione Appaltante» , mai concluso, al quale ha fatto seguito l’avvio, in data 22 novembre 2019, cioè a distanza di circa 6 anni dal primo, di un secondo procedimento di risoluzione contrattuale.

All’esito del contraddittorio tra le parti, culminato nell’incontro del 9 gennaio 2020, la -OMISSIS- ha presentato alla Regione Puglia una proposta di aggiornamento per il completamento del progetto, giudicata, però, inadeguata dal committente, che, ignorando la proposta dell’RTI di avviare una procedura di negoziazione assistita, con la determina dirigenziale n. 207 del 19 maggio 2021 ha disposto la risoluzione del contratto per grave inadempimento, in asserita applicazione dell’art. 16, lett. a), del contratto rep. 7712/2006 e dell’art. 136 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (“codice”).

La Regione Puglia ha, quindi, segnalato la risoluzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“A.N.A.C.”), che l’8 ottobre 2021 ha notificato alle società costituenti l’RTI l’avvio del procedimento per l’iscrizione della notizia nel casellario dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 213, co. 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in seno al quale, tuttavia, non è stato consentito alle parti private di essere ascoltate, «anche per poter consegnare l’atto di citazione innanzi al Tribunale di Bari» in corso di notifica per la contestazione della determina di risoluzione, nonostante l’espressa istanza in tal senso.

L’A.N.A.C. ha, poi, concluso il procedimento, disponendo, in data 6 dicembre 2021, l’annotazione nel casellario della risoluzione contrattuale nei confronti di tutti i componenti dell’RTI.

2. Avverso il provvedimento dell’A.N.A.C. la -OMISSIS- ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento per i motivi di seguito sinteticamente riportati:

I. difetto di istruttoria e di motivazione – violazione del principio del contraddittorio – violazione dell’art. 15 del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019 modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020, in quanto l’A.N.A.C. avrebbe ingiustificatamente disatteso la richiesta di audizione personale, «motivata sia in ragione della avvenuta conoscenza della documentazione richiamata nel provvedimento di risoluzione in prossimità della scadenza del termine per la proposizione delle osservazioni, sia in ragione della esigenza di produrre l’atto di citazione…così da poter annotare anche la avvenuta contestazione del provvedimento in sede giurisdizionale» ;

II.a. illegittimità della determina dirigenziale n. 207/2021, quale atto presupposto, di cui viene chiesto l’accertamento in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., a causa della mancanza, nel d.lgs. 157/1995, di una norma che attribuisca alle stazioni appaltanti il potere di risolvere unilateralmente i contratti, analoga a quella - introdotta, per la prima volta, dal d.lgs. 163/2006 - contenuta nell’art. 136 di tale codice e dell’insussistenza dei presupposti per l’operatività della risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1456 e 1454 c.c., in difetto di una clausola risolutiva espressa, alla quale non sarebbe riconducibile quella di mero stile contenuta nell’art. 16, lett. a), del contratto, e di una previa diffida ad adempiere,

II.b. errore di diritto circa la normativa applicabile ai poteri dell’A.N.A.C., risultando il casellario istituito per i servizi e le forniture solo dall’art. 7, co. 10, del d.lgs. 163/2006, cioè successivamente all’avvio

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi