TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-04-10, n. 202300114
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Testo completo
Pubblicato il 10/04/2023
N. 00114/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2022, proposto da
B W e P G, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati H R C e T G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Bolzano, via Argentieri, n. 2;
contro
Comune di Perca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
nei confronti
M W, E P, G W e R W, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Brunico, piazza Gilm, n. 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del permesso di costruire n. 24/2021 dd. 20.12.2021 del Comune di Perca, rilasciato in favore del signor W M per la riqualificazione energetica e l’ampliamento (ai sensi della D.G.P. n. 964 del 05.08.2014 e segg.), nonché per la ristrutturazione edilizia e la costruzione di garage come pertinenza ai sensi dell'art. 40- bis L.P. n. 9/2018 presso la casa d'abitazione - lotto 3 sulla p.ed 471, C.C. Perca a Vila di Sotto, Via Balthasar Steiner n. 3 - con destinazione urbanistica zona residenziale A1- centro storico, del quale i ricorrenti sono venuti a conoscenza in seguito alla richiesta di accesso agli atti di data 29.07.2022;
- del parere della commissione edilizia/commissione comunale per il territorio e il paesaggio di data 14.04.2021, non noto ai ricorrenti;
- e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perca, da un lato, e di M W, E P, G W e R W, dall’altro;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Perca ha rilasciato ai controinteressati il permesso di costruire indicato in epigrafe per la ristrutturazione, con riqualificazione energetica e ampliamento in virtù del bonus volumetrico a essa collegato, dell’edificio abitativo eretto sulla p.ed. 471 C.C. Perca, oltre alla realizzazione di un garage pertinenziale ai sensi dell’art. 40- bis della L.P. 9/2018 (doc. 1 dei ricorrenti).
2. L’opera è connotata da stilemi tipici dell’architettura moderna, tra cui, in particolare, per quanto di rilievo nella presente controversia, il tetto piano.
3. Ritenendosi lesi dal titolo autorizzatorio in questione, i vicini, proprietari dell’adiacente casa abitativa sita sulla p.ed. 142, con la quale il fabbricato dei controinteressati forma un complesso a schiera, ne chiedono l’annullamento previa sospensione cautelare.
4. Premettono che il complesso edificiale, formato dai due edifici attigui, si trova in zona residenziale A1 – centro storico, per la quale è previsto il piano di recupero. Sottolineano, quindi, che, secondo l’art. 8 delle norme d’attuazione al piano urbanistico comunale, la zona A “ comprende le parti del territorio interessate da agglomerati che presentano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e che per le loro caratteristiche architettoniche, tipologiche e morfologiche costituiscono un insieme omogeneo ”.
4.1. Sulla scorta di questa premessa, i ricorrenti formulano i primi due mezzi di gravame che assumono, il primo, la violazione dell’art. 7 del piano di recupero, che imporrebbe, per i tetti, la tradizionale forma a falda (doc. 6 dei ricorrenti);e il secondo, la lesione dell’art. 64- ter del regolamento edilizio comunale, per il quale materiali, colori e forma delle coperture degli edifici devono tenere conto del costruito e del paesaggio circostanti (doc. 4 dei ricorrenti).
L’edifico progettato, con il suo tetto piano - unico nella zona - e i materiali impiegati, non rispetterebbe né l’una né l’altra disposizione.
4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti fanno valere l’illegittima incidenza del progetto sui loro diritti dominicali, senza che per essa fosse stato prestato il loro necessario consenso, pur richiesto, in un primo momento, dall’Amministrazione comunale.
5. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Perca sia i controinteressati.
Questi ultimi eccepiscono, in primo luogo, la tardività del gravame. Assumono, poi, con un’eccezione comune all’Amministrazione resistente, l’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse. Nel merito, entrambe le parti resistenti difendono la legittimità del titolo edilizio impugnato, i controinteressati trattenendosi diffusamente sulla storia del progetto, rielaborato proprio nella parte riguardante la copertura. Questa, inizialmente concepita a falda unica, non era gradita dalla commissione edilizia comunale che ne aveva chiesto la rimeditazione, esprimendosi, infine, favorevolmente sulla soluzione a tetto piano. Nella relazione tecnica al piano di recupero, infatti, si preciserebbe che il piano normativo non comprende indicazioni vincolanti sull’architettura e l’estetica degli edifici. Il fabbricato oggetto dell’intervento edilizio, del resto, come anche quello dei ricorrenti, risale agli anni ’90 del secolo scorso;entrambi non rispetterebbero lo stile tradizionale del costruito, e sarebbero perciò privi, oltre che di pregio, anche di rilievo storico e architettonico.