TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300916
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 00916/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00898/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 898 del 2020, proposto da
ET LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Luigi De Donno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege ;



per l'esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Lecce, emesso il 21/12/2018, depositato in Cancelleria l’11/01/2019, (n. cron. 58/2019, R.G. n.502/18).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla parte ricorrente e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore delle somme precisate in atti, oltre le spese del procedimento, con distrazione in favore del difensore.

- Nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi dava esecuzione.

- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.

2.- Ritenuto che:

- Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

- Va anzitutto confermata la regolarità in rito del ricorso medesimo, avendo il decreto in parola natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero della Giustizia e non risultando proposto il ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c.

- La parte ricorrente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 sexies L. 24 marzo 2001 n. 89, ha inviato la dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo.

- Così come previsto dall’art. 5 sexies, comma 7, L. n. 89/2001, è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della predetta dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento in favore della parte ricorrente delle somme di cui al citato decreto.

- Nel merito, quindi, deve essere sancito l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto decisorio della Corte di Appello di Lecce, emesso il

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