TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-06-30, n. 202310989

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-06-30, n. 202310989
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310989
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 10989/2023 REG.PROV.COLL.

N. 06009/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6009 del 2023, proposto da
Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come in atti;

per l'annullamento

a) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioniere Generale dello Stato del 02.03.2023, pubblicato su G.U. serie generale n. 69 del 22.03.2023, in uno agli elenchi approvati con lo stesso decreto, nella parte in cui non figura tra quelli ammessi al Fondo opere indifferibili (FOI 2022) ex art. 7, comma 1, ultimo periodo, del

DPCM

28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022 - Allegato “Assegnazione definitiva semplificata – PNC” – l'intervento di “Rigenerazione urbana alloggi ERP: Palazzo Aristotele (cd 91 alloggi) in via Napoli” CUP: H48I21002270001” del Comune di Nocera Superiore, per l'importo preassegnato per € 532.440,00;

b) di tutti gli atti istruttori e di valutazione posti a supporto del decreto sub a) nonché tutti i provvedimenti, ove lesivi, richiamati nello stesso decreto, non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti;

c) ove adottato, del provvedimento del Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti di annullamento della preassegnazione inerente il precitato intervento del Comune di Nocera Superiore;

d) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del Comune di Nocera Superiore all'ammissione dell'intervento di “Rigenerazione urbana alloggi ERP: Palazzo Aristotele (cd 91 alloggi) in via Napoli” CUP: H48I21002270001” al Fondo opere indifferibili (FOI 2022) ex art. 7, comma 1, ultimo periodo, del

DPCM

28 luglio 2022 e art. 29, comma 3, DL n. 144/2022, per l'importo preassegnato per € 532.440,00.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Regione Campania e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Comune ricorrente ha impugnato la propria esclusione dall’ammissione al contributo integrativo del 15% per l’intervento proposto dal Comune di Nocera Superiore nell’ambito degli interventi finanziati dal Fondo Complementare al PNRR “Programma Sicuro, Verde e Sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”.

2. Il Comune ricorrente ha dedotto e documentato di aver ottemperato, nel rispetto dei tempi e delle modalità richiamate nel D.L. n. 50/2022 e nella Circolare MEF n. 37/2022, a tutti gli adempimenti necessari per la conferma del contributo preassegnato di € 532.440,00 riferito all’intervento con il CUP H48I21002270001, a valere sul Fondo per l’avvio delle opere indifferibili di cui all’art. 26, comma 7, del DL n. 50 del 17 maggio 2022.

3. In particolare, il Comune ricorrente per il progetto “Rigenerazione urbana alloggi ERP: Palazzo Aristotele (cd 91 alloggi) in via Napoli”:

- in data 05.12.2022, con delibera giuntale n. 445, ha riapprovato il progetto di fattibilità Tecnico-Economica;

- in data 21.12.2022, ha perfezionato e pubblicato sulla piattaforma SIMOG il CIG 9541703E65, associato al progetto CUP H48I21002270001;

- in data 21.12.2022, ha pubblicato sulla G.U. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 149 il bando/disciplinare di gara;

- in data 23.12.2022, ha registrato sul Sistema ReGiS la procedura di conferma del CIG 9541703E65.

4. Successivamente, in data 04.01.2023 il Comune di Nocera Superiore registrava sulla Piattaforma SIMOG una rettifica al richiamato Bando/Disciplinare di gara, a causa di un mero errore

materiale, di cui veniva data evidenza con pubblicazione in G.U. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 3 del 09.01.2023.

5. Pertanto, parte ricorrente ritiene di aver rispettato il presupposto/requisito previsto per la conferma della preassegnazione del contributo integrativo del 15%, ossia l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo 18 maggio 2022 - 31 dicembre 2022, pena l’annullamento della preassegnazione e non comprende le ragioni su cui poggia esclusione disposta dal Ministero.

6. Alla data fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le Amministrazioni resistenti non si erano costituite in giudizio, il Collegio, pertanto, disponeva con ordinanza n. 8201 del 12 maggio 2023 il deposito da parte delle stesse della documentazione istruttoria posta a fondamento dei provvedimenti gravati.

7. La medesima ordinanza riteneva necessario acquisire, previo deposito da pare della ricorrente, gli atti di rettifica della procedura ad evidenza pubblica, oggetto di finanziamento.

8. In data 31 maggio 2023, il Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti, nella qualità di amministrazione legittimata a svolgere l’istruttoria relativa ai finanziamenti oggetto della presente controversia, provvedeva a depositare la documentazione richiesta.

9. Parimenti, parte ricorrente, in data 24 maggio 2023, depositata gli atti di rettifica.

10. Alla camera di consiglio del 28 giungo 2023, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 c.p.a.

11. Il Collegio ritiene che dall’esame della documentazione versata in atti si evinca chiaramente che il Comune ricorrente abbia rispettato il requisito previsto per la conferma della preassegnazione del contributo integrativo del 15%, ossia l’avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo 18 maggio 2022 - 31 dicembre 2022.

12. Il bando di gara è stato, infatti, pubblicato in data 21.12.2022, sulla G.U. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 149. La rettifica pubblicata in G.U. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 3 del 09.01.2023, si presenta come una mera correzione di un errore materiale e, pertanto, non è idonea ad incidere sul rispetto del suddetto requisito.

13. In ogni caso, nella memoria del 21 giugno 2023, lo stesso Ministero del Trasporti ammette che la datazione del bando pubblicato dal Comune ricorrente sia stata frutto di un mero errore materiale restituito dai sistemi informativi cui il Ministero ha avuto accesso ai fini della predisposizione degli elenchi degli Enti beneficiari della preassegnazione del contributo integrativo del 15%.

14. Il Collegio ritiene che i provvedimenti impugnati, in quanto fondati su un’istruttoria viziata da un errore materiale non dovuto a circostanza imputabile al Comune ricorrente, debbano essere annullati nella parte in cui non includono il Comune di Nocera Superiore negli elenchi degli Enti beneficiari della preassegnazione del contributo integrativo del 15%, con ogni conseguenza in ordine all’effettivo riconoscimento nei modi e nei termini originariamente previsti del suddetto contributo in favore dell’ente locale ricorrente.

15. In ragione della peculiarità delle vicende amministrative che hanno caratterizzato la controversia, il Collegio ritiene comunque di compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

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