TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-11-28, n. 202317845
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 17845/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09767/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9767 del 2022, proposto da
VI DE, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Severo Bartolomei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
UR NZ Lupi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della Decisione adottata dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Suprema Corte di Cassazione in data 20.8.22, di rigetto dell'opposizione n. 4/22 proposta dal sig. DE, con ogni antecedente comunque presupposto e connesso, e con richiesta di adozione del conseguenziale provvedimento sostitutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame il sig. DE agiva – n.q. di delegato del presidente del partito “ MO CR ” – contestando la decisione assunta dall’ufficio centrale elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione che, nel respingere l’opposizione da egli promossa ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 361/1957, confermava la statuzione cui era pervenuto il Ministero dell’interno nel senso dell’esclusione, dalle competizioni elettorali politiche indette per il 25.9.2022, del contrassegno n. 18 presentato dal partito politico rappresentato dal ricorrente, ricusazione motivata in ragione della confondibilità degli elementi grafici utilizzati nel predetto contrassegno – uno scudo con croce rossa su sfondo bianco e, al suo interno, la scritta “ TA ” – con quelli tradizionalmente impiegati da altro partito presente in Parlamento – “ NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MA PI – ITALIA AL CENTRO CON TOTI – CORAGGIO ITALIA RO – UD ”, il cui contrassegno risultava depositato con numero d’ordine 48 – nonché con gli elementi letterali caratteristici del simbolo di altro partito – “ EM TI ” – depositato con il numero d’ordine 73.
Con la suddetta decisione l’ufficio elettorale centrale, premessa l’irrilevanza delle vicende relative all’uso dello storico simbolo della MO CR, quanto alla confondibilità con il contrassegno n. 48, aveva ritenuto prevalente, ai fini della risoluzione dell’opposizione, la tutela dell’affidamento identitario dell’elettore predisposta dall’art. 14, commi terzo, quarto e sesto del d.P.R. n. 361/1957 e del principio, ritraibile dalle cennate norme, secondo cui l’ordinamento accorda una tutela privilegiata in favore dei partiti presenti in Parlamento, a protezione del simbolo da questi tradizionalmente usato, nei confronti di iniziative di altri che possano trarre in inganno l’elettore, principio questo applicabile al contrassegno n. 48 in quanto riconducibile ad un movimento politico tradizionalmente presente in Parlamento mentre, per quanto concerne il contrassegno n. 73, aveva ritenuto fondata su asserzioni generiche ed indimostrate la doglianza relativa ad un presunto plagio del simbolo della formazione politica dell’opponente e ad un presunta continuità tra essa e la storica “ MO CR ”.
Avverso la suddetta decisione proponeva gravame l’odierno ricorrente lamentando la lesione dei principi in tema di deposito del contrassegno, indicazione di denominazione del partito e confondibilità dei contrassegni non ammessi fissati dall’art. 14 del d.P.R. n. 367/1957, anche in relazione alla violazione del principio costituzionale di eguaglianza e libertà del voto stabilito dall’art. 48 Cost.
In sostanza, a parere del ricorrente, la decisione impugnata, nella misura in cui faceva propria l’argomentazione addotta dal Ministero dell’interno in sede di ricusazione del contrassegno presentato dal partito politico del ricorrente, errava nell’applicare il principio di tutela privilegiata in favore dei partiti presenti in Parlamento non rilevando che, la medesima disposizione invocata, vieta la presentazione di contrassegni “ identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti ” sottovalutando come, nel caso di specie, la decisione dell’ufficio elettorale si pone in contrasto con diverse pronunce giurisdizionali, anche di legittimità, che avevano riconosciuto, in capo al movimento politico rappresentato dal ricorrente, la proprietà esclusiva della denominazione “ MO CR ” e del contrassegno recante lo scudo crociato, contestualmente vietandone l’utilizzo ad altre formazioni politiche, sì da affermare, sostanzialmente, la continuità nell’uso tradizionale di tali elementi distintivi in favore della forza politica rappresentata dall’odierno ricorrente.
Parimenti, sempre a giudizio del sig. DE, la decisione avversata, escludendo l’utilizzo del contrassegno in questione da parte del proprio partito ed ammettendolo, viceversa, in favore di altre formazioni politiche, avrebbe alterato il processo di formazione della libera volontà dell’elettore, introducendo elementi di confondibilità quanto a tratti essenziali del contrassegno idonei ad alterare la libertà di espressione delle proprie decisioni da parte del corpo elettorale.
Si concludeva il ricorso con l’articolazione dell’istanza volta ad acquisire, in via istruttoria, ogni documento rilevante ai fini della decisione e, infine, con la formulazione della domanda di annullamento della decisione impugnata, con contestuale ammissione del proprio contrassegno alla competizione elettorale in questione ed esclusione dei simboli depositati dai movimenti controinteressati.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’interno deducendo l’inammissibilità del gravame (in quanto proposto avverso atto non ricorribile dinanzi all’autorità giudiziaria giacché rimesso, in via esclusiva, al giudizio delle Camere ai sensi dell’art. 66 Cost.) e, comunque, l’infondatezza del medesimo.
In vista dell’udienza pubblica del 7.11.2023, il ricorrente depositava documentazione e memoria ai sensi dell’art. 73, c.p.a.
In essa la parte, oltre ad insistere nei motivi di gravame originariamente dedotti, si