TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-01-16, n. 201500170
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Testo completo
N. 00170/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01896/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 1896 del 2014, proposto da:
C F, in qualità di procuratrice generale di Lordi G, Lordi Aurora e Lordi M L, rappresentati e difesi dagli Avv. F M e B M, con domicilio eletto, in Salerno, alla via M. Pironti, 1/B;
contro
Comune di San Gregorio Magno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. R R, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 94;
per l’esecuzione
della sentenza esecutiva, n. 1388/2013, resa dal T. A. R. Campania – Sezione Staccata di Salerno (Sezione Prima) il 23.05.2013, depositata il 21.06.2013, nel proc. n. 426/2011 R. G., come corretta con decreto collegiale, n. 1748/2013, reso dalla medesima Sezione Prima del T. A. R. Campania – Sezione Staccata di Salerno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Gregorio Magno;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014, il dott. P S;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
Premesso che, con ricorso al T. A. R. Campania – Salerno (R. G. n. 426/2011), in riassunzione del giudizio, originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Eboli, i signori Lordi chiedevano che il Comune di San Gregorio Magno fosse condannato alla restituzione dei terreni di loro proprietà, ubicati in detto Comune - località Roschito – terreni occupati, trasformati e detenuti “sine titulo”, per la realizzazione della rete fognaria; e che il Comune fosse condannato al pagamento del risarcimento danni, per equivalente, in relazione alla perdita del bene; che con sentenza n. 1388/2013 il T. A. R. aveva accolto il ricorso, statuendo che “affinché possa essere soddisfatto l’interesse primario della parte lesa, volto alla restituzione del bene o, in subordine, al risarcimento del danno, deve imporsi all’amministrazione di rinnovare, entro 90 giorni dalla notificazione della medesima sentenza, la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa, adottando, all’esito di essa, un provvedimento col quale gli stessi, in tutto o in parte, siano alternativamente: a) acquisiti al patrimonio indisponibile comunale; b) restituiti in tutto o in parte ai legittimi proprietari, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione, entro novanta giorni. Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione: - dovrà specificare se interessa l’intero compendio occupato o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell’apprensione; - dovrà prevedere che, entro i termine di trenta giorni, ai proprietari in solido sia corrisposto il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del medesimo valore venale; - dovrà recare l’indicazione delle circostanze che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e la data dalla quale essa ha avuto inizio, e dovrà specificamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; - dovrà essere notificato ai proprietari e comporterà il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, ovvero al loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14, D. P. R. 8 giugno 2001 n. 327; - sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’art. 14, comma 2, D. P. R. 8 giugno 2001 n. 327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei conti, mediante trasmissione di copia integrale. Resta inteso che i termini sopra esposti, in quanto disposti nell’interesse dei ricorrenti, potranno essere aumentati su autorizzazione scritta da parte di questi ultimi e che tutte le questioni che dovessero insorgere nella fase di conformazione alla presente decisione potranno formare oggetto di incidente di esecuzione e risolte, se del caso, tramite commissario ad acta. Sia nel caso a) che nel caso b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore dei ricorrenti, di una somma in denaro a titolo risarcitorio, pari all’applicazione del saggio di interesse del cinque per cento annuo sul valore venale dell’intero bene occupato, per tutto il periodo di occupazione illegittima e terminerà solo con l’acquisizione della proprietà da parte del Comune ovvero con la riconsegna del bene”.; che l’ottemperanda sentenza aveva anche condannato la P. A. al pagamento, nei confronti dei ricorrenti, delle spese di lite, liquidate in €. 2.500,00, oltre iva e cassa ed altri accessori nonché al rimborso del contributo unificato; che detta sentenza, depositata il 21.06.2013, era stata notificata al Comune di San Gregorio Magno il 9.08.2013 e ricevuta il 13.08.2013, sicché il termine di novanta giorni, assegnato, dalla stessa sentenza, alla P. A., per compiere la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico all’eventuale acquisizione dei fondi per cui è causa era decorso l’11.11.2013, come pure era scaduto l’ulteriore termine di 90 giorni, per la restituzione dei terreni, previa riduzione in pristino, il 10.02.2014; che l’11.12.2013 era altresì decorso il termine di 120 giorni, dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997 e s. m. i.; che il Comune di San Gregorio era rimasto completamente inerte, e non aveva compiuto alcuna delle attività e degli atti, cui era tenuto in esecuzione della sentenza in epigrafe; tanto premesso, “stante la perdurante inerzia della P. A., che non aveva provveduto ad eseguire la sentenza di questo Tribunale, omettendo di svolgere qualsiasi attività per rimuovere l’illecito permanente che si