TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-05-02, n. 201600331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-05-02, n. 201600331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201600331
Data del deposito : 2 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00422/2016 REG.RIC.

N. 00331/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00422/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2016, proposto da:

GUIDETTI CTIANO, rappresentato e difeso dagli avv. P F e A B, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, viale Italia 2;



contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Motorizzazione Civile (Sezione di Mantova) del 3 dicembre 2015, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, la revisione tecnica e psicofisica della patente di guida cat. B del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato a un sommario esame:

1. Il responsabile dell’Ufficio Motorizzazione Civile (Sezione di Mantova), con provvedimento del 3 dicembre 2015, ha disposto, ai sensi dell’art. 128 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), la revisione tecnica e psicofisica della patente di guida cat. B del ricorrente.

2. La decisione si basa sul rapporto della Polizia Stradale di Mantova del 27 giugno 2015. Dal rapporto emerge che in tale data il ricorrente, alle ore 00.30, ha parcheggiato la propria autovettura in divieto di sosta nei pressi del civico n. 28 di corso Vittorio Emanuele II, e, dopo una breve commissione al bancomat di un istituto di credito, si è di nuovo immesso nel flusso della circolazione senza accorgersi dell’arrivo di un motociclo con la stessa

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