TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-05-02, n. 201600331

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, ordinanza cautelare 2016-05-02, n. 201600331
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201600331
Data del deposito : 2 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00422/2016 REG.RIC.

N. 00331/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00422/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2016, proposto da:


GUIDETTI CRISTIANO, rappresentato e difeso dagli avv. P F e A B, con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, viale Italia 2;


contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Motorizzazione Civile (Sezione di Mantova) del 3 dicembre 2015, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 128 del codice della strada, la revisione tecnica e psicofisica della patente di guida cat. B del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cpa;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 il dott. M P;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato a un sommario esame:

1. Il responsabile dell’Ufficio Motorizzazione Civile (Sezione di Mantova), con provvedimento del 3 dicembre 2015, ha disposto, ai sensi dell’art. 128 del Dlgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), la revisione tecnica e psicofisica della patente di guida cat. B del ricorrente.

2. La decisione si basa sul rapporto della Polizia Stradale di Mantova del 27 giugno 2015. Dal rapporto emerge che in tale data il ricorrente, alle ore 00.30, ha parcheggiato la propria autovettura in divieto di sosta nei pressi del civico n. 28 di corso Vittorio Emanuele II, e, dopo una breve commissione al bancomat di un istituto di credito, si è di nuovo immesso nel flusso della circolazione senza accorgersi dell’arrivo di un motociclo con la stessa direzione di marcia (porta Pradella – piazza Cavallotti). La parte frontale-laterale destra del motociclo è stata urtata dalla fiancata sinistra dell’autovettura. In seguito all’urto il conducente del motociclo e la ragazza trasportata sono stati sbalzati a terra, riportando varie lesioni (la ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata).

3. Nel rapporto si precisa che la strada in questione è a doppio senso di marcia, rettilinea, pavimentata in acciottolato. Al momento dell’incidente il fondo stradale era asciutto, il tempo sereno, la visibilità buona, il traffico regolare, ed era presente l’illuminazione pubblica.

4. Le dichiarazioni raccolte dalla Polizia Stradale non sono univoche: (a) il ricorrente afferma che il motociclo procedeva a fari spenti e a velocità elevata;
(b) il conducente del motociclo afferma che i fari erano accesi e la velocità intorno a 30-40 Km/h;
(c) un testimone, che si trovava sul marciapiede di sinistra andando verso piazza Cavallotti, non ricorda se i fari del motociclo fossero accesi, ma ritiene che la velocità non fosse elevata;
(d) un’altra testimone, gestore di un bar in corso Vittorio Emanuele II, riferisce di aver sentito alcuni avventori che discutevano dell’incidente verso le ore 01.00, e alcuni tra questi (non identificati) sostenevano che il motociclo procedeva a fari spenti e a forte velocità.

5. La tesi del ricorso è che (i) dei due presupposti della revisione obbligatoria della patente di guida ex art. 128 comma 1- ter del codice della strada (lesioni gravi e infrazione comportante la sanzione amministrativa accessoria della sospensione) manca certamente il secondo;
(ii) non sarebbero inoltre chiare le ragioni a sostegno della revisione discrezionale ex art. 128 comma 1 del codice della strada (l’omessa precedenza non sarebbe un sintomo di imperizia, l’urto è stato di media entità, e forse il motociclo procedeva a fari spenti e a velocità elevata).

6. Sulla vicenda così sintetizzata si possono formulare le seguenti osservazioni:

(a) la scelta di imporre la revisione della patente di guida è giustificata qualora vi siano circostanze oggettive da cui emergono dubbi circa la persistenza dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica;

(b) nel caso in esame, la Motorizzazione Civile ha ritenuto che i dubbi potessero investire entrambi i profili, pur dando la prevalenza alla verifica dell’idoneità tecnica (è stata prescritta la ripetizione dell’esame di teoria e della prova pratica, ed è stata chiesta una visita medica ex art. 330 comma 10 del

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