TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-06-03, n. 201907092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-06-03, n. 201907092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907092
Data del deposito : 3 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2019

N. 07092/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00009/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9 del 2009, proposto da
C F, rappresentata e difesa dagli avv.ti E R, S N e M C, con domicilio eletto presso lo studio M C in Roma, via P.G. da Palestrina n. 63;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento

- del provvedimento adottato dal Ministero dell’Interno, con il quale, a seguito dell'effettuazione delle prove scritte del concorso interno per titoli ed esami a 13 posti per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 2008, la ricorrente non è stata ammessa alla prova orale;

- di tutti gli atti antecedenti (in particolare, l’atto contenente la valutazione della Commissione esaminatrice riguardo alla prove della ricorrente e, se ed in quanto occorrer possa, il verbale n. 5 redatto dalla Commissione esaminatrice in data 2 giugno 2008), preordinati, consequenziali e comunque connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno alla camera di consiglio del 28 gennaio 2010;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2019 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 25 settembre 2008, inizialmente proposto dinanzi al TAR per il Piemonte e, in esito alla dichiarazione di adesione all’eccezione di incompetenza sollevata dall’Amministrazione resistente, rimesso a questo Tribunale con ordinanza presidenziale n. 48/2008, la ricorrente – ritualmente costituitasi nel termine di legge – chiede l’annullamento del provvedimento con cui non è stata ammessa alla prova orale del concorso interno per titoli ed esami per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 2008.

In particolare, la ricorrente espone quanto segue:

- con il decreto ministeriale 6 febbraio 2008 il Ministero dell’Interno indiceva il concorso di cui sopra;

- possedendo i requisiti richiesti presentava domanda di partecipazione e, dunque, svolgeva le relative prove scritte nei giorni 28 e 29 maggio 2008;

- venuta a conoscenza di non essere stata ammessa alla prova orale, presentava istanza di accesso e, conseguentemente, aveva modo di “prendere contezza del verbale n. 5 redatto dalla Commissione esaminatrice in data 2 giugno 2008” e, quindi, di apprendere che “al suo primo elaborato era stato assegnato il punteggio di 28/50, non sufficiente per il superamento della prova” (essendo prevista una votazione non inferiore a 35/50 in ciascuna delle due prove scritte), mentre il secondo elaborato non era stato corretto dalla Commissione “in ottemperanza all’art. 6 del bando”, a norma del quale “in sede di valutazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all’esame del successivo”.

Avverso il non buon esito delle prove scritte e, dunque, la mancata ammissione alla prova orale del concorso, la ricorrente insorge deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, in quanto sostiene il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati (ricondotto all’attribuzione di un mero punteggio numerico in carenza della previa statuizione di precisi o, meglio, non “generici” criteri di valutazione) nonché il mancato rispetto del principio di trasparenza.

L’Amministrazione intimata si è costituita alla camera di consiglio del 28 gennaio 2010, astenendosi – nel prosieguo – dal produrre memorie e/o documenti.

Con ordinanza n. 477 del 2010 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare per carenza del “prescritto fumus boni iuris”.

A seguito del deposito ad opera della ricorrente di una memoria in data 9 aprile 2019, volta a reiterare le censure formulate, all’udienza pubblica di smaltimento del 10 maggio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il Collegio ritiene di poter soprassedere su eventuali profili di improcedibilità del ricorso in esame, riconducibili – in particolare – alla mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso (con rituale notificazione, peraltro, nei confronti di almeno un controinteressato), atteso che il ricorso de quo è infondato e, pertanto, va respinto.

2.1. Come si trae dalla narrativa che precede, la ricorrente lamenta l’illegittimità del mancato superamento delle prove scritte e, conseguentemente, la mancata ammissione alle prove orali del concorso interno per titoli ed esami a “13 posti per l’accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 2008”, denunciando – in particolare – i vizi di difetto di motivazione e violazione del principio di trasparenza.

Tali censure sono immeritevoli di positivo riscontro per le ragioni di seguito indicate.

2.2. Secondo l’orientamento pressoché consolidato della giurisprudenza in materia:

- il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione, come ad esempio di recente previsto dall’art. 46, comma 5, della 1.n. 247/2012 con riferimento alla modalità di correzione degli elaborati scritti dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (cfr., tra le altre, TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 2 maggio 2019, n. 5489 e 28 marzo 2019, n. 4123);

- solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica (così da ultimo la decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.7/2017, che richiama, tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 5639, ed in passato Cons. Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913 e Cons. Stato, sez. VI, 10 settembre 2009 n. 5447).

2.3. Tutto ciò detto, non può che prendersi atto – in linea, tra l’altro, con i rilievi già formulati in fase cautelare - che, nel caso di specie, la Commissione esaminatrice non soltanto ha previamente fissato “criteri di carattere generale” da tenere conto “nella valutazione delle prove scritte” (individuati nella “rispondenza del contenuto dell’elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche proposte”, nella “chiarezza ed efficacia dell’esposizione”, nell’“esattezza di eventuali riferimenti dottrinali, giurisprudenziali e normativi” e, ancora, nella “consequenzialità logica e corretta esposizione delle argomentazioni” – cfr. verbale n. 5, prodotto in allegato dall’Amministrazione nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Piemonte) ma ha anche accompagnato il voto numerico con la seguente motivazione: “Risponde in parte alla traccia proposta, ma privo di capacità di sintesi e di adeguata esposizione delle argomentazioni”.

Stante quanto in precedenza riportato, sussistono validi motivi per affermare che nessuno dei vizi denunciati risulta riscontrabile, atteso che:

- la documentazione prodotta agli atti prova la previa fissazione da parte della Commissione esaminatrice di criteri di valutazione affatto “generici”;

- il giudizio in ultimo conseguito dalla ricorrente non si risolve, comunque, in un mero voto numerico bensì riporta anche una dicitura che, seppure sintetica, ben vale a dare conto delle ragioni per le quali l’elaborato della predetta non abbia meritato la “sufficienza”. In altri termini, non è possibile esimersi dall’affermare che la Commissione ha espresso rilievi che, unitamente al voto numerico, si presentano pienamente idonei a rendere esplicite e trasparenti le motivazioni per le quali è stata espressa una valutazione negativa della prova scritta in esame.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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